CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7092/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZAdellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 4149/2020 depositata il10/09/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio arbitrale, svolta l'istruttoria a mezzo di assunzione di prove orali e di C.T.U., decidendo la controversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al contratto di somministrazione continua di gas sottoscritto dalle parti in data 2 ottobre 2008, respingeva la domanda di risoluzione del contratto avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché la connessa domanda di risarcimento del danno; accertava il debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'attrice per forniture di gase condannava la medesima [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’importodi Euro 1.162.810,31 oltre inter essi ai sensi del D.Lg.vo 231 del 2002; accoglieva la domanda di risoluzione del contratto avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. per inadempimento dell'attrice e condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni cagionati alla controparte e stimati pari aEuro 657.586,52. Poneva, infine, le spese e gli onorari del procedimento arbitrale nonché della C.T.U.a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna. 2. Con sentenza n. 4149/2020 pubblicata il 10 - 9 - 2020 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l'impugnazione avverso il suddetto lodo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha dichiarato inammissibile la proposta querela di falso, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla ri fusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta,ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ.., l’erroneità della sentenza impugnata poiché era stata respinta la domanda con cui, in applicazione degli artt. 820 e 821 cod. proc. civ.., si chiedeva la declaratoria di decadenza degli arbitri e la conseguente nullità del lodo (art. 829 cod. proc. civ..) per intervenuta scadenza del termine per il deposito del lodo stesso , e ciò in considerazione della volontà esplicitamente dichiarata dalla difesa dell'odierna ricorrente di avvalersi della suddett a norma processuale. Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione dell'art 816-bis cod. proc. civ.., nonché l'erroneità dell'applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 delle "Disposizioni sulla Legge in generale", di quanto previsto per il processo ordinario dagli artt. 177 c.p.c. e 279 cod. proc. civ.. In particolare, rileva di aver eccepito la decadenza degli arbitri dal potere di decidere la controversia a seguito dello spirare del termine stabilito per la decisione, avendo il difensore dell'attrice formalizzato la richiesta di lodo parziale sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta in relazione al contenuto della clausola compromissoria e, in virtù di tale specifica istanza, su sollecitazione degli arbitri, l'attrice aveva concesso la proroga di 60 giorni del termine per il deposito della decisione sul punto, con decorren za dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. Invece, il Collegio arbitrale non aveva assunto alcuna decisione circa l'ammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria, ma, con l'ordinanza in data 5 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 816 bis, terzo comma, c.p.c., aveva riservato la decisione all'esito dei procedimento. A fronte di tale decisione, con istanza notificata il 28 settembre 2012, l'attrice aveva rilevato l'intervenuta decadenza del Collegio per la decorrenza del termine fissato per il deposito di lodo. L'istanza veniva disattesa dal Collegio arbitrale, il quale ribadiva che la proroga doveva intendersi riferita al deposito del lodo definitivo e che la decisione di ammettere, con ordinanza, le prove richieste dalle parti doveva ritenersi corretta e formalmente coerente con la vigente disciplina procedimentale introdotta con la novella del 2006. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il precetto di cui all'art. 820 cod. proc. civ..fosse stato rispettato dal Collegio arbitrale,in considerazione dell'ordinanza istruttoria del 5 settembre 2012. Deduce che non era ammissibile il riferimento per analogia agli artt. 177 e 279 cod. proc. civ.., in quanto, a norma dell'art.12 delle Disposizioni sulla Legge in generale,un'applicazione analogica è consentita nel difetto di una "specifica disposizione" che disciplini la fattispecie, mentre il procedimento arbitrale ha una propria specifica disciplina. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, il procedimento arbitrale è improntato alla libera e discrezionale negoziazione delle parti, sancita specificamente nell'art. 816 - bis cod. proc. civ.. , che rimette alle parti ogni determinazione sulla modalità di svolgimento, riservando agli arbitri una legittimazione residuale in difetto di determinazione delle parti. In definitiva, la proroga del termine concessa in applicazione dell'art. 816-bis cod. proc. civ.. era finalizzata, come rilevato dalla stessa Corte d’appello, alla decisione di una "questione preliminare", sicché ne discendeva la decadenza degli arbitri ai sensi dell'art. 820 cod. proc. civ.., per avere il collegio arbitrale utilizzato in maniera difforme il maggior termine concesso, limitandosi ad emettere un'ordinanza istruttoria, implicante un ulteriore differimento del termine per il deposito del lodo. 2. Il motivo èin parte inammissibile e in parte infondato. La censura è inammissibile perché, come eccepito anche dalla controricorrente, difetta di autosufficienza, in quanto, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui la proroga del termine doveva intendersi riferita al deposito del lododefinitivo, non è riportato in ricorso il testo del verbale dell’udienza del procedimento arbitrale in cui veniva stabilita la proroga. Peraltro, e per quanto occorra, il testo del citato verbale è trascritto nel controricorso-pag.4-, nella memoria illustrativa la ricor r ente non ha confutato la corrispondenza tra la suddetta trascrizione e l’effettivo tenore del verbale, e dallo stesso non risulta affatto che fosse stata posta in decisione solo parte della controversia, e non tutta. Il motivo è anche infondato in diritto, nella parte in cui denuncia l’errata applicazione analogica degli artt.177 e 279 c.p.c.. In disparte il rilievo che la Corte di merito ha fatto applicazione di principi processuali generali la cui incompatibilità con il giudizio arbitrale neppure è dedotta in ricorso, sono dirimenti le seguenti considerazioni, pure svolte nella sentenza impugnata: a) la clausola compromissoria, contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti il 2 ottobre 2008, prevedeva espressamente l'applicazione all'arbitrato delle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; b) l'articolo 816 bis prevede, all'ultimo comma, che "su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta al deposito"; c) la rimessione in decisione era su ogni questione controversa, non solo su singoli capi delle domande , non avendo , per quanto si è detto, l’odierna ricorrente svolto censura autosufficiente circa la dedotta rimessione in decisione solo parziale della controversia , e il termine di proroga di 60 giorni era stato rispettato, essendo stata emessa l’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori chiesti dall’odierna controricorrente, come consentito dall’art.816 bis citato; d) di seguito il termine risultavaprorogato ex lege di 180 giorni ex art. 820 comma 3, stante la necessità di assunzione di mezzi dei prova chiesti dall’odierna controricorrente. Privo di fondamento, per quanto occorra,è anche l’asserto secondo cui l'art. 816 - bis c od . p roc . c iv . rimette rebbe alle parti ogni determinazione sulla modalità di svolgimento della procedura arbitrale, in buona sostanza sostenendola ricorrente che la decisione chiesta dalle parti, asseritamente parziale,in corso del procedimento arbitrale fosse vincolante per gli arbitri. In base a quanto previsto dall’art. 816-bis citato, le parti anteriormen te all’inizio dell’arbitrato “possono stabilire le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento” e la ricorrente non indicase e dove vi sia rinvenibile nel caso di specieuna previsione nel senso invocato, a fronte della puntuale e specifica affermazione della Corte d’appello circa il contenuto del la clausola compromissoria , che , per l’appunto, richiamava gli artt.806e ss. cod. proc. civ .. A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente, nel l’illustrare il s econdo motivo , riporta i l testo della clausola compromissoria, che al punto B prevede che:“[OSCURATO:PERSONA] arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 816 e segg. del c.p.c..”. Quindi, proprio in base alle norme specifiche sul giudizio arbitrale (art.816 bis ultimo comma citato),richiamate dalla clausola compromissoria, gli arbitri ben potevano decidere se emettere un dolo non definitivo o parziale su uno o più capi oppure se decidere insieme tutte le domande/questioni, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 816 bis. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 cod. proc. civ., in relazione alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e dell'art. 822 cod. proc. civ. , assumendo che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenut o inammissibile il motivo di impugnazione con cui si rilevava l'erronea applicazione degli artt. 1453, 1455, 1564, 1565, e segg., 2697 e 2702 cod. civ., in quanto la risoluzione del contratto del 2 ottobre 2008 veniva imputata dagli arbitri alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s .p. a ., omettendo il Collegio arbitrale di attribuire rilievo alle gravi e conclamate inadempienze di [OSCURATO:SOCIETA].,che non aveva effettuato il pagamento del gas fornito per un importo complessivo accertato di € 1.162.810,31. Le medesime censure, ossia di errata declaratoria di inammissibilità, sono svolte in ordine al motivo di impugnazione con cui si rilevava la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1223 e 1229 cod. civ., quanto alla valutazione del pregi udizio liquidato alla [OSCURATO:SOCIETA]., anche in considerazione della ritenuta validità dell'art. A.14 del contratto di fornitura per cui è causa. La ricorrente riporta il testo della clausola compromissoria, del seguente tenore: "Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto che non si siano potute risolvere bonariamente entro sessanta giorni dal loro verificarsi, sono deferite alla cognizione e decisione esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Fornitore, uno dal Cliente ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra gli arbitri nominati dalle Parti, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma su istanza della Parte più diligente. A. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale ha sede a Roma ed esprime la sua decisione deliberando a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salva proroga concessa d'accordo trale Parti. B. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 816 e segg. del c.p.c.. C. Il collegio arbitrale decide secondo diritto ed il lodo arbitrale sarà redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicheranno le norme di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c. italiano in materia di arbitrati rituali di diritto. Resta espressamente inteso che foro competente in via esclusiva per ogni controversia non compromettibile che dovesse insorgere tra il Fornitore e Cliente è il Foro di Roma". Ad avviso della ricorrente, il testo dell'intesa convenzionale rende esplicito che la decisione "secondo diritto" (punto c della clausola) si riferisce al diritto sostanziale e non, come peraltro affermato dalla stessa Corte di Appello, alla disciplina procedimentale che trova un riscontro nella lettera b che precede, mentre la diversa lettura proposta dalla Corte di merito costituisce errata applicazione dell'art. 1362 cod. civ., nella parte in cui si prescrive la necessità di riferirsi alla volontà comune dei contraenti, essendo il dato testuale di tale evidenza da non implicare l'esigenza di un'ulteriore illustrazione argomentativa. Denuncia anche l’errata applicazione dell'art. 1363 cod. civ. nella parte in cui detta norma impone un'interpretazione sistematica complessiva, nonché dell'art. 1366 cod. civ., che prescrive un'interpretazione ispirata a buona fede, e ciò sempre in quanto la volontà delle parti era di tale evidenza da giustificare che all'udienza arbitrale del 21 maggio 2012 le parti medesime dichiarassero espressamente di consentire a una "valutazione equitativa in ordine alla quantificazione delle rispettive domande", pure se dettavolontà era stata successivamente revocata da [OSCURATO:PERSONA] prima della pronunzia della decisione arbitrale. La ricorrente, per completezza espositiva, illustra sinteticamente le ulteriori ragioni — già dedotte nel precedente gravame e ritenute inammissibili dalla Corte di Appello — riguardo le violazioni delle norme sostanziali che, a fronte dell'ammissibilità dei motivi di gravame del lodo, avrebbero, a suo dire, giustificato la declaratoria di nullità dello stesso. 4. Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte qui condiviso, in tema d' interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche (da ultimo Cass.39437/2021). Occorre premettere che nella specie pacificamente trova applicazione la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40e, per quanto ora di interesse, il terzo comma dell'articolo 829 cod. proc. civ., è stato così modificato: "L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico". La clausola compromissoria prevedeva che la decisione degli arbitri fosse resa "secondo diritto", e la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione congrua, che la suddetta dizione non comportasse affatto l’applicabilità del terzo comma del citato articolo 829 nel senso prospettato dall’odierna ricorrente. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che si tratta di una previsione univocamente riferibile solo alla disciplina sostanziale, e non ha rinvenuto, invece, nella clausola compromissoria alcuna pattuizione espressa che attribuisse alle parti la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al meritodella controversia La violazione di criteri ermeneutici, sotto più profili, è genericamente dedotta, senza che vi sia una specificae pertinente critica al percorso argomentativo della sentenza impugnata. La Corte d’appello, con motivazione adeguata, dopo aver interpretato il tenore letterale della clausola e indagato sulla volontà delle parti, è pervenuta alla conclusione di cui si è detto, facendo corretta applicazione del disposto dell’art.829 terzo comma citato, posto che solo prima della riforma del 2006 il silenzio della clausolacompromissoria circa l’impugnabilità del lodo per violazione di norme di dirittoaveva valenza opposta a quella odierna (Cass. S.U. 9284/2016), richiedendo, invece , il testo novellato della norma la p attuizion e espressa. Peraltro la censura si risolve anche nella sollecitazione di una nuova interpretazione della clausola arbitrale, riservata ai giudici di merito nei termini precisati, e sotto tale profilo è inammissibile. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221, 222 e 225 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di merito ha ribadito in sentenza quanto disposto con la propria precedente ordinanza in data 3 giugno 2014, laddove ha ritenuto che la "querela di falso" di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non fosse ammissibile in quanto non rilevante, in conseguenza del rigetto degli altri motivi di impugnazione del lodo, omettendo di considerare che la documentazione oggetto di querela incideva proprio su at ti che avrebbero giustificato una diversa rappresentazione dell'esito dell'istruttoria. 6. Il motivo è inammissibile. La doglianza è inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata sul punto, che ha negato l’ammissibilità della querela di falso perché decisum conseguenziale rispetto alle statuizioni presupposte, non solo relative alla insindacabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ma di integrale rigetto o di declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione nel loro profilo rescindente. La querela di falso era finalizzata, per ammissione della stessa ricorrente, ad esigenze probatorie, di rilievo nel caso in cui fosse stato dato ingresso alla fase rescissoria, il che non è, all’evidenza, avvenuto nella specie. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsiin favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,da distrarsi in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi