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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 23080/2026

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resentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- rico rrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]R.G.N. 11368/2017Ridolfi, i quali chiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento siano effettuate presso gli indirizzi di posta elet-tronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso il loro studio,via Flaminia n. 691.- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6670/2021, depo-sitata il 11/10/2021.1 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6370/2021, de-positata l'11/10/2021, accoglieva in parte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenzadel Tribunale di Roma n. 17152/2016, pubblicata il 19/9/2015, cheaveva rigettato l'opposizione presentata dalla SERIT avverso il de-creto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23437/2010 dell'11/11/2010, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 1.038.399,39, dovuto per con-tributi previdenziali iscritti nei ruoli principali del 1992, 1993, 1997,1998 e 1999, e suppletivi 1997 e 1998, non riversati dal concessio-nario nei termini di legge.2.

Il Tribunale aveva rilevato che l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999aveva abrogato l'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1998 (cheprevedeva il meccanismo del non riscosso come riscosso), sicché, adecorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per i ruoli con-segnati al concessionario prima del 26/2/1999, i concessionari nonerano tenuti ad effettuare versamenti non scaduti conseguenti all'ob-bligo del non riscosso come riscosso, relativi ai ruoli ad essi conse-gnati prima del 26/2/1999.I concessionari erano però tenuti al rispetto della procedura tesaal discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112 del1999, non potendo giovarsi di un'ulteriore proroga per la presenta-zione delle dichiarazioni di inesigibilità.Mancava la prova che venissero in rilievo ruoli inferiori ad euro2.000,00, in relazione alla legge n. 228 del 2012.2 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/20262.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenevaapplicabile la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, commi 527,528 e 529 della legge n. 228 del 2012, che prevedeva l'annullamentoper i crediti più risalenti, anteriori al 1999, reputando inoltre tempe-stiva la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primogrado, a seguito dell'emanazione del D.M. 15/6/2015.Tuttavia, la Corte d'appello riteneva che la rottamazione ex art.1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 non potesse «riguar-dare ruoli per i quali operava l'obbligo di anticipazione del non ri-scosso come riscosso», trattandosi della gran parte dei ruoli oggettodi lite (ruoli principali 1992, 1993, 1997 e 1998, e suppletivi 1997 e1998, quest'ultimo relativamente alla prima rata).Il d.lgs. n. 37 del 1999, che aveva abrogato il principio del ri-scosso per non riscosso, non aveva infatti disposto per il passato (sicitava Cass. n. 11972 del 2020), facendo riferimento esplicito ai ruoliconsegnati prima del 26/9/1999, le cui rate di pagamento non eranoancora scadute a tale data.Per la Corte d'appello, dunque, la disciplina dettata dalla legge n.228 del 2012 era relativa solo alle quote per le quali risultava abro-gato l'obbligo del non riscosso come riscosso.Pertanto, solo con riferimento alle quote dei ruoli suppletivi 1998ed ai ruoli principali 1999 poteva trovare applicazione la legge n. 228del 2012.L'intervenuta rottamazione dei ruoli non poteva invece valere perquelli più risalenti principali 1992, 1993, 1997 e 1998, e suppletivi1997 e 1998, il cui ammontare era pari ad euro 693.753,60.Rispetto a tali somme, la società concessionaria si era peraltrolimitata a dedurre l'integrale versamento delle somme richieste dallaCassa relative ai ruoli con obbligo 1992, 1993, 1997 1997/S, 1998 e1998/S.3 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Tale circostanza non era stata riscontrata nella CTU.La concessionaria non aveva dedotto di avere diritto al discaricoper avere agito diligentemente nella procedura di riscossione, senzaperò essere riuscita nel recupero dei crediti.In base alla CTU espletata non vi era evidenza di sgravi o di pa-gamenti dedotti dall'appellante.Veniva respinto anche l'appello incidentale condizionato propostodalla CNPAF, nella parte in cui reputava non ostativo alla rottama-zione il consolidamento del rapporto di dare-avere tra ente creditoree concessionario per perdita del diritto al discarico, in presenza disoluzione di continuità tra le varie proroghe.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la ADER.Ha resistito con controricorso la CNPAF, proponendo anche ri-corso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce «ai sensi e pergli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] violazione efalsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 24dicembre 2012, n. 228, del d.lgs. 37/1999, dell'art. 32 d.P.R. 43/1988 e dell'art. 2 del D.M. del 15/6/2015, emesso ai sensi dell'art.1, comma 527, legge 228/12».La sentenza della Corte d'appello sarebbe erronea nella parte incui ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello, con cui l'A-genzia si era doluta di un'errata interpretazione delle previsioni di cuiall'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, quali-ficabile come ius superveniens applicabile al caso di specie.In particolare, la Corte territoriale, da un lato, ha riconosciutol'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012, ma,dall'altra parte, «con motivazione incoerente con i precedenti arresti,4 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026limita, contra legem, l'ambito di applicazione oggettivo dell'annulla-mento delle poste iscritte a ruolo».Avrebbe, dunque, illegittimamente limitato la rottamazione ai soliruoli non soggetti all'obbligo di anticipazione, ossia ai ruoli suppletividel 1998 e ai ruoli principali del 1999.Per la Corte d'appello, dunque, anche a seguito dell'abrogazionedell'obbligo della non riscosso per riscosso, «l'ente di riscossione[deve] essere ritenuto debitore dell'intero importo delle sommeiscritte nei ruoli».Ad avviso della ricorrente, invece, la legge n. 228 del 2012 disci-plina proprio i ruoli più risalenti, «ossia quelli resi esecutivi entro il31/12/1999».Viene, del resto, esclusa in radice la trasmissione delle comuni-cazioni di inesigibilità, non essendo applicabili, per disposto legisla-tivo, gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2 del d.lgs. 37/99, dell'art. 68 d.lgs. 112/99, deld.P.R. 43/88 (ed in particolare degli artt. 36, 62, 77 e 86, non appli-cabili ratione temporis in quanto abrogati)».Per la ricorrente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha dispostol'abrogazione dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1988, e delprincipio del riscosso per non riscosso, a far data dal 26/2/1999, conesonero per i concessionari dall'effettuare versamenti non scaduticonseguenti al predetto obbligo e relativi ai ruoli consegnati in pre-cedenza.Non sarebbe dunque operativa la normativa richiamata dallaCNPAF.La Corte d'appello avrebbe prospettato un'opzione ermeneuticain violazione del dettato normativo, richiedendo all'ente di riscos-5 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026sione adempimenti che, in realtà, non erano dovuti, stante l'inope-ratività delle previsioni ex artt. 77 e 86 d.P.R. n. 43 del 1988.Il d.P.R. n. 43 del 1988 è stato abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n.112 del 1999.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «in subordine:ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] violazione efalsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/99, dell'art. 100c.p.c. e del D.M. 15/6/2015».Secondo la ricorrente, a Corte d'appello avrebbe errato nel repu-tare ancora operative le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs.n. 112 del 1999, nonostante l'art. 1, comma 529, della legge n. 228del 2012, abbia espressamente affermato la non applicabilità deglistessi.Per la ricorrente, la fase di esazione era prevista, appunto, dagliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevedono un preventivoprocedimento amministrativo, che non è nella disponibilità delleparti.Tale lex specialis non potrebbe essere derogata.4.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «sempre insubordine: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] vio-lazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999».Secondo la ricorrente, sarebbe erronea anche la determinazionedel quantum liquidato dalla Corte d'appello.Il comma 4 dell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, prevede infattiche, nel caso in cui la riscossione non sia andata a buon fine, «lasomma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'im-porto iscritto a ruolo, essendo possibile comunque definire la contro-versia pagando un ottavo della partita di ruolo non discaricata».La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto quanto meno commi-surare le somme dovute a quelle che l'agente della riscossione6 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026avrebbe dovuto corrispondere all'ente, ai sensi di legge, in caso didiniego di discarico.5.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la CNPAF deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 1 del decreto del diret-tore del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, 1 e2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo,97, comma secondo, nonché 117, comma primo, Costituzione, anchein relazione all'art. 6 CEDU (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ri-tenuto operanti, con riferimento ai ruoli del 1999, le disposizioni dicui alla legge n. 228 del 2012.

Tale normativa non sarebbe applica-bile alla CNPAF, trattandosi di soggetto privato.

Inoltre, si sarebbeingenerato un legittimo affidamento dell'ente creditore in ordine allariscossione delle somme.Quanto poi alla eliminazione dei crediti dai bilanci, gli stessi nonsarebbero stati affatto razionalizzati dall'annullamento disposto, madepauperati ed aggravati.Si sarebbe in presenza di una forma di condono occulto.6.

Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si lamentala «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione agli artt. 19,comma 2, lettera c), 20 e 59 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, non-ché 1 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e 3, comma 12, de-creto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.)».Avrebbe errato la Corte d'appello nell'escludere il consolidamentodel rapporto controverso.

L'ente riscossore sarebbe infatti incorso7 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026nella decadenza dalla presentazione della comunicazione di inesigi-bilità nel termine di tre anni dalla consegna del ruolo.Sarebbe assente una continuità normativa nelle proroghe.7.

Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, della legge n. 228 del 2012, 59, comma 4-quater, 19, commasecondo, lettera c) e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.)».Per la ricorrente incidentale, doveva trovare applicazione il dispo-sto di cui all'art. 59, comma 4-quater del d.lgs. n. 112 del 1999.Il legislatore avrebbe posto un limite alla possibilità di procrasti-nare la regolazione dei rapporti concessionari in relazione i ruoli piùrisalenti, ossia quelli consegnati sino al 30 giugno 2003.Il termine ultimo per l'invio delle comunicazioni di inesigibilitàsarebbe stato fissato alla data del 30/6/2006.8.

I motivi primo e secondo di ricorso principale e secondo e terzodi ricorso incidentale vanno affrontati congiuntamente, per stretteragioni di connessione.Risultano fondati i motivi di ricorso principale e infondati i motivisecondo e terzo di ricorso incidentale.Si farà riferimento, in motivazione, soprattutto alla continuitàdelle proroghe disposte dal legislatore, come affermato anche recen-temente dalla sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908del 7/12/2025, oltre che all'applicabilità della legge n. 228 del 2012ai ruoli consegnati e resi esecutivi anteriormente alla data del31/12/1999.9.

Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 2025, che, pur confermando gli orientamenti di legitti-8 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026mità precedenti in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, ha esteso glistessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.10.

In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n.43 del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitoredell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.10.1.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applicazionedel principio del «non riscosso come riscosso», avendo il concessio-nario l'obbligo di anticipare alla [OSCURATO:PERSONA] il gettito delle procedure diriscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborso dalla Cassao compensazione con gli altri importi da anticipare, solo ove avesseagito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riu-scire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistema del discarico»).10.2.

La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultima rata»,ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipotesiin cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazione delladomanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministra-9 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026zione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempi-menti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è statapresentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha dirittoallo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importo della do-manda.

Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, surichiesta del concessionario, autorizzano lo sgravio in misura pari al100% dell'importo della domanda»).11.

Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abro-gato il comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo alriordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a partire dal26/2/1999 (art. 2: «1.

È abrogato l'art. 32, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altradisposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui almedesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i con-cessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduticonseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoliad essi consegnati prima di tale data»).11.1.

E' stato eliminato l'obbligo dell'agente della riscossione diversare anticipatamente alla [OSCURATO:PERSONA], a scadenza fissa, gli importi dariscuotere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il con-cessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscos-sione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo diriversarli alla [OSCURATO:PERSONA].11.2.

L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43.

Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).10 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupava, invece, delleprocedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagliartt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilitàgiacenti presso enti creditori alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, adecorrere dal 9/6/2001, si prevedeva che «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'art. 19, comma2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b),secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Mini-stero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2,lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c,è stata abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.12.

Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario potevaottenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di deter-minati adempimenti.13.

In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio [OSCURATO:PERSONA] della riscossione, in attuazione della delega11 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026prevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quote iscrittea ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'entecreditore, una comunicazione di inesigibilità.

Tale comunicazioneviene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto delMinistero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singolequote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art. 1,comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comunica-zione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, sifaceva riferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico,costituita dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di ine-sigibilità prevista dal comma 1»).14.

Tali disposizioni hanno subito modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito della legge n. 190 del 2014, l'art. 19, comma 1, è statomodificato, quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]ifini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario tra-12 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026smette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunica-zione di inesigibilità.

Tale comunicazione viene redatta e trasmessacon le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, en-tro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvoquanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

Lacomunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine,le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate,da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazionefiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concor-suali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensidell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 102, e successive modificazioni.

In tal caso, la comunica-zione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota nonsia integralmente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.15.

Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevedeva che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione diinesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni dell'art.19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al concessio-nario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni.

De-13 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026corso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provve-dimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiariva che «[s]e il concessionario nonha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), siprocede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verifi-cata la causa di perdita del diritto al discarico».Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10 giornidalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]», mentre, aisensi del comma 4, contro il provvedimento di diniego del discaricoè ammesso ricorso alla Corte dei conti.16.

La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del 24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attuativodel Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.16.1.

I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00,che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma 527, l. n.228 del 2012: «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automatica-mente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. 15/6/2015 del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione alloente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».14 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/202616.2.

I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non annul-lati).Prevede l'art. 1, comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossioneprovvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossione didare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.16.2.1.

All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non inte-ressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente,con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimi-nazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa l'art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco delle quoteche, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sonointeressate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pen-dente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previden-ziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte[…]»).16.2.2.

Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro 2.000,00,interessati invece dalle dette procedure o pendenze, con obbligodell'agente della riscossione di inserire in un unico elenco, da tra-smettere entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conse-guente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione15 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026dalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM 15/6/2015: «lequote di cui al comma 1 […] sono inserite in un elenco trasmessodall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dallaconclusione delle attività, su supporto magnetico, ovvero in via tele-matica […]»).Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 e2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e fatti salvi i casi didolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più necessa-ria la dichiarazione di inesigibilità, né il relativo procedimento ammi-nistrativo in ordine alla contestazione della stessa.16.3.

La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.16.4 In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684, della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunicazionidi inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto didiscarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle proce-dure (comunicazione ex art. 19 lettera b).17.

Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore ha ap-plicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia e, poi, l'Ader, poteva trasmettere la comunicazione di ine-sigibilità delle quote affidati dagli enti creditori, e questi ultimi pote-vano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 del2014 prevede che «le comunicazioni di inesigibilità relative a quoteaffidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicem-16 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026bre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessanodi avvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,con l'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, e conl'art. 1, comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.18.

Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, secondo cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilodi ragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della [OSCURATO:PERSONA], ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.17 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/202619.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n 228 del 2012 (art.1,commi 527 e 528).19.1.

Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e deipropri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sotto-stante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n. 228del 2012.19.2.

Ciò sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto nelcompiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossionedelle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del princi-pio del «non riscosso per riscosso» e la rottamazione dei ruoli inat-tivi, sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anche la Cassazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dalloart. 3 della Costituzione.19.3.

Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.19.4.

Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le disposi-zioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare affida-mento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore di unpercorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistemadi riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzione dell'or-ganizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione18 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enticreditori con società private» (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025).19.5.

È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione dalle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessicaledeve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenzaperseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio diriscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'ingente arre-trato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché vainterpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragione-volezza (art. 3 Costituzione)».19.6.

La ragionevolezza della normativa risulta anche dal fattoche l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 set-tembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico perinesigibilità» (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025).20.

Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazione diinesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge distabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, ai sensidell'art. 1 comma 530, della legge n. 228 del 2012.21.

Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025) l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi finoal 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'importo de-gli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazionedell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente creditore, eneppure dell'esaurimento delle attività di competenza, non sussi-19 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026stendo alcuna disposizione che prevede espressamente tale adem-pimento come condizione necessaria per il discarico dell'agente dellariscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti.In tal senso depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilitàdegli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità diprocedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, cherisulterebbe priva di senso ove il discarico dell'Agente continuasse adessere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posto a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M.

MEF15 giugno 2015 che, anche per i crediti di importo superiore ad euro2.000,00, prevede il discarico automatico delle relative quote e l'eli-minazione dalle scritture contabili dell'ente creditore (analogamentea quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per i crediti di importoinferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'e-lenco».21.1.

Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve confermarsiche l'automatica operatività del discarico, quale effetto legale delloannullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente diriversare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute a ti-tolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta presen-tazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n.43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).21.2.

Restano, invece, superati i contrari precedenti (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023) secondo cui, poiché il20 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026d.lgs. n. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 nonavrebbe determinato il venir meno a carico dei concessionari dell'ob-bligo di anticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoliper i quali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i terminidi versamento e del corrispondente diritto della [OSCURATO:PERSONA] di ricevernel'ammontare.

Su tale diritto, infatti, non ha inciso l'annullamento deiruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1 l. n. 228/2012.22.

Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativo nellaamministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esito di ungiudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti del pro-cesso.23.

Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione, aSezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999 anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazioni spesein merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche alla lucedelle valutazioni che questo consesso opererà con riferimento ai ruolisuccessivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cui la do-manda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».24.

Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, con21 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026la sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuta a inviare lecomunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustificazionedel reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzata nell'esi-genza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenza dell'acqui-sizione di società concessionarie private impegnate nella riscossionedi entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della violazionedell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevole sullaparte del processo ad opera della disciplina sopraggiunta nel 2013,con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190 del2014.Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli inter-venti di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunicazionidi inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs.112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comuni-cazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della formazionedei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «non sicomprende pertanto neppure su quale affidamento potesse contarela [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui si è determinata procedere per via giudi-ziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vigenteal momento della introduzione del contenzioso escludeva inadem-pienze dell'esattore pubblico agli obblighi di invio delle comunicazionidi inesigibilità».22 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/202625.

Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato chequantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] si è at-tivata solo nel 2010, sicché alla denunciata inerzia dell'esattore pub-blico ha corrisposto una altrettanto scarsa solerzia della ricorrentenella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole del tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossorepubblico».Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ai ruoli consegnati da 2000 al 2008».26.

Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, intro-dotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, è stataquella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delle proce-dure, già prevista dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente al discarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delle23 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026procedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.27.

Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.28.

Quanto alla doglianza relativa agli aiuti di Stato, si evidenziache, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art.commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in aiuto diStato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun mododimostrato che tale discarico automatico comporti un vantaggio eco-nomico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normalidi mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscrittiin ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto ine-sigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez. 6-1, 1/3/2022, n.6767).29.

Quanto, poi, al merito della controversia, trova applicazioneil principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908 del2025 proprio in relazione alla domanda presentata dalla CNPAF, aprescindere dal ruolo.Per questa Corte, a Sezioni Unite, trattandosi di azione di cogni-zione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corrisponde allalesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al dannoevento (Cass. n. 28991 dell'11/11/2019), ma con la precisazione percui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile […], la cui provaè posta a carico dell'attore, così come il nesso di causalità materiale(ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9 maggio 2024, n.12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».24 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta presta-zione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era assicu-rata automaticamente dall'osservanza di regole predeterminate, in-cidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, la solvibilitàconcreta del contribuente (già inadempiente nei confronti della cassaprevidenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità pervedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i crediti iscrittinei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto già all'epocaliberamente conseguibile attivando il procedimento di cui all'art. 20,commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la violazione delle pre-scrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossia le stesse per lequali oggi si pretende il recupero integrale dei crediti, senza la provache l'azione ordinaria di cognizione esige».30.

I motivi terzo e quarto di ricorso principale sono assorbiti inragione dell'accoglimento dei motivi primo e secondo del medesimoricorso.31.

Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.Risulta ormai acclarato che la disciplina di cui alla legge n. 228del 2012 trova applicazione anche alla CNPAF (Cass., Sez.

Un., 7/12/2025, n. 31908; Cass., n. 12229 del 2019; Cass. n. 21031 del2022).32.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.25 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026 P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale; dichiaraassorbiti il terzo e il quarto motivo; rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026Il PresidenteGuido Mercolino26 RG n. 10138/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- rico rrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]R.G.N. 11368/2017Ridolfi, i quali chiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento siano effettuate presso gli indirizzi di posta elet-tronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso il loro studio,via Flaminia n. 691.- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6670/2021, depo-sitata il 11/10/2021.1 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6370/2021, de-positata l'11/10/2021, accoglieva in parte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenzadel Tribunale di Roma n. 17152/2016, pubblicata il 19/9/2015, cheaveva rigettato l'opposizione presentata dalla SERIT avverso il de-creto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23437/2010 dell'11/11/2010, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 1.038.399,39, dovuto per con-tributi previdenziali iscritti nei ruoli principali del 1992, 1993, 1997,1998 e 1999, e suppletivi 1997 e 1998, non riversati dal concessio-nario nei termini di legge.2. Il Tribunale aveva rilevato che l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999aveva abrogato l'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1998 (cheprevedeva il meccanismo del non riscosso come riscosso), sicché, adecorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per i ruoli con-segnati al concessionario prima del 26/2/1999, i concessionari nonerano tenuti ad effettuare versamenti non scaduti conseguenti all'ob-bligo del non riscosso come riscosso, relativi ai ruoli ad essi conse-gnati prima del 26/2/1999.I concessionari erano però tenuti al rispetto della procedura tesaal discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112 del1999, non potendo giovarsi di un'ulteriore proroga per la presenta-zione delle dichiarazioni di inesigibilità.Mancava la prova che venissero in rilievo ruoli inferiori ad euro2.000,00, in relazione alla legge n. 228 del 2012.2 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/20262. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenevaapplicabile la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, commi 527,528 e 529 della legge n. 228 del 2012, che prevedeva l'annullamentoper i crediti più risalenti, anteriori al 1999, reputando inoltre tempe-stiva la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primogrado, a seguito dell'emanazione del D.M. 15/6/2015.Tuttavia, la Corte d'appello riteneva che la rottamazione ex art.1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 non potesse «riguar-dare ruoli per i quali operava l'obbligo di anticipazione del non ri-scosso come riscosso», trattandosi della gran parte dei ruoli oggettodi lite (ruoli principali 1992, 1993, 1997 e 1998, e suppletivi 1997 e1998, quest'ultimo relativamente alla prima rata).Il d.lgs. n. 37 del 1999, che aveva abrogato il principio del ri-scosso per non riscosso, non aveva infatti disposto per il passato (sicitava Cass. n. 11972 del 2020), facendo riferimento esplicito ai ruoliconsegnati prima del 26/9/1999, le cui rate di pagamento non eranoancora scadute a tale data.Per la Corte d'appello, dunque, la disciplina dettata dalla legge n.228 del 2012 era relativa solo alle quote per le quali risultava abro-gato l'obbligo del non riscosso come riscosso.Pertanto, solo con riferimento alle quote dei ruoli suppletivi 1998ed ai ruoli principali 1999 poteva trovare applicazione la legge n. 228del 2012.L'intervenuta rottamazione dei ruoli non poteva invece valere perquelli più risalenti principali 1992, 1993, 1997 e 1998, e suppletivi1997 e 1998, il cui ammontare era pari ad euro 693.753,60.Rispetto a tali somme, la società concessionaria si era peraltrolimitata a dedurre l'integrale versamento delle somme richieste dallaCassa relative ai ruoli con obbligo 1992, 1993, 1997 1997/S, 1998 e1998/S.3 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Tale circostanza non era stata riscontrata nella CTU.La concessionaria non aveva dedotto di avere diritto al discaricoper avere agito diligentemente nella procedura di riscossione, senzaperò essere riuscita nel recupero dei crediti.In base alla CTU espletata non vi era evidenza di sgravi o di pa-gamenti dedotti dall'appellante.Veniva respinto anche l'appello incidentale condizionato propostodalla CNPAF, nella parte in cui reputava non ostativo alla rottama-zione il consolidamento del rapporto di dare-avere tra ente creditoree concessionario per perdita del diritto al discarico, in presenza disoluzione di continuità tra le varie proroghe.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la ADER.Ha resistito con controricorso la CNPAF, proponendo anche ri-corso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «ai sensi e pergli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] violazione efalsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 24dicembre 2012, n. 228, del d.lgs. 37/1999, dell'art. 32 d.P.R. 43/1988 e dell'art. 2 del D.M. del 15/6/2015, emesso ai sensi dell'art.1, comma 527, legge 228/12».La sentenza della Corte d'appello sarebbe erronea nella parte incui ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello, con cui l'A-genzia si era doluta di un'errata interpretazione delle previsioni di cuiall'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, quali-ficabile come ius superveniens applicabile al caso di specie.In particolare, la Corte territoriale, da un lato, ha riconosciutol'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012, ma,dall'altra parte, «con motivazione incoerente con i precedenti arresti,4 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026limita, contra legem, l'ambito di applicazione oggettivo dell'annulla-mento delle poste iscritte a ruolo».Avrebbe, dunque, illegittimamente limitato la rottamazione ai soliruoli non soggetti all'obbligo di anticipazione, ossia ai ruoli suppletividel 1998 e ai ruoli principali del 1999.Per la Corte d'appello, dunque, anche a seguito dell'abrogazionedell'obbligo della non riscosso per riscosso, «l'ente di riscossione[deve] essere ritenuto debitore dell'intero importo delle sommeiscritte nei ruoli».Ad avviso della ricorrente, invece, la legge n. 228 del 2012 disci-plina proprio i ruoli più risalenti, «ossia quelli resi esecutivi entro il31/12/1999».Viene, del resto, esclusa in radice la trasmissione delle comuni-cazioni di inesigibilità, non essendo applicabili, per disposto legisla-tivo, gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2 del d.lgs. 37/99, dell'art. 68 d.lgs. 112/99, deld.P.R. 43/88 (ed in particolare degli artt. 36, 62, 77 e 86, non appli-cabili ratione temporis in quanto abrogati)».Per la ricorrente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha dispostol'abrogazione dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1988, e delprincipio del riscosso per non riscosso, a far data dal 26/2/1999, conesonero per i concessionari dall'effettuare versamenti non scaduticonseguenti al predetto obbligo e relativi ai ruoli consegnati in pre-cedenza.Non sarebbe dunque operativa la normativa richiamata dallaCNPAF.La Corte d'appello avrebbe prospettato un'opzione ermeneuticain violazione del dettato normativo, richiedendo all'ente di riscos-5 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026sione adempimenti che, in realtà, non erano dovuti, stante l'inope-ratività delle previsioni ex artt. 77 e 86 d.P.R. n. 43 del 1988.Il d.P.R. n. 43 del 1988 è stato abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n.112 del 1999.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «in subordine:ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] violazione efalsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/99, dell'art. 100c.p.c. e del D.M. 15/6/2015».Secondo la ricorrente, a Corte d'appello avrebbe errato nel repu-tare ancora operative le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs.n. 112 del 1999, nonostante l'art. 1, comma 529, della legge n. 228del 2012, abbia espressamente affermato la non applicabilità deglistessi.Per la ricorrente, la fase di esazione era prevista, appunto, dagliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevedono un preventivoprocedimento amministrativo, che non è nella disponibilità delleparti.Tale lex specialis non potrebbe essere derogata.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «sempre insubordine: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., […] vio-lazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999».Secondo la ricorrente, sarebbe erronea anche la determinazionedel quantum liquidato dalla Corte d'appello.Il comma 4 dell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, prevede infattiche, nel caso in cui la riscossione non sia andata a buon fine, «lasomma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'im-porto iscritto a ruolo, essendo possibile comunque definire la contro-versia pagando un ottavo della partita di ruolo non discaricata».La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto quanto meno commi-surare le somme dovute a quelle che l'agente della riscossione6 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026avrebbe dovuto corrispondere all'ente, ai sensi di legge, in caso didiniego di discarico.5. Con il primo motivo di ricorso incidentale la CNPAF deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 1 del decreto del diret-tore del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, 1 e2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo,97, comma secondo, nonché 117, comma primo, Costituzione, anchein relazione all'art. 6 CEDU (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ri-tenuto operanti, con riferimento ai ruoli del 1999, le disposizioni dicui alla legge n. 228 del 2012. Tale normativa non sarebbe applica-bile alla CNPAF, trattandosi di soggetto privato. Inoltre, si sarebbeingenerato un legittimo affidamento dell'ente creditore in ordine allariscossione delle somme.Quanto poi alla eliminazione dei crediti dai bilanci, gli stessi nonsarebbero stati affatto razionalizzati dall'annullamento disposto, madepauperati ed aggravati.Si sarebbe in presenza di una forma di condono occulto.6. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si lamentala «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione agli artt. 19,comma 2, lettera c), 20 e 59 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, non-ché 1 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e 3, comma 12, de-creto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.)».Avrebbe errato la Corte d'appello nell'escludere il consolidamentodel rapporto controverso. L'ente riscossore sarebbe infatti incorso7 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026nella decadenza dalla presentazione della comunicazione di inesigi-bilità nel termine di tre anni dalla consegna del ruolo.Sarebbe assente una continuità normativa nelle proroghe.7. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, della legge n. 228 del 2012, 59, comma 4-quater, 19, commasecondo, lettera c) e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.)».Per la ricorrente incidentale, doveva trovare applicazione il dispo-sto di cui all'art. 59, comma 4-quater del d.lgs. n. 112 del 1999.Il legislatore avrebbe posto un limite alla possibilità di procrasti-nare la regolazione dei rapporti concessionari in relazione i ruoli piùrisalenti, ossia quelli consegnati sino al 30 giugno 2003.Il termine ultimo per l'invio delle comunicazioni di inesigibilitàsarebbe stato fissato alla data del 30/6/2006.8. I motivi primo e secondo di ricorso principale e secondo e terzodi ricorso incidentale vanno affrontati congiuntamente, per stretteragioni di connessione.Risultano fondati i motivi di ricorso principale e infondati i motivisecondo e terzo di ricorso incidentale.Si farà riferimento, in motivazione, soprattutto alla continuitàdelle proroghe disposte dal legislatore, come affermato anche recen-temente dalla sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908del 7/12/2025, oltre che all'applicabilità della legge n. 228 del 2012ai ruoli consegnati e resi esecutivi anteriormente alla data del31/12/1999.9. Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 2025, che, pur confermando gli orientamenti di legitti-8 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026mità precedenti in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, ha esteso glistessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.10. In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n.43 del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitoredell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.10.1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applicazionedel principio del «non riscosso come riscosso», avendo il concessio-nario l'obbligo di anticipare alla [OSCURATO:PERSONA] il gettito delle procedure diriscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborso dalla Cassao compensazione con gli altri importi da anticipare, solo ove avesseagito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riu-scire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistema del discarico»).10.2. La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultima rata»,ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipotesiin cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazione delladomanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministra-9 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026zione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempi-menti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è statapresentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha dirittoallo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importo della do-manda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, surichiesta del concessionario, autorizzano lo sgravio in misura pari al100% dell'importo della domanda»).11. Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abro-gato il comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo alriordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a partire dal26/2/1999 (art. 2: «1. È abrogato l'art. 32, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altradisposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui almedesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso. 2. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i con-cessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduticonseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoliad essi consegnati prima di tale data»).11.1. E' stato eliminato l'obbligo dell'agente della riscossione diversare anticipatamente alla [OSCURATO:PERSONA], a scadenza fissa, gli importi dariscuotere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il con-cessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscos-sione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo diriversarli alla [OSCURATO:PERSONA].11.2. L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).10 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupava, invece, delleprocedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagliartt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilitàgiacenti presso enti creditori alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, adecorrere dal 9/6/2001, si prevedeva che «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'art. 19, comma2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b),secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Mini-stero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2,lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c,è stata abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.12. Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario potevaottenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di deter-minati adempimenti.13. In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio [OSCURATO:PERSONA] della riscossione, in attuazione della delega11 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026prevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quote iscrittea ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'entecreditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazioneviene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto delMinistero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singolequote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art. 1,comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comunica-zione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, sifaceva riferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico,costituita dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di ine-sigibilità prevista dal comma 1»).14. Tali disposizioni hanno subito modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito della legge n. 190 del 2014, l'art. 19, comma 1, è statomodificato, quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]ifini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario tra-12 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026smette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunica-zione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessacon le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, en-tro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvoquanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Lacomunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine,le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate,da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazionefiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concor-suali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensidell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 102, e successive modificazioni. In tal caso, la comunica-zione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota nonsia integralmente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.15. Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevedeva che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione diinesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni dell'art.19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al concessio-nario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni. De-13 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026corso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provve-dimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiariva che «[s]e il concessionario nonha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), siprocede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verifi-cata la causa di perdita del diritto al discarico».Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10 giornidalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]», mentre, aisensi del comma 4, contro il provvedimento di diniego del discaricoè ammesso ricorso alla Corte dei conti.16. La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del 24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attuativodel Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.16.1. I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00,che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma 527, l. n.228 del 2012: «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automatica-mente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. 15/6/2015 del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione alloente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».14 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/202616.2. I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non annul-lati).Prevede l'art. 1, comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossioneprovvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossione didare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.16.2.1. All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non inte-ressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente,con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimi-nazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa l'art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco delle quoteche, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sonointeressate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pen-dente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previden-ziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte[…]»).16.2.2. Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro 2.000,00,interessati invece dalle dette procedure o pendenze, con obbligodell'agente della riscossione di inserire in un unico elenco, da tra-smettere entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conse-guente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione15 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026dalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM 15/6/2015: «lequote di cui al comma 1 […] sono inserite in un elenco trasmessodall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dallaconclusione delle attività, su supporto magnetico, ovvero in via tele-matica […]»).Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 e2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e fatti salvi i casi didolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più necessa-ria la dichiarazione di inesigibilità, né il relativo procedimento ammi-nistrativo in ordine alla contestazione della stessa.16.3. La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.16.4 In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684, della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunicazionidi inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto didiscarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle proce-dure (comunicazione ex art. 19 lettera b).17. Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore ha ap-plicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia e, poi, l'Ader, poteva trasmettere la comunicazione di ine-sigibilità delle quote affidati dagli enti creditori, e questi ultimi pote-vano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 del2014 prevede che «le comunicazioni di inesigibilità relative a quoteaffidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicem-16 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026bre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessanodi avvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,con l'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, e conl'art. 1, comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.18. Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, secondo cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilodi ragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della [OSCURATO:PERSONA], ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.17 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/202619. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n 228 del 2012 (art.1,commi 527 e 528).19.1. Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e deipropri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sotto-stante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n. 228del 2012.19.2. Ciò sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto nelcompiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossionedelle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del princi-pio del «non riscosso per riscosso» e la rottamazione dei ruoli inat-tivi, sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anche la Cassazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dalloart. 3 della Costituzione.19.3. Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.19.4. Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le disposi-zioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare affida-mento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore di unpercorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistemadi riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzione dell'or-ganizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione18 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enticreditori con società private» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).19.5. È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione dalle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessicaledeve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenzaperseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio diriscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'ingente arre-trato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché vainterpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragione-volezza (art. 3 Costituzione)».19.6. La ragionevolezza della normativa risulta anche dal fattoche l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 set-tembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico perinesigibilità» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).20. Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazione diinesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge distabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, ai sensidell'art. 1 comma 530, della legge n. 228 del 2012.21. Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025) l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi finoal 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'importo de-gli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazionedell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente creditore, eneppure dell'esaurimento delle attività di competenza, non sussi-19 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026stendo alcuna disposizione che prevede espressamente tale adem-pimento come condizione necessaria per il discarico dell'agente dellariscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti.In tal senso depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilitàdegli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità diprocedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, cherisulterebbe priva di senso ove il discarico dell'Agente continuasse adessere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posto a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M. MEF15 giugno 2015 che, anche per i crediti di importo superiore ad euro2.000,00, prevede il discarico automatico delle relative quote e l'eli-minazione dalle scritture contabili dell'ente creditore (analogamentea quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per i crediti di importoinferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'e-lenco».21.1. Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve confermarsiche l'automatica operatività del discarico, quale effetto legale delloannullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente diriversare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute a ti-tolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta presen-tazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n.43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).21.2. Restano, invece, superati i contrari precedenti (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023) secondo cui, poiché il20 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026d.lgs. n. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 nonavrebbe determinato il venir meno a carico dei concessionari dell'ob-bligo di anticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoliper i quali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i terminidi versamento e del corrispondente diritto della [OSCURATO:PERSONA] di ricevernel'ammontare. Su tale diritto, infatti, non ha inciso l'annullamento deiruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1 l. n. 228/2012.22. Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativo nellaamministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esito di ungiudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti del pro-cesso.23. Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione, aSezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999 anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazioni spesein merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche alla lucedelle valutazioni che questo consesso opererà con riferimento ai ruolisuccessivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cui la do-manda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».24. Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, con21 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026la sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuta a inviare lecomunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustificazionedel reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzata nell'esi-genza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenza dell'acqui-sizione di società concessionarie private impegnate nella riscossionedi entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della violazionedell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevole sullaparte del processo ad opera della disciplina sopraggiunta nel 2013,con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190 del2014.Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli inter-venti di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunicazionidi inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs.112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comuni-cazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della formazionedei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «non sicomprende pertanto neppure su quale affidamento potesse contarela [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui si è determinata procedere per via giudi-ziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vigenteal momento della introduzione del contenzioso escludeva inadem-pienze dell'esattore pubblico agli obblighi di invio delle comunicazionidi inesigibilità».22 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/202625. Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato chequantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] si è at-tivata solo nel 2010, sicché alla denunciata inerzia dell'esattore pub-blico ha corrisposto una altrettanto scarsa solerzia della ricorrentenella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole del tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossorepubblico».Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ai ruoli consegnati da 2000 al 2008».26. Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, intro-dotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, è stataquella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delle proce-dure, già prevista dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente al discarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delle23 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026procedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.27. Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.28. Quanto alla doglianza relativa agli aiuti di Stato, si evidenziache, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art.commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in aiuto diStato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun mododimostrato che tale discarico automatico comporti un vantaggio eco-nomico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normalidi mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscrittiin ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto ine-sigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez. 6-1, 1/3/2022, n.6767).29. Quanto, poi, al merito della controversia, trova applicazioneil principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908 del2025 proprio in relazione alla domanda presentata dalla CNPAF, aprescindere dal ruolo.Per questa Corte, a Sezioni Unite, trattandosi di azione di cogni-zione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corrisponde allalesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al dannoevento (Cass. n. 28991 dell'11/11/2019), ma con la precisazione percui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile […], la cui provaè posta a carico dell'attore, così come il nesso di causalità materiale(ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9 maggio 2024, n.12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».24 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta presta-zione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era assicu-rata automaticamente dall'osservanza di regole predeterminate, in-cidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, la solvibilitàconcreta del contribuente (già inadempiente nei confronti della cassaprevidenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità pervedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i crediti iscrittinei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto già all'epocaliberamente conseguibile attivando il procedimento di cui all'art. 20,commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la violazione delle pre-scrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossia le stesse per lequali oggi si pretende il recupero integrale dei crediti, senza la provache l'azione ordinaria di cognizione esige».30. I motivi terzo e quarto di ricorso principale sono assorbiti inragione dell'accoglimento dei motivi primo e secondo del medesimoricorso.31. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.Risulta ormai acclarato che la disciplina di cui alla legge n. 228del 2012 trova applicazione anche alla CNPAF (Cass., Sez. Un., 7/12/2025, n. 31908; Cass., n. 12229 del 2019; Cass. n. 21031 del2022).32. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.25 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10138/2022Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 23080/2026Data pubblicazione 12/07/2026 P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale; dichiaraassorbiti il terzo e il quarto motivo; rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026Il PresidenteGuido Mercolino26 RG n. 10138/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 23080/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris