CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17288/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11 novembre 2025, il Tribunale di Milano, in sede diriesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso per riesame presentato da MarcoPalmieri avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero nei suoiconfronti ed avente ad oggetto i telefoni cellulari in suo possesso.Tale provvedimento era disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 479-476,comma 2, 609 e 624-bis cod. pen., emersi a seguito della denuncia presentata daMatteo di Fazio, dalla quale emergeva che talune circostanze indicate nel verbaledi arresto cui egli era stato sottoposto non corrispondevano al vero.2. Avverso tale ordinanza, Palmieri ha proposto ricorso per cassazione,articolando un unico motivo di censura con il quale denuncia violazione di legge.Osserva il ricorrente che l’estrazione della copia forense del telefono cellularedisposta dal pubblico ministero ed effettuata dalla polizia giudiziaria violerebbe ilprincipio di proporzionalità che regola la materia. A differenza di quanto affermatodal Tribunale, il decreto di perquisizione e sequestro non conteneva alcunaindicazione circa gli accertamenti da svolgere sulla copia forense, non indicando leragioni per cui si doveva procedere al sequestro onnicomprensivo del materialepresente nel telefono, né le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri diselezione del materiale archiviato e neppure la perimetrazione temporale.3. Con successiva memoria, il ricorrente ha replicato alle conclusioni delProcuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare che nel casodi sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientranocertamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di datiriservati, il decreto del pubblico ministero che intenda accedere al vaglio del suocontenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico qualestrumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca,indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempientro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche dellacopia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico,Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838;Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).Ciò invero è indispensabile al fine di rispettare il principio di proporzionalitàespressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr.3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 dellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamenteevocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte diStrasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei dirittifondamentali.Il rispetto di tale principio impone l'obbligo di una motivazione rigorosa delprovvedimento, che dia conto delle ragioni per le quali si renda necessaria edimprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell'intera massa deidati conservati nell'archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ovetale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i datirilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologiaed ai contenuti dei dati da ricercare.Questa Corte regolatrice ha affermato che, in tema di sequestro probatorio didati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblicoministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità dellamisura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni percui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa,le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv.288139-01).3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Milano ha correttamentevalutato la conformità del decreto di sequestro ai parametri delineati dallagiurisprudenza di legittimità.L’ordinanza impugnata ha invero evidenziato che il provvedimento delpubblico ministero aveva disposto che l’ispezione informatica dei dispositivi fossepreceduta dagli avvisi delle facoltà difensive; aveva indicato analiticamente leparole chiave con cui doveva essere condotta l’ispezione e l’oggetto della stessa,circoscrivendola a documenti, video e conversazioni costituenti corpo del reato ocose pertinenti al reato, analiticamente delimitando in tal modo l’intrusione neidati presenti sul telefono cellulare dell’indagato; aveva altresì specificato che, nelcaso di rinvenimento di supporti informativi protetti da codici, ove i codici disblocco fossero stati disponibili, si doveva procedere alla estrazione di copiaforense e all’analisi sul posto dei dispositivi.Il Tribunale ha altresì dato conto del fatto che, in concreto, l’estrazione didetta copia è stata disposta dal pubblico ministero e operata allorché l’ispezione,eseguita attraverso l’utilizzo delle parole chiave indicate nel decreto, aveva datoesito positivo, ma era emersa una mole dei dati ingente, secondo quantospecificato nel verbale di esecuzione del decreto.Pertanto, l’accesso al materiale presente sul telefono dell’indagato e il suosequestro sono stati accuratamente circoscritti dal decreto di perquisizione esequestro in conformità al principio di proporzionalità che deve presiedere a tali4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]