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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21764/2026

Testo disponibile della fonte

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alizzi, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 21/25, denominato“[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Napoli via G. Santacroce 21/25, in personadell’amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 20/2024 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 3.1.2024;Pag. 1 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 25.3.2019,accoglieva la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 21/25 in Napoli (in seguito, ilCondominio) nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti, Eni) erigettava la domanda riconvenzionale svolta da quest’ultima, nonchéquelle di ripetizione e risarcimento del danno spiegate dall’attore.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che era titolare di un contratto per lasomministrazione di gas stipulato con Eni nel gennaio 2005 e di averricevuto la fattura M094014586 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’importo di euro98.575,69, per conguaglio riferito al triennio 2005/2008, esponente undebito non dovuto in quanto fondato su consumi abnormi e nondimostrati, ricalcoli tardivi, addebiti di IVA e oneri già corrisposti; che, puravendo contestato la pretesa, aveva provveduto alla corresponsione dieuro 88.572,69 mediante rateizzazione, ma in seguito (con lettera del26.4.2010) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato l’annullamento della fatturaindicata, emettendo la nota di credito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per complessivi euro96.869,22, precisando che tale credito era stato portato in compensazionecon precedenti fatture asseritamente non saldate; che dal prospettofatture allegato a tale comunicazione risultava ancora che Eni avevaemesso, in data 9.3.2010, la fattura n.

M104009918 di euro 129.866,55,relativa al consumo di 158.675 mc di gas; che aveva formulato diversireclami anche presso lo Sportello del Consumatore dell’Autorità perl’energia ed il gas e aveva chiesto la restituzione del complessivo importogià versato di euro 90.740,27; che in data 30.5.2011 i tecnici dellaNapoletanagas s.p.a., società di distribuzione del gas metano, avevanoproceduto, in maniera unilaterale, alla sostituzione del contatore, senzaaverne dato avviso al [OSCURATO:PERSONA], consegnando a persona non addettaalla ricezione una lettera con la quale si preannunciava soloPag. 2 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’adeguamento dello strumento di misurazione; che la sostituzione delcontatore in assenza di contraddittorio aveva reso definitivamenteimpossibile verificarne il corretto funzionamento e la regolarità delleoperazioni contabili eseguite da Eni.Eni si era costituita e aveva contestato le domande attoree,deducendo la correttezza delle fatturazioni e la riconducibilità delle lettureal distributore [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando domanda riconvenzionaleper l’accertamento e la condanna dell’attore al pagamento dell’importocomplessivo di euro 108.525,78, oltre agli interessi.Rigettata l’istanza di chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. edisposta C.T.U. contabile per la ricostruzione dei conteggi, il Tribunale,premesso che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita damera presunzione semplice di veridicità, osservava che, a fronte dellacontestazione espressa del [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta di verifica delcorretto funzionamento del contatore, la successiva sostituzione,avvenuta in assenza di contraddittorio, aveva reso impossibile ogniverifica, con conseguente caducazione della presunzione di attendibilitàdelle letture.

Da ciò traeva la non utilizzabilità degli esiti della C.T.U., inquanto fondata su presunzioni di consumi costanti nel tempo e diautenticità dei dati forniti dalla società somministrante, e l’accoglimentodella domanda di accertamento negativo quanto al periodo dal 5.1.2005 al30.5.2011.

Il Tribunale rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionalesvolta da Eni in relazione a fatture comprese tra il 2012 e il 2014, nonchéquella di ripetizione e risarcimento del danno proposte dal [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 3.1.2024,rigettava l’appello principale di Eni e accoglieva parzialmente l’appelloincidentale del [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima alla restituzione di euro158.018,79, oltre agli interessi legali dalla domanda.La Corte d’Appello osservava che in presenza di una contestazionespecifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai consumi rilevati, gravavasulla somministrante l’onere di provare il corretto funzionamento delPag. 3 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026contatore, ma la sostituzione unilaterale del gruppo di misura, dovendoEni sopportare le conseguenze della condotta del distributore, avevaprecluso definitivamente la possibilità di accertamento postumo deiconsumi anteriori, escludendo la possibilità di determinare il credito pervia presuntiva.

Osservava ancora la Corte d’appello che le risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio, lungi dal costituire fonte autonoma di prova,erano integralmente dipendenti da documentazione di parte e da dati prividi attendibilità, sicché correttamente erano state reputate inidonee afondare l’accertamento del credito vantato dalla somministrante.

Daultimo, riteneva ripetibili le somme già versate dal [OSCURATO:PERSONA], perchéprive di causa debendi una volta caduta la presunzione di attendibilitàdelle fatture.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., in precedenza Eni gas e luce s.p.a., conferitaria del ramod’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorsoil [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] 21/25 in Napoli.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727,2729 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ., artt. 1366, 1372, 1375 cod.civ., in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000,delibera Arg/gas n. 120/08, nonché all’art. 24 Cost.Lamenta che la Corte d’appello, là dove ha ritenuto che per effettodella sostituzione del misuratore sarebbe rimasta definitivamente preclusala prova dell’effettivo consumo, con conseguente impossibilità di accertareil credito della somministrante, è incorsa nella violazione della regola sulriparto dell’onere della prova ed ha compresso illegittimamente il dirittoalla prova.

Ferma la non imputabilità a Eni della condotta del distributore,Pag. 4 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026distribuzione, la ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello nellaparte in cui ha escluso aprioristicamente la possibilità di accertare iconsumi in via presuntiva, sostenendo che non esiste un vincolo legaleche imponga un unico mezzo di prova e che la preclusione nel ricorso allepresunzioni viola non solo gli artt. 2727 ss. cod. civ., ma anche l’art. 24Cost., poiché impedirebbe alla società di far valere il diritto al corrispettivoin un rapporto pacificamente eseguito quanto alla fornitura.In particolare, Eni, richiamata la C.T.U., che aveva concluso, dopoampia disamina dei dati contabili e, soprattutto, dei dati di consumo, perl’esistenza di un credito in favore della società di vendita, evidenzia chel’ausiliario aveva affermato che le letture effettive rilevate dal distributoree presenti in atti, attestanti consumi medi tra 80.000 e 90.000 mc/anno,erano compatibili con le aspettative di consumo della tipologia di utenzaesaminata, aggiungendo che lo storico dei consumi non evidenziavaanomalie né prima né dopo la sostituzione del contatore, reputandoordinario l’andamento dei consumi.Quand’anche ammesso il dubbio sul corretto funzionamento delmisuratore sostituito, esso sarebbe stato superato da una serie di indizigravi, precisi e concordanti: (i) il consumo annuo registrato con il nuovomisuratore – non contestato – sarebbe stato pari a circa 91.028 mc nelprimo anno post sostituzione, dunque non inferiore ai valori attribuiti alperiodo anteriore; (ii) la costanza del consumo si sarebbe protratta neltriennio successivo, e per una parte di tale arco temporale il rapportocontrattuale sarebbe proseguito con la stessa Eni, senza contestazioni sulnuovo contatore; (iii) l’adeguatezza dei consumi era coerente con lecaratteristiche dell’impianto (caldaie e dimensioni dell’utenzacondominiale) come considerate dal C.T.U.; (iv) la contestazione delCondominio, quanto ai consumi anteriori, era generica; (v) il Condominionon aveva allegato circostanze fattuali idonee a far ritenere un minorconsumo nel periodo anteriore (quali, la riduzione delle unità abitativePag. 5 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026occupate o il minor uso dell’impianto).

Su tale base, la ricorrente haconcluso nel senso che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenerein chiave presuntiva, per accertare la situazione di dare-avere.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727,2729 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ., artt. 1366, 1372, 1375 cod.civ., in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000,delibera Arg/gas n. 120/08, nonché all’art. 24 Cost.Si duole della statuizione con cui la Corte d’appello ha condannatoEni alla restituzione delle somme già pagate, assumendo che la meracontestazione delle fatture e la pretesa impossibilità di accertare conprecisione i consumi non possano giustificare la ripetizione di quantoversato, a fronte di una fornitura pacificamente avvenuta.Nel richiamare le argomentazioni contenute nel primo motivo, laricorrente ribadisce che la corte territoriale ha nuovamente negatoingresso alla prova presuntiva che avrebbe permesso di superare il dubbiosulla sovrastima, avendo la C.T.U. confermato la coerenza dei consumi el’infondatezza della contestazione degli importi.Lamenta che la decisione della Corte d’appello ha portatoall’annullamento del sinallagma contrattuale per effetto dell’azzeramentodel debito a carico dell’utente, che aveva beneficiato dell’erogazione delgas, per la sola ragione dell’impossibilità di accertare il consumo conrigore scientifico.2.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.2.1.

Va anzitutto osservato che nonostante la lunga e complessaarticolazione della censura (da pagina 26 a pagina 38) la ricorrente non haindicato la motivazione criticanda.Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisionePag. 6 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste abase del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazioneed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art.366, n. 4, cod. proc. civ. (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n.7074; Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6aprile 2025, n. 9059).La ricorrente ha riportato in premessa dei motivi (da pagina 23 apagina 25 del ricorso) un lungo passo della motivazione impugnata (dapagina 20 a pagina 22, fino al penultimo capoverso), senza richiamarla inmodo espresso nel corpo del motivo, dove sono citati espressamente duebrevi passi della medesima sentenza contenuti nel penultimo capoverso dipagina 22.La ricorrente, pertanto, ha omesso di indicare la motivazionecriticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare ache cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi,alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.In secondo luogo, va ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. è stata svolta in modo non adeguato alla stregua deiconsolidati orientamenti espressi da questa Corte (v., Cass., Sez.

Un., 5agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto2020, n. 17313, quanto alla prima, nonché da Cass., 10 giugno 2016, n.11892; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867,quanto alla seconda).Pag. 7 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Del pari la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta inmaniera conforme al consolidato principio di diritto espresso da questaCorte in tema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v., sempre, Cass., Sez.

Un., 165982016, cit.; Cass., VI-3,26679/2018, cit.; Cass., sez. lav., 17313/2020, cit.; Cass, sez.

V, 15ottobre 2024, n. 26739).Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, poiché la Corte d’appello haconfermato la decisione del Tribunale sia in relazione alla contestazione suiconsumi e sull’avvenuta sostituzione del contatore da parte deldistributore, il cui operato ricadeva sul venditore, sia in ordineall’inosservanza dell’onere della prova sull’attendibilità dei consumi rilevati(paragrafi 5 e 7 della motivazione), non oggetto di impugnazione in questasede da parte della ricorrente.Con il che appare evidente, sotto un diverso e concorrente profilo,l’inammissibilità del motivo per effetto del consolidamento della decisionesui punti indicati.La ricorrente non ha impugnato quel che la corte d’appello hapremesso rispetto alla decisione in ordine alla non utilizzabilità delcontenuto della C.T.U., cioè la sostituzione del gruppo di misura inassenza di contraddittorio e la conseguente definitiva impossibilità diverifica del corretto funzionamento del contatore, con caducazione dellapresunzione semplice di veridicità delle letture e dei consumi sino al30.5.2011.Tali statuizioni, non specificamente censurate si sono consolidate eprecludono il riesame a valle della possibilità di fondare l’accertamento delcredito sui dati del distributore o sulle elaborazioni della C.T.U., poiché lasentenza impugnata ha ritenuto che, venuta meno l’attendibilità dellamisurazione impiegata per effettuare i conguagli, anche le tabelle e lericostruzioni tecniche dipendenti da essa non sono idonee a dimostrare ilcredito.Pag. 8 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/20262.2.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., laricorrente nell’illustrazione del motivo non indica alcunché che possaricondursi al modo di dedurre la violazione delle norme sulle presunzioni,poiché la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solocome "vizio di sussunzione".

Ciò accade quando il giudice, pur qualificandogli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghi loro valore probatorio, oviceversa, quando attribuisca valore a indizi che lui stesso definisce carenti(Cass., Sez.

Un., n. 1785/2018, non massimata, ma espressamente inmotivazione; v., di recente, Cass., sez.

I, 17 marzo 2025, n. 7126; Cass.,sez.

III, 7 marzo 2025, n. 6125; Cass., sez.

I, 19 febbraio 2025, n. 4318;Cass., sez.

I, 16 febbraio 2025, n. 3953).La corte d’appello non ha fatto ricorso in alcun modo all’applicazionedelle presunzioni semplici, avendo precisato, con statuizioni passate ingiudicato, che una volta venuta meno, per effetto della contestazione edella sostituzione unilaterale del contatore, la presunzione di veridicitàdello strumento di misura, anche i dati di consumo e le relative tabelleperdono rilevanza probatoria, non potendo fondare né direttamente néindirettamente (per presunzioni) l’accertamento del credito.La violazione degli artt. 2727-2729 cod. civ., pertanto, è formulatain modo non pertinente ai criteri indicati dalle Sezioni Unite, poiché non siinnesta sul ragionamento presuntivo del giudice di merito che a esso nonha fatto ricorso, ma tende a sollecitare una inferenza probabilistica e unarivalutazione del fatto e del compendio istruttorio, estranee al giudizio dilegittimità (v.

Cass. civ., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).2.3.

Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che, nelcensurare il capo della sentenza con cui è stato accolto l’appelloincidentale del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente dichiara espressamente che talestatuizione “incontra le stesse censure” svolte con il primo motivo.Pag. 9 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il secondo motivo si risolve, dunque, nella mera riproposizione delmedesimo impianto argomentativo già scrutinato e ritenuto inidoneo adaggredire la decisione impugnata, senza recare alcuna critica autonoma alcapo concernente la domanda di restituzione e il rigetto dellacompensazione.La ricorrente d’altro canto non si confronta con l’intera ratiodecidendi posta dalla corte d’appello a fondamento della statuizioneimpugnata.

Il paragrafo 14 della sentenza, infatti, esteso alle pagine 26-28, reca una complessiva valutazione tanto della domanda di restituzionequanto del rigetto della compensazione, anche con riguardo all’ammontaredel credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] per effetto dello storno della fatturadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’importo di euro 98.572,69, e delle ulteriori fatture,specificamente indicate, emesse fino al 30.5.2011, data di sostituzione delcontatore.A fronte di tale apparato motivazionale, la censura si arresta al solosegmento di pagina 25 e si risolve in rilievi generici circa l’asserita“abnormità” della restituzione e l’alterazione del sinallagma contrattuale,senza attingere puntualmente le ragioni poste a fondamento dellaripetizione dell’indebito e della relativa quantificazione.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsaapplicazione” degli artt. 1218, 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115, 116, 167cod. proc. civ.Si duole dell’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui èstata ritenuta non provata la compensazione operata da Eni e, dunque,non dimostrato l’assetto finale dei rapporti contabili tra le parti, conspecifico riguardo ai pagamenti e alle imputazioni conseguenti allo stornodella fattura di conguaglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di euro 98.572,69.

Si duole peraver affermato la corte territoriale che le fatture n.

M070025260 eMO70010462 non sarebbero state esibite dalla somministrante e che lafattura M104009918 non sarebbe stata disponibile negli archivi Eni,mentre essa era stata depositata con la comparsa di risposta (doc. 7).Pag. 10 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Lamenta che il pagamento eseguito in via rateizzata è statoimputato a diverse fatture pregresse e lamenta che la Corte d’appello haerrato nel ritenere non dimostrata tale operazione contabile e nel nonapplicare correttamente, sul punto, la regola sulla prova del pagamento acarico del debitore, incorrendo viepiù nella violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ.3.1.

Non indica la motivazione oggetto di critica e si lagna genericamenteper la mancata valorizzazione di sue fatture da porre in compensazionecon il credito del [OSCURATO:PERSONA], neppure indicate puntualmente, salvoriprodurre un promemoria (illeggibile) delle fatture sulle quali è stataoperata la compensazione, ma non chiarendo se le fatture indicate sianostate prodotte in giudizio.Si richiama in modo del tutto difforme da quanto imposto dall’art.366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., la fattura n.

M104009918,indicata come “doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta”, senzaprocedere alla sua puntuale localizzazione, al fine di consentirne l’esameda parte della Corte di cassazione.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “Quando ilricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modospecifico nel ricorso, a pena d’inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n.6). ‘Indicarli in modo specifico’ vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte: 1) trascriverne il contenuto, oppureriassumerlo in modo esaustivo; 2) indicare in quale fase processuale sianostati prodotti; c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con qualeindicizzazione” (Cass., sez.

III, 6 luglio 2020, n. 13861).Rispetto a questi tre oneri, la ricorrente non ha riassunto nétrascritto il contenuto del documento, ma ha soltanto indicato il numerodell'allegato del fascicolo del primo grado.

Ciò non consente a questaCorte di valutare la rilevanza e la decisività del documento che si assumenon essere stato esaminato dalla Corte d’appello.Pag. 11 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Orbene, i requisiti di cui all'art. 366, primo comma, cod. proc. civ.,consistono in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avereuna chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato lacontroversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere adaltre fonti o atti in suo possesso, ivi ricompresa la stessa sentenzaimpugnata (v.

Cass., Sez.

Un., 28 novembre 2018, n. 30754).La ricorrente, inoltre, deduce, nuovamente, in modo improprio laviolazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., mentre ilrichiamo degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. non è in alcun modo esplicato,sollecitando un nuovo giudizio nel merito in ordine al computo di fatturenemmeno compiutamente rappresentate, senza considerare quanto dettodalla Corte d’appello in merito agli intervenuti pagamenti come riferito dapagina 26 a pagina

28.4. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidentePag. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alizzi, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 21/25, denominato“[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Napoli via G. Santacroce 21/25, in personadell’amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 20/2024 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 3.1.2024;Pag. 1 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 25.3.2019,accoglieva la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 21/25 in Napoli (in seguito, ilCondominio) nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti, Eni) erigettava la domanda riconvenzionale svolta da quest’ultima, nonchéquelle di ripetizione e risarcimento del danno spiegate dall’attore.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che era titolare di un contratto per lasomministrazione di gas stipulato con Eni nel gennaio 2005 e di averricevuto la fattura M094014586 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’importo di euro98.575,69, per conguaglio riferito al triennio 2005/2008, esponente undebito non dovuto in quanto fondato su consumi abnormi e nondimostrati, ricalcoli tardivi, addebiti di IVA e oneri già corrisposti; che, puravendo contestato la pretesa, aveva provveduto alla corresponsione dieuro 88.572,69 mediante rateizzazione, ma in seguito (con lettera del26.4.2010) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato l’annullamento della fatturaindicata, emettendo la nota di credito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per complessivi euro96.869,22, precisando che tale credito era stato portato in compensazionecon precedenti fatture asseritamente non saldate; che dal prospettofatture allegato a tale comunicazione risultava ancora che Eni avevaemesso, in data 9.3.2010, la fattura n. M104009918 di euro 129.866,55,relativa al consumo di 158.675 mc di gas; che aveva formulato diversireclami anche presso lo Sportello del Consumatore dell’Autorità perl’energia ed il gas e aveva chiesto la restituzione del complessivo importogià versato di euro 90.740,27; che in data 30.5.2011 i tecnici dellaNapoletanagas s.p.a., società di distribuzione del gas metano, avevanoproceduto, in maniera unilaterale, alla sostituzione del contatore, senzaaverne dato avviso al [OSCURATO:PERSONA], consegnando a persona non addettaalla ricezione una lettera con la quale si preannunciava soloPag. 2 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’adeguamento dello strumento di misurazione; che la sostituzione delcontatore in assenza di contraddittorio aveva reso definitivamenteimpossibile verificarne il corretto funzionamento e la regolarità delleoperazioni contabili eseguite da Eni.Eni si era costituita e aveva contestato le domande attoree,deducendo la correttezza delle fatturazioni e la riconducibilità delle lettureal distributore [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando domanda riconvenzionaleper l’accertamento e la condanna dell’attore al pagamento dell’importocomplessivo di euro 108.525,78, oltre agli interessi.Rigettata l’istanza di chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. edisposta C.T.U. contabile per la ricostruzione dei conteggi, il Tribunale,premesso che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita damera presunzione semplice di veridicità, osservava che, a fronte dellacontestazione espressa del [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta di verifica delcorretto funzionamento del contatore, la successiva sostituzione,avvenuta in assenza di contraddittorio, aveva reso impossibile ogniverifica, con conseguente caducazione della presunzione di attendibilitàdelle letture. Da ciò traeva la non utilizzabilità degli esiti della C.T.U., inquanto fondata su presunzioni di consumi costanti nel tempo e diautenticità dei dati forniti dalla società somministrante, e l’accoglimentodella domanda di accertamento negativo quanto al periodo dal 5.1.2005 al30.5.2011. Il Tribunale rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionalesvolta da Eni in relazione a fatture comprese tra il 2012 e il 2014, nonchéquella di ripetizione e risarcimento del danno proposte dal [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 3.1.2024,rigettava l’appello principale di Eni e accoglieva parzialmente l’appelloincidentale del [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima alla restituzione di euro158.018,79, oltre agli interessi legali dalla domanda.La Corte d’Appello osservava che in presenza di una contestazionespecifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai consumi rilevati, gravavasulla somministrante l’onere di provare il corretto funzionamento delPag. 3 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026contatore, ma la sostituzione unilaterale del gruppo di misura, dovendoEni sopportare le conseguenze della condotta del distributore, avevaprecluso definitivamente la possibilità di accertamento postumo deiconsumi anteriori, escludendo la possibilità di determinare il credito pervia presuntiva. Osservava ancora la Corte d’appello che le risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio, lungi dal costituire fonte autonoma di prova,erano integralmente dipendenti da documentazione di parte e da dati prividi attendibilità, sicché correttamente erano state reputate inidonee afondare l’accertamento del credito vantato dalla somministrante. Daultimo, riteneva ripetibili le somme già versate dal [OSCURATO:PERSONA], perchéprive di causa debendi una volta caduta la presunzione di attendibilitàdelle fatture.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., in precedenza Eni gas e luce s.p.a., conferitaria del ramod’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. Risponde con controricorsoil [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] 21/25 in Napoli.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727,2729 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ., artt. 1366, 1372, 1375 cod.civ., in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000,delibera Arg/gas n. 120/08, nonché all’art. 24 Cost.Lamenta che la Corte d’appello, là dove ha ritenuto che per effettodella sostituzione del misuratore sarebbe rimasta definitivamente preclusala prova dell’effettivo consumo, con conseguente impossibilità di accertareil credito della somministrante, è incorsa nella violazione della regola sulriparto dell’onere della prova ed ha compresso illegittimamente il dirittoalla prova. Ferma la non imputabilità a Eni della condotta del distributore,Pag. 4 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026distribuzione, la ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello nellaparte in cui ha escluso aprioristicamente la possibilità di accertare iconsumi in via presuntiva, sostenendo che non esiste un vincolo legaleche imponga un unico mezzo di prova e che la preclusione nel ricorso allepresunzioni viola non solo gli artt. 2727 ss. cod. civ., ma anche l’art. 24Cost., poiché impedirebbe alla società di far valere il diritto al corrispettivoin un rapporto pacificamente eseguito quanto alla fornitura.In particolare, Eni, richiamata la C.T.U., che aveva concluso, dopoampia disamina dei dati contabili e, soprattutto, dei dati di consumo, perl’esistenza di un credito in favore della società di vendita, evidenzia chel’ausiliario aveva affermato che le letture effettive rilevate dal distributoree presenti in atti, attestanti consumi medi tra 80.000 e 90.000 mc/anno,erano compatibili con le aspettative di consumo della tipologia di utenzaesaminata, aggiungendo che lo storico dei consumi non evidenziavaanomalie né prima né dopo la sostituzione del contatore, reputandoordinario l’andamento dei consumi.Quand’anche ammesso il dubbio sul corretto funzionamento delmisuratore sostituito, esso sarebbe stato superato da una serie di indizigravi, precisi e concordanti: (i) il consumo annuo registrato con il nuovomisuratore – non contestato – sarebbe stato pari a circa 91.028 mc nelprimo anno post sostituzione, dunque non inferiore ai valori attribuiti alperiodo anteriore; (ii) la costanza del consumo si sarebbe protratta neltriennio successivo, e per una parte di tale arco temporale il rapportocontrattuale sarebbe proseguito con la stessa Eni, senza contestazioni sulnuovo contatore; (iii) l’adeguatezza dei consumi era coerente con lecaratteristiche dell’impianto (caldaie e dimensioni dell’utenzacondominiale) come considerate dal C.T.U.; (iv) la contestazione delCondominio, quanto ai consumi anteriori, era generica; (v) il Condominionon aveva allegato circostanze fattuali idonee a far ritenere un minorconsumo nel periodo anteriore (quali, la riduzione delle unità abitativePag. 5 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026occupate o il minor uso dell’impianto). Su tale base, la ricorrente haconcluso nel senso che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenerein chiave presuntiva, per accertare la situazione di dare-avere.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727,2729 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ., artt. 1366, 1372, 1375 cod.civ., in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000,delibera Arg/gas n. 120/08, nonché all’art. 24 Cost.Si duole della statuizione con cui la Corte d’appello ha condannatoEni alla restituzione delle somme già pagate, assumendo che la meracontestazione delle fatture e la pretesa impossibilità di accertare conprecisione i consumi non possano giustificare la ripetizione di quantoversato, a fronte di una fornitura pacificamente avvenuta.Nel richiamare le argomentazioni contenute nel primo motivo, laricorrente ribadisce che la corte territoriale ha nuovamente negatoingresso alla prova presuntiva che avrebbe permesso di superare il dubbiosulla sovrastima, avendo la C.T.U. confermato la coerenza dei consumi el’infondatezza della contestazione degli importi.Lamenta che la decisione della Corte d’appello ha portatoall’annullamento del sinallagma contrattuale per effetto dell’azzeramentodel debito a carico dell’utente, che aveva beneficiato dell’erogazione delgas, per la sola ragione dell’impossibilità di accertare il consumo conrigore scientifico.2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.2.1. Va anzitutto osservato che nonostante la lunga e complessaarticolazione della censura (da pagina 26 a pagina 38) la ricorrente non haindicato la motivazione criticanda.Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisionePag. 6 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste abase del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazioneed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art.366, n. 4, cod. proc. civ. (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n.7074; Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6aprile 2025, n. 9059).La ricorrente ha riportato in premessa dei motivi (da pagina 23 apagina 25 del ricorso) un lungo passo della motivazione impugnata (dapagina 20 a pagina 22, fino al penultimo capoverso), senza richiamarla inmodo espresso nel corpo del motivo, dove sono citati espressamente duebrevi passi della medesima sentenza contenuti nel penultimo capoverso dipagina 22.La ricorrente, pertanto, ha omesso di indicare la motivazionecriticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare ache cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi,alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.In secondo luogo, va ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. è stata svolta in modo non adeguato alla stregua deiconsolidati orientamenti espressi da questa Corte (v., Cass., Sez. Un., 5agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto2020, n. 17313, quanto alla prima, nonché da Cass., 10 giugno 2016, n.11892; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867,quanto alla seconda).Pag. 7 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Del pari la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta inmaniera conforme al consolidato principio di diritto espresso da questaCorte in tema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v., sempre, Cass., Sez. Un., 165982016, cit.; Cass., VI-3,26679/2018, cit.; Cass., sez. lav., 17313/2020, cit.; Cass, sez. V, 15ottobre 2024, n. 26739).Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, poiché la Corte d’appello haconfermato la decisione del Tribunale sia in relazione alla contestazione suiconsumi e sull’avvenuta sostituzione del contatore da parte deldistributore, il cui operato ricadeva sul venditore, sia in ordineall’inosservanza dell’onere della prova sull’attendibilità dei consumi rilevati(paragrafi 5 e 7 della motivazione), non oggetto di impugnazione in questasede da parte della ricorrente.Con il che appare evidente, sotto un diverso e concorrente profilo,l’inammissibilità del motivo per effetto del consolidamento della decisionesui punti indicati.La ricorrente non ha impugnato quel che la corte d’appello hapremesso rispetto alla decisione in ordine alla non utilizzabilità delcontenuto della C.T.U., cioè la sostituzione del gruppo di misura inassenza di contraddittorio e la conseguente definitiva impossibilità diverifica del corretto funzionamento del contatore, con caducazione dellapresunzione semplice di veridicità delle letture e dei consumi sino al30.5.2011.Tali statuizioni, non specificamente censurate si sono consolidate eprecludono il riesame a valle della possibilità di fondare l’accertamento delcredito sui dati del distributore o sulle elaborazioni della C.T.U., poiché lasentenza impugnata ha ritenuto che, venuta meno l’attendibilità dellamisurazione impiegata per effettuare i conguagli, anche le tabelle e lericostruzioni tecniche dipendenti da essa non sono idonee a dimostrare ilcredito.Pag. 8 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/20262.2. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., laricorrente nell’illustrazione del motivo non indica alcunché che possaricondursi al modo di dedurre la violazione delle norme sulle presunzioni,poiché la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solocome "vizio di sussunzione". Ciò accade quando il giudice, pur qualificandogli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghi loro valore probatorio, oviceversa, quando attribuisca valore a indizi che lui stesso definisce carenti(Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, non massimata, ma espressamente inmotivazione; v., di recente, Cass., sez. I, 17 marzo 2025, n. 7126; Cass.,sez. III, 7 marzo 2025, n. 6125; Cass., sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4318;Cass., sez. I, 16 febbraio 2025, n. 3953).La corte d’appello non ha fatto ricorso in alcun modo all’applicazionedelle presunzioni semplici, avendo precisato, con statuizioni passate ingiudicato, che una volta venuta meno, per effetto della contestazione edella sostituzione unilaterale del contatore, la presunzione di veridicitàdello strumento di misura, anche i dati di consumo e le relative tabelleperdono rilevanza probatoria, non potendo fondare né direttamente néindirettamente (per presunzioni) l’accertamento del credito.La violazione degli artt. 2727-2729 cod. civ., pertanto, è formulatain modo non pertinente ai criteri indicati dalle Sezioni Unite, poiché non siinnesta sul ragionamento presuntivo del giudice di merito che a esso nonha fatto ricorso, ma tende a sollecitare una inferenza probabilistica e unarivalutazione del fatto e del compendio istruttorio, estranee al giudizio dilegittimità (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).2.3. Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che, nelcensurare il capo della sentenza con cui è stato accolto l’appelloincidentale del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente dichiara espressamente che talestatuizione “incontra le stesse censure” svolte con il primo motivo.Pag. 9 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il secondo motivo si risolve, dunque, nella mera riproposizione delmedesimo impianto argomentativo già scrutinato e ritenuto inidoneo adaggredire la decisione impugnata, senza recare alcuna critica autonoma alcapo concernente la domanda di restituzione e il rigetto dellacompensazione.La ricorrente d’altro canto non si confronta con l’intera ratiodecidendi posta dalla corte d’appello a fondamento della statuizioneimpugnata. Il paragrafo 14 della sentenza, infatti, esteso alle pagine 26-28, reca una complessiva valutazione tanto della domanda di restituzionequanto del rigetto della compensazione, anche con riguardo all’ammontaredel credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] per effetto dello storno della fatturadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’importo di euro 98.572,69, e delle ulteriori fatture,specificamente indicate, emesse fino al 30.5.2011, data di sostituzione delcontatore.A fronte di tale apparato motivazionale, la censura si arresta al solosegmento di pagina 25 e si risolve in rilievi generici circa l’asserita“abnormità” della restituzione e l’alterazione del sinallagma contrattuale,senza attingere puntualmente le ragioni poste a fondamento dellaripetizione dell’indebito e della relativa quantificazione.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsaapplicazione” degli artt. 1218, 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115, 116, 167cod. proc. civ.Si duole dell’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui èstata ritenuta non provata la compensazione operata da Eni e, dunque,non dimostrato l’assetto finale dei rapporti contabili tra le parti, conspecifico riguardo ai pagamenti e alle imputazioni conseguenti allo stornodella fattura di conguaglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di euro 98.572,69. Si duole peraver affermato la corte territoriale che le fatture n. M070025260 eMO70010462 non sarebbero state esibite dalla somministrante e che lafattura M104009918 non sarebbe stata disponibile negli archivi Eni,mentre essa era stata depositata con la comparsa di risposta (doc. 7).Pag. 10 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Lamenta che il pagamento eseguito in via rateizzata è statoimputato a diverse fatture pregresse e lamenta che la Corte d’appello haerrato nel ritenere non dimostrata tale operazione contabile e nel nonapplicare correttamente, sul punto, la regola sulla prova del pagamento acarico del debitore, incorrendo viepiù nella violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ.3.1. Non indica la motivazione oggetto di critica e si lagna genericamenteper la mancata valorizzazione di sue fatture da porre in compensazionecon il credito del [OSCURATO:PERSONA], neppure indicate puntualmente, salvoriprodurre un promemoria (illeggibile) delle fatture sulle quali è stataoperata la compensazione, ma non chiarendo se le fatture indicate sianostate prodotte in giudizio.Si richiama in modo del tutto difforme da quanto imposto dall’art.366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., la fattura n. M104009918,indicata come “doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta”, senzaprocedere alla sua puntuale localizzazione, al fine di consentirne l’esameda parte della Corte di cassazione.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “Quando ilricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modospecifico nel ricorso, a pena d’inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n.6). ‘Indicarli in modo specifico’ vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte: 1) trascriverne il contenuto, oppureriassumerlo in modo esaustivo; 2) indicare in quale fase processuale sianostati prodotti; c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con qualeindicizzazione” (Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13861).Rispetto a questi tre oneri, la ricorrente non ha riassunto nétrascritto il contenuto del documento, ma ha soltanto indicato il numerodell'allegato del fascicolo del primo grado. Ciò non consente a questaCorte di valutare la rilevanza e la decisività del documento che si assumenon essere stato esaminato dalla Corte d’appello.Pag. 11 di 12Numero registro generale 5808/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 21764/2026Data pubblicazione 25/06/2026Orbene, i requisiti di cui all'art. 366, primo comma, cod. proc. civ.,consistono in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avereuna chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato lacontroversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere adaltre fonti o atti in suo possesso, ivi ricompresa la stessa sentenzaimpugnata (v. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30754).La ricorrente, inoltre, deduce, nuovamente, in modo improprio laviolazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., mentre ilrichiamo degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. non è in alcun modo esplicato,sollecitando un nuovo giudizio nel merito in ordine al computo di fatturenemmeno compiutamente rappresentate, senza considerare quanto dettodalla Corte d’appello in merito agli intervenuti pagamenti come riferito dapagina 26 a pagina 28.4. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidentePag. 12 di 12
Sentenza Cassazione n. 21764/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris