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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06359/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29431/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5 GIORNATE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende come da procura speciale unita al ricorso. -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Regione p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2454/2021depositata il 28/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, riportandosi alle conclusioni scritte; udito per la ricorrente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale; udita per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accorgimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.-[OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ., notificato il 27/4/2018, propose dinanzi al Tribunale di Milano azione per accertamento negativo assumendo l’inesistenza del diritto di Regione [OSCURATO:PERSONA] al recupero, mediante compensazione, di parte degli aiuti versati in suo favore, quale impresa agricola in zona svantaggiata ed anti abbandono terre, per l’anno 2015, con richiesta di condanna della convenuta di quanto indebitamente compensato.

La ricorrente aveva allegato di svolgere attività agricola in zona svantaggiata di montagna e di avere beneficiato per l’anno 2015 di aiuti comunitari cd.

“anti abbandono terre” e/o “per compensazione vantaggi specifici”, in base al Regolamento (UE) n.1307/2013 ed al D.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.6513; che tali contributi venivano calcolati anno per anno da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ed erogati dall’OPR ([OSCURATO:PERSONA]) di Regione [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente all’erogazione del contributo per il 2015, a causa di un erroneo calcolo di AGEA, Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al recupero di euro 15.033,34= con ordine di incasso del 15/11/2017 mediante compensazione di ulteriori crediti ex adverso maturati; che, in virtù di quanto stabilito dall’art.7 par.3 del Reg.

CE 809/2014 e dello stesso art.23 Reg. cit. non poteva essere disposto il recupero di aiuti comunitari, erogati per errore dall’Autorità competente, se l’errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal destinatario; che, nella specie, sussisteva sia l’errore di calcolo iniziale di Agea che la buona fede del percettore, tale che il contributo erogato non poteva essere recuperato.

Regione [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, aveva eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA], e, nel merito, l’infondatezza delle domande.

Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di accertamento negativo, dichiarando non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC per gli anni 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed illegittima la compensazione disposta, condannando Regione [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio. 1.2.- Il Tribunale, riconducendo la fattispecie nell’ambito di applicazione degli artt. 7, par.3, e 23 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, aveva ritenuto che l’erogazione era stata conseguenza di un errore dell’Autorità competente (elemento oggettivo) che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario (elemento soggettivo), con conseguente irripetibilità da parte della P.A. delle somme versate ed indebitamente percepite dalla società. 1.3.- L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto dalla Corte di appello di Milano che, in riforma della prima decisione, disattesa l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione riproposta dalla appellante, ha respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la stessa alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando le spese di lite tra le parti perentrambi i gradi di giudizio.

Segnatamente la Corte di appello ha ritenuto di non poter condividere la motivazione del Giudice di primo grado, che aveva costruito la tesi dell’errore della P.A. sulla base di una “ragionevole ipotesi” sia tenuto conto della normativa comunitaria in materia e della complessità della procedura di calcolo introdotta dalla riforma PAC 2015-2020 in relazione ai tempi estremamente ristretti tra la presentazione delle domande e la fissazione dei massimali disponibili per gli aiuti, sia in quanto, in concreto, la domanda non era stata adeguatamente supportata dal quadro probatorio agli atti.

Quanto al profilo afferente alla normativa dettata per la formazione e la assegnazione degli aiuti comunitari, la Corte di appello ha ritenutoche «la riduzione lineare» praticata non poteva dirsi effetto di errore, sulla base di una falsa o inesatta rappresentazione della realtà fattuale, né tanto meno di errore sull’applicazione della norma giuridica; ha, quindi, rimarcato che la prova positiva del dedotto errore gravava sulla parte che intendeva giovarsene, per ottenere l’applicazione dell’art.7, par. 3 – norma eccezionale – in deroga alla regola generale dettata sempre dall’art.7, par. 1, del Regolamento (UE) n.809/2014.

Riconducendo, quindi, la fattispecie nell’ambito dell’indebito exart.2033 cod.civ., ha osservato che l’obbligo restitutorio del pagamento ricevuto sine titulo non poteva trovare deroga, non ravvisandosi il requisito della buona fede dell’accipiens.

Sul punto, la Corte di appello ha richiamato la sentenza della Cassazione n.11651/2016 e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C- 684/13 in sede di interpretazione dell’art.73, par. 4, del Regolamento CE n.796/2004 –il cui testo risulta pressoché identico all’art.7, cit.- che ha dato un’interpretazione estrema me nte restrittiva dell’errore dell’autorità competente, atto a derogare l’obbligo restitutorio posto a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, ed ha sottolineato la particolare attenzione che gli agricoltori, in quanto professionisti, devono prestare alle condizioni di concessione dell’aiuto, quando presentino la relativa domanda, osservando che Agea già con la Circolare n.275 del 3 giugno 2015, conosciuta o, comunque, conoscibile dalla parte, aveva manifestato la possibilità di una riduzione lineare dei diritti all’aiuto.

La Corte di appello ha, quindi, accolto l’appello sul punto e rigettato le avverse domande della parte appellata. 1.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2454/2021, con dieci mezzi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con un motivo, seguito da memoria, al quale Bontempi ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale , nel corso della pubblica udienza partecipata, ha richiamato le conclusioni rassegnate in forma scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso principale è articolato nei seguenti dieci motivi: I) Violazione dell’art. 2697 cod.civ.

La ricorrente deduce che erroneamente era stato attribuito ad ella attrice, in primo grado, l’onere della prova dell’errore della P.A., rilevante ex art.7, par.,3, del Reg.809/2014.

Sostiene che era onere della P.A., che aveva agito per il recupero, provare i fatti costitutivi del diritto e cioè l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento che si assume non dovuto, e cioè dell’indebito.

Ribadisce che il calcolo degli aiuti è attività propria della P.A.

Richiama l’applicazione del principio di vicinanza della prova.

II) Violazione degli artt.: 75, par. 2, del reg.

UE n. 1306/2013; 7, par. 1, c. 2, 30, parr. 6 e 8, 31, 40 par. 4, u.c., reg.

UE n. 1307/2013; 18 reg.

UE n. 639/2014; 7, par. 3, e 23 reg.

UE n. 809/2014; 7 e 11 d.m.

MIPAAF n. 6513/2014; 2 d.m.

MIPAAF 12 maggio 2015 in Gazz.Uff, n. 144/2015; all.

I reg.

UE n. 1089/2015; 1 reg.

UE n. 1748/2015.

La ricorrente lamenta: 1) la violazione di legge nella qualificazione dei fatti accertati, specie del ricalcolo in riduzione dei titoli già assegnati all’attrice, all'origine del recupero contestato, deducendo che questo sia stato erroneamente valutato come riduzione lineare ex art. 31, par 1, lett. g) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e non quale correzione di precedente errore della P.A. exart.7, par.3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; 2) la violazione di quest'ultima disposizione in relazione alla quale assume ed intende dimostrare l'erroneo mancato riconoscimento dei presupposti per applicazione del divieto di recupero ex art. 7 par.3 cit., come ritenuto in primo grado con accoglimento della domanda attorea; l'errore della P.A. all'origine d ell'indebito e la cd.

“buona fede“ del percettore ( rectius , l’impossibilità di scoprire ragionevolmente l’errore della PA). -In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato a qualificare il ricalcolo come riduzione lineare perché - – secondo la interpretazione propugnata dalla ricorrente - le riduzioni lineari consentite (v. gli artt. 7, 30, 31 del reg. n. 1307/2013), sono da farsi a carico dell’intero pagamento di base (ovvero di tutti i titoli spettanti alle imprese non aventi accesso alla riserva nazionale) e non solo con riduzione dei titoli da riserva nazionale (anti)abbandono di terre e (per)compensazione di svantaggi specifici,come invece comunicato dalla circolare Agea del 4 ottobre 2017 ed accaduto nel caso di specie, e ciò in particolare per la riduzione prevista per la necessità di soddisfare le domande dei giovani e dei nuovi agricoltori.

La ricorrente da tale premessa deduce che «se nel caso di specie non si è andati a creare nuova provvista a carico di tutti i titoli compresi nel pagamento di base per far fronte a nuove domande di giovani e nuovi agricoltori, come invece previsto dalla normativa sulla riduzione lineare (…), ma si è andati solo a ridurre i titoli da riserva “anti abbandono terre” e “per compensazioni svantaggi specifici”, di certo non vi è stata la fisiologica riduzione lineare ritenuta dalla sentenza impugnata; piuttosto, oggettivamente, la correzione in riduzione dell'assegnazione iniziale di titoli da riserva alle imprese in zona svantaggiata, con sacrificio solo a carico di queste ultime, non può essere qualificata che quale correzione, appunto, di precedente errore.» (fol. 18/19 del ric.) A parere della ricorrente, se la disponibilità economica della riserva nazionale non era risultata sufficiente a soddisfare le domande di aiuti a carico della stessa (ad esempio, per i giovani ed i nuovi agricoltori) la ulteriore provvista non avrebbe dovuto essere reperita sacrificando i soli aventi diritto agli altri titoli da riserva nazionale, bensì con riduzione lineare a carico di tutto il pagamento di base, cioè dell’intera platea dei titoli rilasciati dallo Stato nell’ambito del massimale e, quindi, anche a carico delle ordinarie imprese agricole che non hanno accesso alla riserva nazionale.

III) Violazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cpc e dell’art.111 Cost.- Assenza di motivazione sulla qualificazione del ricalcolo decotto in giudizio come riduzione lineare .

IV) Violazione ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. per omesso esame di fatti decisivi incompatibili con la qualificazione del ricalcolo dedotto in giudizio come riduzione lineare e la conseguente ritenuta esclusione sia della cd.

“buona fede” della ricorrente, sia ulteriormente, dell’errore della PA dedotto in giudizio.

La ricorrente indica gli elementi, versati in giudizio dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei quali –a suo parere - si sarebbe potuta escludere la correttezza della qualificazione del ricalcolo intervenuto in termini di riduzione lineare (come già contestato con il primo motivo) a) la [OSCURATO:PERSONA] 5 giugno 2017 prot. 47589, la quale dopo avere richiamato le disposizioni in tema di riduzione lineare, ha comunicato (pag. 3in fine 4) una riduzione lineare ex art. 31 par. 1, lett. f) e g) reg.

UE n. 1307/2013, del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base che è stata eseguita sul valore di tutti i titoli attribuiti nel 2015 (compresi i titoli da riserva nazionale) nella misura dell’1,45%; b) la [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 2017 n. 75117 dove essa precisa che il ricalcolo, con riduzione in numero del 27,5%, operato solo a carico dei titoli spettanti per le fattispecie C “abbandono di terre” e D “compensazione di svantaggi specifici” e li incide riducendone il numero.

V) Violazione, ex art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ., dell’art.132, secondo comma, n.4, c.p.c. e dell’art.111 Cost.

La ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata sulla insussistenza della prova dell'errore della PA di cui all’ art. 7, par. 3, reg.

UE n. 809/2014.

La censura si fonda sulla prospettazione – già svolta con il secondo motivo - che erroneamente la Corte territoriale abbia qualificato il ricalcolo avvenuto in termini di riduzione lineare ed abbia circoscritto l’indagine ad eventuali errori fattuali in capo all’OPR, senza dare rilievo al riconoscimento dell’errore da parte della P.A.desumibile dalla mail di AGEA del 16 marzo 2018 indirizzata agl i OPR, nella quale era detto che le posizioni debitorie individuate a seguito del ricalcolo era da qualificare come “errori amministrativi” e come tali da dichiarare alla Commissione.

VI) Violazione ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. per omesso esame di fatti decisivi incompatibili con la negazione della prova dell’errore della PA in giudizio ([OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 2017, valutazione da parte del giudice di primo grado della prova dell’errore della PA).

VII) Violazione degli artt.7 e 23 del reg. n.809/2014 e qualificazione dell’indebito dedotto in giudizio come regolato dall’art.2033 cc in contrasto con le norme citate.

Sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ricondotta la vicenda in esame sotto la disciplina dell’indebito ex art.2033 cod .civ., mentre trattandosi di aiuti comunitari doveva applicare il Regolamento (UE) n. 809/2014.

VIII) Motivazione palesemente contraddittoria in merito alla individuazione della normativa regolativa della fattispecie in esame.

IX) Violazione, ex art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ., dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. e dell’art.111 Cost. e motivazione apparente in ordine alla ritenuta possibilità per la ricorrente di rendersi conto dell’errore commesso dalla P.A.

La ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, dove essa ha negato la cd.

“buona fede” del percettore, ovverosia la impossibilità per lo stesso di scoprire ragionevolmente l’errore della P.A., in forza della conoscibilità della Circolare AGEA n.275 del 3 giugno 2015 nella parte in cui precisava la possibile riduzione lineare degli stessi contributi, così escludendo la buona fede dell’accipiens, ex art.7 del Regolamento (UE) n.809/2014.

La ricorrente, richiamando le critiche svolte circa la contrarietà alla legge della sentenza, laddove qualifica il ricalcolo all’origine del recupero contestato come riduzione lineare, critica la decisione, perché sostiene che – a differenza di quanto normativamente previsto dall’art.7, par. 3, cit. la buona fede non viene esclusa rispetto a quanto rileva per legge -e cioè l’errore della P.A. - ma con riferimento alla circolare AGEA del 3 giugno 2015 in cui erano state illustrate le regole del PAC, ivi compresa quella della riduzione lineare, prima ancora della scadenza del termine.

X) Violazione, ex art.360, primo comma., n.4, cod.proc.civ., dell’art.112 cod.proc.civ.

La ricorrente si duole che, nel dispositivo di appello, sia stato detto “respinge le domande …” posto che il Tribunale aveva accolto una sola domanda – quella di accertamento negativo - , nulla disponendo sulla ulteriore domanda di condanna alla restituzione degli importi recuperati, avanzata in primo grado, domanda quest’ultima che non era stata poi riproposta in appello. secondo comma, n.4, cod.proc.civ. e dell’art.111 Cost.

3.1.1. -[OSCURATO:PERSONA] ha svolto il controricorso, con cui ha contestato tutti gli avversi motivi, ed il ricorso incidentale - proposto in via condizionata, con un unico motivo - con il quale ha nuovamente sollevato la questione di giurisdizione.

3.1.2. –Segnatamente, con il ricorso incidentale, la Regione, ha impugnato la statuizione con cui la Corte territoriale ha disatteso la questione di giurisdizione sulla considerazione che l’appellata società agricola non aveva dedotto a fondamento delle proprie domande alcun vizio di illegittimità dell’atto amministrativo con cui AGEA aveva provveduto al ricalcolo dei contributi, ma la violazione del legittimo affidamento dell’accipiens che avrebbe ricevuto in buona fede i contributi comunitari erogati in misura maggiore del dovuto per errore dell’Autorità competente nei calcoli inizialmente effettuati, pur pervenendo, nel prosieguo della disamina delle questioni sollevate con il gravame e conclusivamente, al rigetto della domanda proposta dalla società.

La ricorrente incidentale ha criticato la decisione e ha dedotto la erroneità delle conclusioni in punto di giurisdizione, osservando che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo è determinato dalla posizione giuridica azionata con rilevanza del petitum sostanziale, da identificare non solo in funzione della concreta pronuncia richiesta, ma soprattutto della causa petendi sulla base dei fatti allegati e del rapporto giuridico del quale sono manifestazione (Cass. Sez.

U. n.10105/2021; Cass. Sez.

U. n. 13492/2021).

In proposito ha ritenuto di sottolineare che i provvedimenti di ricalcolo del contributo comunitario in questione, emessi da AGEA, erano andati a modificare in autotutela i precedenti provvedimenti di attribuzione dei contributi nell’ambito della riserva nazionale risultati in contrasto con il pubblico interesse, rimarcando che se tale rideterminazione non fosse stata compiuta si sarebbe violato l’interesse pubblico al rispetto del plafonddi ciascun regime/misura, al rispetto della parità di trattamento tra gli agricoltori ed al divieto di distorsioni del mercato e della concorrenza (art.30, par.4, del Reg.1307/2013) e che le censure svolte attengono proprio al concreto esercizio del potere di agire in autotutela mediante la riduzione lineare. 3.2.1.-Osserva la Corte che va disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. 3.2.2.- La questione di giurisdizione sollevata con il ricorso incidentale rientra tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell'art. 360, primo comma, n.1, cod.proc.civ.

Invero, questa sezione avrebbe potuto provvedere direttamente nell’ipotesi in cui le censure proposte con il ricorso principale, fossero state elaborate ictu oculisenza rispettare le modalità di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, risultando così precluso l'esame della questione di giurisdizione e, di conseguenza, estranea alle necessità della lite la previsione di cui all'art. 374, primo comma, cod.proc.civ., concernente il raccordo delle attribuzioni delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici (cfr. Cass. Sez.

U. n. 1599/2022).

Questa sezione avrebbe potuto provvedere direttamente anche nel caso in cui sulla regola finale di riparto della giurisdizione si fossero «già pronunciate le sezioni unite», a mente dell'art. 374, primo comma, cod.proc.civ., vale a dire in caso di esistenza di un diritto vivente univoco sulla regola finale di riparto della giurisdizione nella controversia, «in ordine alle quali vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite» (cfr. Cass. Sez.

U.n.1599/2022).

Nel caso di specie, tuttavia, manca una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione nodale posta dal ricorso incidentale, in quanto –come prospettato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che ha ricordato anche come si conti in materia di recupero di aiuti agricoli di analoga natura anche il Parere del Consiglio di Stato in Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 8 luglio 2020 n.01364/2020 - , indipendentemente dal fatto che alcun vizio di illegittimità del provvedimento di ricalcolo sia stato posto a fondamento delle domande della società agricola, ciò che va accertato è se l’asserita inesistenza del diritto di recuperare gli aiuti sia direttamente collegata alla circostanza per cui i provvedimenti iniziali di attribuzione dei finanziamenti sono stati successivamente annullati/revocati o comunque sottoposti ad autotutela non per inadempienze del beneficiario, ma per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

In proposito, la ricorrente incidentale - richiamando i principi affermati da Cass. Sez.

U. n. 3166/2019 e Cass. Sez.

U.n.16457/2020 - sostiene che i provvedimenti di ricalcolo di AGEA, mediante riduzione lineare, sono andati a modificare i precedenti provvedimenti di attribuzione dei contributi che risultavano in contrasto con il pubblico interesse, di guisa che, se non fossero stati rideterminati si sarebbe violato l’interesse pubblico al rispetto dei plafond di ciascuna regione/misura, al rispetto della parità di trattamento tra gli agricoltori e al divieto di distorsioni del mercato della concorrenza (art.30, par.

4. del regolamento (UE) n.1307/2013), a fronte delle limitate risorse e dei criteri di priorità da seguire nell’assegnazione dei titoli da Riserva. 3.2.3.- Va aggiunto, che, le questioni sollevate con il ricorso principale e con il ricorso incidentale si presentano anche come questioni di massima di particolare importanza, exart.374, secondo comma, cod.proc.civ. per plurime ragioni.

Come già riferito, con il ricorso principale è stato dedotto, tra l’altro, che il recupero contestato sia stato erroneamente valutato dalla Corte di appello come riduzione lineare ex art. 31, par 1, lett. g) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e non quale correzione di precedente errore della PA ex art.7, par.3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e che la riduzione lineare – di competenza dello Stato membro, e per l’Italia, di AGEA, che non è parte nel giudizio -sarebbe stata eseguita in maniera non confor me alle disposizioni comunitari.

È decisivo osservare - prescindendo dai possibili problemi di novità di quest’ultima questione e di legitimatio ad causamattiva e passiva, intesa come titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, il cui difetto è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento(Cass. Sez.

U. n. 2951/2016; Cass.n. 17092/2016) -che dette questioni complesse appaiono connotate da elevato rilievo nomofilattico perché involgono l’interpretazione e l’applicazione della normativa comunitaria prima ricordata, relativa alla formazione della riserva nazionale ed all’applicazione della riduzione lineare al fine del ricalcolo dei diritti spettanti alle categorie prioritariamente interessate alla stessa da parte dello Stato membro, nonché relativa all’osservanza degli obblighi statali nei confronti dell’UE in tema di contributi comunitari all’agricoltura.

Ebbene, rispetto a dette questioni, sembra opportuno che il vaglio circa la eventuale necessità di proposizione di questione pregiudiziale interpretativa sul diritto UE sia preceduto dalla definizione della questione di giurisdizione.

Va aggiunto, che la controversia in esame è esponenziale di un contenzioso caratterizzato da diffusa serialità che, nel merito, si è connotato per plurime decisioni contrapposte e niente affatto univoche. 3.2.4.- Infine, non è di ostacolo alla trasmissione ex art.374 cod.proc.civ. il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo il quale «In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito .....ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.» (Cass. Sez.

U. n. 7381/2013).

Invero, nulla osta a che dell’anzidetto principio si faccia applicazione in sede decisoria, ove ne siano ravvisati i presupposti, considerato che latrasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite ex art.374 cod.proc.civ. riguarda l’intero contenzioso e avviene in sede interlocutoria, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della sezione semplice sulla fondatezza o meno del ricorso principale, che, come accennato, potrebbe implicare la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.267 TFUE. 4.- Risultando perciò integrati entrambi i casi previsti dall'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29431/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5 GIORNATE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende come da procura speciale unita al ricorso. -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Regione p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2454/2021depositata il 28/07/2021 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, riportandosi alle conclusioni scritte; udito per la ricorrente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale; udita per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accorgimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.-[OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ., notificato il 27/4/2018, propose dinanzi al Tribunale di Milano azione per accertamento negativo assumendo l’inesistenza del diritto di Regione [OSCURATO:PERSONA] al recupero, mediante compensazione, di parte degli aiuti versati in suo favore, quale impresa agricola in zona svantaggiata ed anti abbandono terre, per l’anno 2015, con richiesta di condanna della convenuta di quanto indebitamente compensato. La ricorrente aveva allegato di svolgere attività agricola in zona svantaggiata di montagna e di avere beneficiato per l’anno 2015 di aiuti comunitari cd. “anti abbandono terre” e/o “per compensazione vantaggi specifici”, in base al Regolamento (UE) n.1307/2013 ed al D.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.6513; che tali contributi venivano calcolati anno per anno da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ed erogati dall’OPR ([OSCURATO:PERSONA]) di Regione [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente all’erogazione del contributo per il 2015, a causa di un erroneo calcolo di AGEA, Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al recupero di euro 15.033,34= con ordine di incasso del 15/11/2017 mediante compensazione di ulteriori crediti ex adverso maturati; che, in virtù di quanto stabilito dall’art.7 par.3 del Reg. CE 809/2014 e dello stesso art.23 Reg. cit. non poteva essere disposto il recupero di aiuti comunitari, erogati per errore dall’Autorità competente, se l’errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal destinatario; che, nella specie, sussisteva sia l’errore di calcolo iniziale di Agea che la buona fede del percettore, tale che il contributo erogato non poteva essere recuperato. Regione [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, aveva eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA], e, nel merito, l’infondatezza delle domande. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di accertamento negativo, dichiarando non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC per gli anni 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed illegittima la compensazione disposta, condannando Regione [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio. 1.2.- Il Tribunale, riconducendo la fattispecie nell’ambito di applicazione degli artt. 7, par.3, e 23 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, aveva ritenuto che l’erogazione era stata conseguenza di un errore dell’Autorità competente (elemento oggettivo) che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario (elemento soggettivo), con conseguente irripetibilità da parte della P.A. delle somme versate ed indebitamente percepite dalla società. 1.3.- L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto dalla Corte di appello di Milano che, in riforma della prima decisione, disattesa l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione riproposta dalla appellante, ha respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la stessa alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando le spese di lite tra le parti perentrambi i gradi di giudizio. Segnatamente la Corte di appello ha ritenuto di non poter condividere la motivazione del Giudice di primo grado, che aveva costruito la tesi dell’errore della P.A. sulla base di una “ragionevole ipotesi” sia tenuto conto della normativa comunitaria in materia e della complessità della procedura di calcolo introdotta dalla riforma PAC 2015-2020 in relazione ai tempi estremamente ristretti tra la presentazione delle domande e la fissazione dei massimali disponibili per gli aiuti, sia in quanto, in concreto, la domanda non era stata adeguatamente supportata dal quadro probatorio agli atti. Quanto al profilo afferente alla normativa dettata per la formazione e la assegnazione degli aiuti comunitari, la Corte di appello ha ritenutoche «la riduzione lineare» praticata non poteva dirsi effetto di errore, sulla base di una falsa o inesatta rappresentazione della realtà fattuale, né tanto meno di errore sull’applicazione della norma giuridica; ha, quindi, rimarcato che la prova positiva del dedotto errore gravava sulla parte che intendeva giovarsene, per ottenere l’applicazione dell’art.7, par. 3 – norma eccezionale – in deroga alla regola generale dettata sempre dall’art.7, par. 1, del Regolamento (UE) n.809/2014. Riconducendo, quindi, la fattispecie nell’ambito dell’indebito exart.2033 cod.civ., ha osservato che l’obbligo restitutorio del pagamento ricevuto sine titulo non poteva trovare deroga, non ravvisandosi il requisito della buona fede dell’accipiens. Sul punto, la Corte di appello ha richiamato la sentenza della Cassazione n.11651/2016 e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C- 684/13 in sede di interpretazione dell’art.73, par. 4, del Regolamento CE n.796/2004 –il cui testo risulta pressoché identico all’art.7, cit.- che ha dato un’interpretazione estrema me nte restrittiva dell’errore dell’autorità competente, atto a derogare l’obbligo restitutorio posto a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, ed ha sottolineato la particolare attenzione che gli agricoltori, in quanto professionisti, devono prestare alle condizioni di concessione dell’aiuto, quando presentino la relativa domanda, osservando che Agea già con la Circolare n.275 del 3 giugno 2015, conosciuta o, comunque, conoscibile dalla parte, aveva manifestato la possibilità di una riduzione lineare dei diritti all’aiuto. La Corte di appello ha, quindi, accolto l’appello sul punto e rigettato le avverse domande della parte appellata. 1.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2454/2021, con dieci mezzi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con un motivo, seguito da memoria, al quale Bontempi ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale , nel corso della pubblica udienza partecipata, ha richiamato le conclusioni rassegnate in forma scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso principale è articolato nei seguenti dieci motivi: I) Violazione dell’art. 2697 cod.civ. La ricorrente deduce che erroneamente era stato attribuito ad ella attrice, in primo grado, l’onere della prova dell’errore della P.A., rilevante ex art.7, par.,3, del Reg.809/2014. Sostiene che era onere della P.A., che aveva agito per il recupero, provare i fatti costitutivi del diritto e cioè l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento che si assume non dovuto, e cioè dell’indebito. Ribadisce che il calcolo degli aiuti è attività propria della P.A. Richiama l’applicazione del principio di vicinanza della prova. II) Violazione degli artt.: 75, par. 2, del reg. UE n. 1306/2013; 7, par. 1, c. 2, 30, parr. 6 e 8, 31, 40 par. 4, u.c., reg. UE n. 1307/2013; 18 reg. UE n. 639/2014; 7, par. 3, e 23 reg. UE n. 809/2014; 7 e 11 d.m. MIPAAF n. 6513/2014; 2 d.m. MIPAAF 12 maggio 2015 in Gazz.Uff, n. 144/2015; all. I reg. UE n. 1089/2015; 1 reg. UE n. 1748/2015. La ricorrente lamenta: 1) la violazione di legge nella qualificazione dei fatti accertati, specie del ricalcolo in riduzione dei titoli già assegnati all’attrice, all'origine del recupero contestato, deducendo che questo sia stato erroneamente valutato come riduzione lineare ex art. 31, par 1, lett. g) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e non quale correzione di precedente errore della P.A. exart.7, par.3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; 2) la violazione di quest'ultima disposizione in relazione alla quale assume ed intende dimostrare l'erroneo mancato riconoscimento dei presupposti per applicazione del divieto di recupero ex art. 7 par.3 cit., come ritenuto in primo grado con accoglimento della domanda attorea; l'errore della P.A. all'origine d ell'indebito e la cd. “buona fede“ del percettore ( rectius , l’impossibilità di scoprire ragionevolmente l’errore della PA). -In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato a qualificare il ricalcolo come riduzione lineare perché - – secondo la interpretazione propugnata dalla ricorrente - le riduzioni lineari consentite (v. gli artt. 7, 30, 31 del reg. n. 1307/2013), sono da farsi a carico dell’intero pagamento di base (ovvero di tutti i titoli spettanti alle imprese non aventi accesso alla riserva nazionale) e non solo con riduzione dei titoli da riserva nazionale (anti)abbandono di terre e (per)compensazione di svantaggi specifici,come invece comunicato dalla circolare Agea del 4 ottobre 2017 ed accaduto nel caso di specie, e ciò in particolare per la riduzione prevista per la necessità di soddisfare le domande dei giovani e dei nuovi agricoltori. La ricorrente da tale premessa deduce che «se nel caso di specie non si è andati a creare nuova provvista a carico di tutti i titoli compresi nel pagamento di base per far fronte a nuove domande di giovani e nuovi agricoltori, come invece previsto dalla normativa sulla riduzione lineare (…), ma si è andati solo a ridurre i titoli da riserva “anti abbandono terre” e “per compensazioni svantaggi specifici”, di certo non vi è stata la fisiologica riduzione lineare ritenuta dalla sentenza impugnata; piuttosto, oggettivamente, la correzione in riduzione dell'assegnazione iniziale di titoli da riserva alle imprese in zona svantaggiata, con sacrificio solo a carico di queste ultime, non può essere qualificata che quale correzione, appunto, di precedente errore.» (fol. 18/19 del ric.) A parere della ricorrente, se la disponibilità economica della riserva nazionale non era risultata sufficiente a soddisfare le domande di aiuti a carico della stessa (ad esempio, per i giovani ed i nuovi agricoltori) la ulteriore provvista non avrebbe dovuto essere reperita sacrificando i soli aventi diritto agli altri titoli da riserva nazionale, bensì con riduzione lineare a carico di tutto il pagamento di base, cioè dell’intera platea dei titoli rilasciati dallo Stato nell’ambito del massimale e, quindi, anche a carico delle ordinarie imprese agricole che non hanno accesso alla riserva nazionale. III) Violazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cpc e dell’art.111 Cost.- Assenza di motivazione sulla qualificazione del ricalcolo decotto in giudizio come riduzione lineare . IV) Violazione ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. per omesso esame di fatti decisivi incompatibili con la qualificazione del ricalcolo dedotto in giudizio come riduzione lineare e la conseguente ritenuta esclusione sia della cd. “buona fede” della ricorrente, sia ulteriormente, dell’errore della PA dedotto in giudizio. La ricorrente indica gli elementi, versati in giudizio dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei quali –a suo parere - si sarebbe potuta escludere la correttezza della qualificazione del ricalcolo intervenuto in termini di riduzione lineare (come già contestato con il primo motivo) a) la [OSCURATO:PERSONA] 5 giugno 2017 prot. 47589, la quale dopo avere richiamato le disposizioni in tema di riduzione lineare, ha comunicato (pag. 3in fine 4) una riduzione lineare ex art. 31 par. 1, lett. f) e g) reg. UE n. 1307/2013, del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base che è stata eseguita sul valore di tutti i titoli attribuiti nel 2015 (compresi i titoli da riserva nazionale) nella misura dell’1,45%; b) la [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 2017 n. 75117 dove essa precisa che il ricalcolo, con riduzione in numero del 27,5%, operato solo a carico dei titoli spettanti per le fattispecie C “abbandono di terre” e D “compensazione di svantaggi specifici” e li incide riducendone il numero. V) Violazione, ex art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ., dell’art.132, secondo comma, n.4, c.p.c. e dell’art.111 Cost. La ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata sulla insussistenza della prova dell'errore della PA di cui all’ art. 7, par. 3, reg. UE n. 809/2014. La censura si fonda sulla prospettazione – già svolta con il secondo motivo - che erroneamente la Corte territoriale abbia qualificato il ricalcolo avvenuto in termini di riduzione lineare ed abbia circoscritto l’indagine ad eventuali errori fattuali in capo all’OPR, senza dare rilievo al riconoscimento dell’errore da parte della P.A.desumibile dalla mail di AGEA del 16 marzo 2018 indirizzata agl i OPR, nella quale era detto che le posizioni debitorie individuate a seguito del ricalcolo era da qualificare come “errori amministrativi” e come tali da dichiarare alla Commissione. VI) Violazione ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. per omesso esame di fatti decisivi incompatibili con la negazione della prova dell’errore della PA in giudizio ([OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 2017, valutazione da parte del giudice di primo grado della prova dell’errore della PA). VII) Violazione degli artt.7 e 23 del reg. n.809/2014 e qualificazione dell’indebito dedotto in giudizio come regolato dall’art.2033 cc in contrasto con le norme citate. Sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ricondotta la vicenda in esame sotto la disciplina dell’indebito ex art.2033 cod .civ., mentre trattandosi di aiuti comunitari doveva applicare il Regolamento (UE) n. 809/2014. VIII) Motivazione palesemente contraddittoria in merito alla individuazione della normativa regolativa della fattispecie in esame. IX) Violazione, ex art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ., dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. e dell’art.111 Cost. e motivazione apparente in ordine alla ritenuta possibilità per la ricorrente di rendersi conto dell’errore commesso dalla P.A. La ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, dove essa ha negato la cd. “buona fede” del percettore, ovverosia la impossibilità per lo stesso di scoprire ragionevolmente l’errore della P.A., in forza della conoscibilità della Circolare AGEA n.275 del 3 giugno 2015 nella parte in cui precisava la possibile riduzione lineare degli stessi contributi, così escludendo la buona fede dell’accipiens, ex art.7 del Regolamento (UE) n.809/2014. La ricorrente, richiamando le critiche svolte circa la contrarietà alla legge della sentenza, laddove qualifica il ricalcolo all’origine del recupero contestato come riduzione lineare, critica la decisione, perché sostiene che – a differenza di quanto normativamente previsto dall’art.7, par. 3, cit. la buona fede non viene esclusa rispetto a quanto rileva per legge -e cioè l’errore della P.A. - ma con riferimento alla circolare AGEA del 3 giugno 2015 in cui erano state illustrate le regole del PAC, ivi compresa quella della riduzione lineare, prima ancora della scadenza del termine. X) Violazione, ex art.360, primo comma., n.4, cod.proc.civ., dell’art.112 cod.proc.civ. La ricorrente si duole che, nel dispositivo di appello, sia stato detto “respinge le domande …” posto che il Tribunale aveva accolto una sola domanda – quella di accertamento negativo - , nulla disponendo sulla ulteriore domanda di condanna alla restituzione degli importi recuperati, avanzata in primo grado, domanda quest’ultima che non era stata poi riproposta in appello. secondo comma, n.4, cod.proc.civ. e dell’art.111 Cost. 3.1.1. -[OSCURATO:PERSONA] ha svolto il controricorso, con cui ha contestato tutti gli avversi motivi, ed il ricorso incidentale - proposto in via condizionata, con un unico motivo - con il quale ha nuovamente sollevato la questione di giurisdizione. 3.1.2. –Segnatamente, con il ricorso incidentale, la Regione, ha impugnato la statuizione con cui la Corte territoriale ha disatteso la questione di giurisdizione sulla considerazione che l’appellata società agricola non aveva dedotto a fondamento delle proprie domande alcun vizio di illegittimità dell’atto amministrativo con cui AGEA aveva provveduto al ricalcolo dei contributi, ma la violazione del legittimo affidamento dell’accipiens che avrebbe ricevuto in buona fede i contributi comunitari erogati in misura maggiore del dovuto per errore dell’Autorità competente nei calcoli inizialmente effettuati, pur pervenendo, nel prosieguo della disamina delle questioni sollevate con il gravame e conclusivamente, al rigetto della domanda proposta dalla società. La ricorrente incidentale ha criticato la decisione e ha dedotto la erroneità delle conclusioni in punto di giurisdizione, osservando che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo è determinato dalla posizione giuridica azionata con rilevanza del petitum sostanziale, da identificare non solo in funzione della concreta pronuncia richiesta, ma soprattutto della causa petendi sulla base dei fatti allegati e del rapporto giuridico del quale sono manifestazione (Cass. Sez. U. n.10105/2021; Cass. Sez. U. n. 13492/2021). In proposito ha ritenuto di sottolineare che i provvedimenti di ricalcolo del contributo comunitario in questione, emessi da AGEA, erano andati a modificare in autotutela i precedenti provvedimenti di attribuzione dei contributi nell’ambito della riserva nazionale risultati in contrasto con il pubblico interesse, rimarcando che se tale rideterminazione non fosse stata compiuta si sarebbe violato l’interesse pubblico al rispetto del plafonddi ciascun regime/misura, al rispetto della parità di trattamento tra gli agricoltori ed al divieto di distorsioni del mercato e della concorrenza (art.30, par.4, del Reg.1307/2013) e che le censure svolte attengono proprio al concreto esercizio del potere di agire in autotutela mediante la riduzione lineare. 3.2.1.-Osserva la Corte che va disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. 3.2.2.- La questione di giurisdizione sollevata con il ricorso incidentale rientra tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell'art. 360, primo comma, n.1, cod.proc.civ. Invero, questa sezione avrebbe potuto provvedere direttamente nell’ipotesi in cui le censure proposte con il ricorso principale, fossero state elaborate ictu oculisenza rispettare le modalità di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, risultando così precluso l'esame della questione di giurisdizione e, di conseguenza, estranea alle necessità della lite la previsione di cui all'art. 374, primo comma, cod.proc.civ., concernente il raccordo delle attribuzioni delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici (cfr. Cass. Sez. U. n. 1599/2022). Questa sezione avrebbe potuto provvedere direttamente anche nel caso in cui sulla regola finale di riparto della giurisdizione si fossero «già pronunciate le sezioni unite», a mente dell'art. 374, primo comma, cod.proc.civ., vale a dire in caso di esistenza di un diritto vivente univoco sulla regola finale di riparto della giurisdizione nella controversia, «in ordine alle quali vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite» (cfr. Cass. Sez. U.n.1599/2022). Nel caso di specie, tuttavia, manca una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione nodale posta dal ricorso incidentale, in quanto –come prospettato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che ha ricordato anche come si conti in materia di recupero di aiuti agricoli di analoga natura anche il Parere del Consiglio di Stato in Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 8 luglio 2020 n.01364/2020 - , indipendentemente dal fatto che alcun vizio di illegittimità del provvedimento di ricalcolo sia stato posto a fondamento delle domande della società agricola, ciò che va accertato è se l’asserita inesistenza del diritto di recuperare gli aiuti sia direttamente collegata alla circostanza per cui i provvedimenti iniziali di attribuzione dei finanziamenti sono stati successivamente annullati/revocati o comunque sottoposti ad autotutela non per inadempienze del beneficiario, ma per contrasto iniziale con il pubblico interesse. In proposito, la ricorrente incidentale - richiamando i principi affermati da Cass. Sez. U. n. 3166/2019 e Cass. Sez. U.n.16457/2020 - sostiene che i provvedimenti di ricalcolo di AGEA, mediante riduzione lineare, sono andati a modificare i precedenti provvedimenti di attribuzione dei contributi che risultavano in contrasto con il pubblico interesse, di guisa che, se non fossero stati rideterminati si sarebbe violato l’interesse pubblico al rispetto dei plafond di ciascuna regione/misura, al rispetto della parità di trattamento tra gli agricoltori e al divieto di distorsioni del mercato della concorrenza (art.30, par. 4. del regolamento (UE) n.1307/2013), a fronte delle limitate risorse e dei criteri di priorità da seguire nell’assegnazione dei titoli da Riserva. 3.2.3.- Va aggiunto, che, le questioni sollevate con il ricorso principale e con il ricorso incidentale si presentano anche come questioni di massima di particolare importanza, exart.374, secondo comma, cod.proc.civ. per plurime ragioni. Come già riferito, con il ricorso principale è stato dedotto, tra l’altro, che il recupero contestato sia stato erroneamente valutato dalla Corte di appello come riduzione lineare ex art. 31, par 1, lett. g) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e non quale correzione di precedente errore della PA ex art.7, par.3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e che la riduzione lineare – di competenza dello Stato membro, e per l’Italia, di AGEA, che non è parte nel giudizio -sarebbe stata eseguita in maniera non confor me alle disposizioni comunitari. È decisivo osservare - prescindendo dai possibili problemi di novità di quest’ultima questione e di legitimatio ad causamattiva e passiva, intesa come titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, il cui difetto è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento(Cass. Sez. U. n. 2951/2016; Cass.n. 17092/2016) -che dette questioni complesse appaiono connotate da elevato rilievo nomofilattico perché involgono l’interpretazione e l’applicazione della normativa comunitaria prima ricordata, relativa alla formazione della riserva nazionale ed all’applicazione della riduzione lineare al fine del ricalcolo dei diritti spettanti alle categorie prioritariamente interessate alla stessa da parte dello Stato membro, nonché relativa all’osservanza degli obblighi statali nei confronti dell’UE in tema di contributi comunitari all’agricoltura. Ebbene, rispetto a dette questioni, sembra opportuno che il vaglio circa la eventuale necessità di proposizione di questione pregiudiziale interpretativa sul diritto UE sia preceduto dalla definizione della questione di giurisdizione. Va aggiunto, che la controversia in esame è esponenziale di un contenzioso caratterizzato da diffusa serialità che, nel merito, si è connotato per plurime decisioni contrapposte e niente affatto univoche. 3.2.4.- Infine, non è di ostacolo alla trasmissione ex art.374 cod.proc.civ. il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo il quale «In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito .....ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.» (Cass. Sez. U. n. 7381/2013). Invero, nulla osta a che dell’anzidetto principio si faccia applicazione in sede decisoria, ove ne siano ravvisati i presupposti, considerato che latrasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite ex art.374 cod.proc.civ. riguarda l’intero contenzioso e avviene in sede interlocutoria, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della sezione semplice sulla fondatezza o meno del ricorso principale, che, come accennato, potrebbe implicare la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.267 TFUE. 4.- Risultando perciò integrati entrambi i casi previsti dall'
Sentenza Cassazione n. 06359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris