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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11884/2026

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e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Molise n. 125/2024, depositata il 27 maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 17 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate notificavaa [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale, la cartellaNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026di pagamento n. 027 2020 00008447 69 000, avente ad oggetto ilcontrollo automatizzato, ex art. 36 bis d.p.r. 600/73, effettuatodall’Ufficio sul modello Unico/Redditi e sul modello 770 relativiall’anno d’imposta 2016.

Nello specifico, l’Amministrazionefinanziaria recuperava il credito di imposta agevolata di cui al d.l.26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni in legge n.343 del 2000 (c.d. credito [OSCURATO:PERSONA] - quadro RU) pari a euro13.494,76, comprensivi di sanzioni e interessi.Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponevaricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCampobasso.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 231/2022, depositata in data 21 settembre2022, la Commissione tributaria provinciale di Campobassorigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 125/01/2024, depositata in data 27 maggio 2024, harigettato l'impugnazione.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.A fronte di essa, il ricorrente ha domandato la decisione dellacausa.Numero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026In prossimità dell'adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73, 19 e 57 d.lgs. 546/92,in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte digiustizia tributaria di secondo grado rigettato il primo motivo diappello del contribuente indentificandolo quale motivo nuovo einammissibile.1.1. – Il motivo è infondato.Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni insede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistentinei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi,estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estendealle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, allacontestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o dellecensure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. n.31224/2017; Cass. n. 22105/2017).Come accertato in sede di impugnazione, la censuraconcernente l’illegittimità della cartella impugnata per non esserestata preceduta dal c.d. avviso bonario costituisce un viziod'invalidità dell'atto tributario e quindi un'eccezione in senso strettoche è stata avanzata per la prima volta in sede di gravame, per cuicorrettamente è stata ritenuta inammissibile.2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36 bis d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui conferma la ripresa atassazione del credito d’imposta residuo come indicato nellaNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarazione per l’anno 2016, ma non anche compensato in taleanno.2.1. – Il motivo è infondato.In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazionitributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di impostaoperato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbiacarattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuatosulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 13898/2025; Cass. n.29582/2018).Nella specie, come affermato in motivazione nella pronunciaimpugnata, la contestazione riguardava non già l’entità e laspettanza del credito vantato dal contribuente, bensì la suautilizzabilità in compensazione con le modalità adottate.

La Corte digiustizia tributaria ha accertato che il credito era statoindebitamente esposto in dichiarazione e utilizzato indebitamente incompensazione («L’Ufficio ha dimostrato contabilmente comementre era corretta la compensazione del credito afferente l’anno2015 (euro 30.278,00), risultava compensabile per il 2016 uncredito di euro 25.069, inferiore di euro 1.684,00 rispetto a quelloeffettivamente compensato.

Tale ultimo importo, sommato a quellodi euro 8.288,00 indicato nel [OSCURATO:PERSONA] PF 2016, al Quadro RUnel rigo 28, ha determinato uno splafonamento di euro 9.972,somma recuperata dall’Ufficio con applicazione di sanzioni einteressi»).

Si tratta, all'evidenza, di un apprezzamento di fatto nonsindacabile in sede di legittimità.3. – Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., concerneteNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026una presunta differenza di euro 1.684,00 tra il credito comunquericonosciuto per il 2016 e quello compensato in tale annualità.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo dicui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il viziodenunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limitid'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimocomma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorsoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, attesoche il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art.62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, conla conseguenza che il comma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedereche "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alprocesso tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisceesclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi apreservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. n.27547/2024).Parte ricorrente, sul punto, chiede una rivalutazione del meritoa fronte di una “doppia conforme”.4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili oNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisioneai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definitoin conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverositàdel pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 1.200,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Molise n. 125/2024, depositata il 27 maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 17 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate notificavaa [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale, la cartellaNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026di pagamento n. 027 2020 00008447 69 000, avente ad oggetto ilcontrollo automatizzato, ex art. 36 bis d.p.r. 600/73, effettuatodall’Ufficio sul modello Unico/Redditi e sul modello 770 relativiall’anno d’imposta 2016. Nello specifico, l’Amministrazionefinanziaria recuperava il credito di imposta agevolata di cui al d.l.26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni in legge n.343 del 2000 (c.d. credito [OSCURATO:PERSONA] - quadro RU) pari a euro13.494,76, comprensivi di sanzioni e interessi.Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponevaricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCampobasso.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 231/2022, depositata in data 21 settembre2022, la Commissione tributaria provinciale di Campobassorigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 125/01/2024, depositata in data 27 maggio 2024, harigettato l'impugnazione.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.A fronte di essa, il ricorrente ha domandato la decisione dellacausa.Numero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026In prossimità dell'adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73, 19 e 57 d.lgs. 546/92,in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte digiustizia tributaria di secondo grado rigettato il primo motivo diappello del contribuente indentificandolo quale motivo nuovo einammissibile.1.1. – Il motivo è infondato.Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni insede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistentinei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi,estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estendealle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, allacontestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o dellecensure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. n.31224/2017; Cass. n. 22105/2017).Come accertato in sede di impugnazione, la censuraconcernente l’illegittimità della cartella impugnata per non esserestata preceduta dal c.d. avviso bonario costituisce un viziod'invalidità dell'atto tributario e quindi un'eccezione in senso strettoche è stata avanzata per la prima volta in sede di gravame, per cuicorrettamente è stata ritenuta inammissibile.2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36 bis d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui conferma la ripresa atassazione del credito d’imposta residuo come indicato nellaNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarazione per l’anno 2016, ma non anche compensato in taleanno.2.1. – Il motivo è infondato.In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazionitributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di impostaoperato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbiacarattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuatosulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 13898/2025; Cass. n.29582/2018).Nella specie, come affermato in motivazione nella pronunciaimpugnata, la contestazione riguardava non già l’entità e laspettanza del credito vantato dal contribuente, bensì la suautilizzabilità in compensazione con le modalità adottate. La Corte digiustizia tributaria ha accertato che il credito era statoindebitamente esposto in dichiarazione e utilizzato indebitamente incompensazione («L’Ufficio ha dimostrato contabilmente comementre era corretta la compensazione del credito afferente l’anno2015 (euro 30.278,00), risultava compensabile per il 2016 uncredito di euro 25.069, inferiore di euro 1.684,00 rispetto a quelloeffettivamente compensato. Tale ultimo importo, sommato a quellodi euro 8.288,00 indicato nel [OSCURATO:PERSONA] PF 2016, al Quadro RUnel rigo 28, ha determinato uno splafonamento di euro 9.972,somma recuperata dall’Ufficio con applicazione di sanzioni einteressi»). Si tratta, all'evidenza, di un apprezzamento di fatto nonsindacabile in sede di legittimità.3. – Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., concerneteNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026una presunta differenza di euro 1.684,00 tra il credito comunquericonosciuto per il 2016 e quello compensato in tale annualità.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo dicui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il viziodenunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limitid'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimocomma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorsoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, attesoche il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art.62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, conla conseguenza che il comma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedereche "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alprocesso tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisceesclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi apreservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. n.27547/2024).Parte ricorrente, sul punto, chiede una rivalutazione del meritoa fronte di una “doppia conforme”.4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili oNumero registro generale 780/2025Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 11884/2026Data pubblicazione 30/04/2026manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisioneai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definitoin conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverositàdel pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 1.200,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente