Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01035/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18572-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] STANISCIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] GIANNICO, Lidia CARCAVALLO, Antonella PATTERI, Sebastiano CARUSO e Sergio PREDEN; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite - Compensazione - Motivazione R.G.N.18572/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/09/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - Avverso la sentenza n. 1 226 /20 2 2 d el Tribunale di Roma , depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1226/22, del 26 gennaio 2022, del Tribunale di Roma, che, pur accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi da esso proposta, ha compensato integralmente tra le parti del giudizio le spese di lite.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., all’ordinanza del 25 luglio 2018 con cui il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma avevadichiarato la nullità, per supposta inesistenza della procura da esso Bozic conferita al proprio difensore, di un atto di pignoramento presso terzipromosso dallo stesso Bozic.

Accolta l’opposizione, l’adito giudicante motivava l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando “giusti motivi”– ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – “in considerazione del mutamento della giurisprudenza registrato dalla Sezione al momento dell’adozione della decisione cautelare”.

3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Bozic, sulla base – come detto – di due motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Nell’evidenziare di essere risultato, all’esito del giudizio ex art.617 cod. proc. civ., totalmente vittorioso, il Bozic si duole del fatto che il Tribunale di Roma abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali in assenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” – le sole alle quali, ormai, conferisce rilievo il vigente testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – da identificarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in una “situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Lamenta l’odierno ricorrente il carattere “sostanzialmente aberrante” della motivazione della disposta compensazione delle spese di lite. 4.Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’INPS, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimaste solo intimate le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

6. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.7.Il ricorrente ha presentato memori a , senza però rispettare il termine per il deposito, avvenuto solo il 17 settembre 2024.

8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

9. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati , in conformità con un precedente specifico (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19534), concernente analoga controversia esecutiva intercorsatra il Bozic e l’INPS.

9.1. Il testé citato arresto di questa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso allora proposto, di contenuto analogo al primo motivo della presente impugnazione.

Nello scrutinarlo, pertanto, non può che ribadirsi c om e il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335- 01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), e ciò “in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).

Nondimeno, si è ribadito che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).

9.2. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.

Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato la presente opposizione esecutiva instaurat a avverso un provvedimento del 27 luglio 2018 – trova applicazione , “ ratione temporis”, il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.

La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – può essere , dunque, disposta solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento delGiudice delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.

Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795- 01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).

Alle stesse, dunque, non è riconducibile il (peraltro, neppure meglio precisato in sentenza ) mutamento di indirizzo giurisprudenziale della “sezione” del Tribunale di Roma, donde l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

10. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul regime delle spese del giudizio di opposizione, oltre che di quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.

M .

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese del giudizio di opposizione, oltre che di quelle del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18572-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] STANISCIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] GIANNICO, Lidia CARCAVALLO, Antonella PATTERI, Sebastiano CARUSO e Sergio PREDEN; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite - Compensazione - Motivazione R.G.N.18572/2022 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - Avverso la sentenza n. 1 226 /20 2 2 d el Tribunale di Roma , depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1226/22, del 26 gennaio 2022, del Tribunale di Roma, che, pur accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi da esso proposta, ha compensato integralmente tra le parti del giudizio le spese di lite. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., all’ordinanza del 25 luglio 2018 con cui il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma avevadichiarato la nullità, per supposta inesistenza della procura da esso Bozic conferita al proprio difensore, di un atto di pignoramento presso terzipromosso dallo stesso Bozic. Accolta l’opposizione, l’adito giudicante motivava l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando “giusti motivi”– ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – “in considerazione del mutamento della giurisprudenza registrato dalla Sezione al momento dell’adozione della decisione cautelare”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Bozic, sulla base – come detto – di due motivi.3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Nell’evidenziare di essere risultato, all’esito del giudizio ex art.617 cod. proc. civ., totalmente vittorioso, il Bozic si duole del fatto che il Tribunale di Roma abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali in assenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” – le sole alle quali, ormai, conferisce rilievo il vigente testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – da identificarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in una “situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Lamenta l’odierno ricorrente il carattere “sostanzialmente aberrante” della motivazione della disposta compensazione delle spese di lite. 4.Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’INPS, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimaste solo intimate le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.7.Il ricorrente ha presentato memori a , senza però rispettare il termine per il deposito, avvenuto solo il 17 settembre 2024. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati , in conformità con un precedente specifico (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19534), concernente analoga controversia esecutiva intercorsatra il Bozic e l’INPS. 9.1. Il testé citato arresto di questa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso allora proposto, di contenuto analogo al primo motivo della presente impugnazione. Nello scrutinarlo, pertanto, non può che ribadirsi c om e il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335- 01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), e ciò “in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, si è ribadito che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01). 9.2. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato la presente opposizione esecutiva instaurat a avverso un provvedimento del 27 luglio 2018 – trova applicazione , “ ratione temporis”, il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – può essere , dunque, disposta solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento delGiudice delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795- 01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01). Alle stesse, dunque, non è riconducibile il (peraltro, neppure meglio precisato in sentenza ) mutamento di indirizzo giurisprudenziale della “sezione” del Tribunale di Roma, donde l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. 10. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul regime delle spese del giudizio di opposizione, oltre che di quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q. M . La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese del giudizio di opposizione, oltre che di quelle del presente
Sentenza Cassazione n. 01035/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris