CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1960
Cassazione n. 40690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del5 giugno 2025 che in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e comm a 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Palermo il 3 maggio 2019, ha riconosciuto le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e ha rideterminato la pena. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al la mancata declaratoria di nullità dell’accertamento del tasso alcolemico in quanto non preceduto dall’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, è non consentito, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello. I giudici hanno desunto la prova del fatto che nel caso di specie l’avviso fosse stato dato dalla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, il quale aveva spiegato che nel verbale di accertamento redatto al termine delle operazioni non era stato indicato per mera dimenticanza anche in ragione della concitazione del momento,determinata dallo svenimento dell’imputato. A tale motivazione, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976 -01 secondo cui “In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento”), il ricorrente non ha contrapposto alcuna ragione in fatto o in diritto tale da scardinarne la tenuta logica. Ritenuto,pertanto, che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]