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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07513/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5370/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), Agenzia Delle, Geset ItaliaSpa, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brindisi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ricorrentecontroTiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo Ussani d'Escobar unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6462/2018, depositata il 04/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), qualeconcessionario per accertamento e riscossione della TARSU nel territoriodella Provincia di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della CTR della Campania n. 6462/2018, che aveva accoltol'appello della contribuente Tiro a [OSCURATO:SOCIETA].–[OSCURATO:PERSONA], dichiarandonullo l’avviso di accertamento TARSU 2013 n. 13970001274 per difetto diprova della maggiore superficie imponibile e per vizio di motivazione.2.

Nello specifico, la CTR aveva riformato la sentenza della CTP Napolin. 16527/2016, che, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorsointroduttivo per inesistenza della notifica.

Il giudice del gravame, rilevandoche l’unico documento prodotto era una scheda di censimento del 2015,non allegata all’avviso e priva di firma e che le planimetrie e il foglio dimappa richiamati nell’atto opposto non erano stati prodotti, ha conclusoper l’inapplicabilità retroattiva delle risultanze della scheda redattanell’anno 2015, sicchè la pretesa andava considerata priva di prova.3.

Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, ed allo stesso haresistito con controricorso, contenente due motivi di ricorso incidentalecondizionato, la Tiro A [OSCURATO:PERSONA].4.

La ricorrente si è a sua volta costituita con controricorso avverso ilricorso incidentale.5.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.6.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile laproduzione documentale allegata alle memorie (non inerenteall’ammissibilità del ricorso), in quanto tardiva.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 73 del d.lgs. 507/1993 in combinato disposto con l’art. 71,comma 1, del d.lgs. 507/1993, come modificato ed integrato dalla L.296/2006, art. 1, comma 16, nonché in relazione all’art. 70 del d.lgs.507/1993.Il RTI sostiene che la Corte distrettuale abbia erroneamente negatoefficacia probatoria retroattiva alle verifiche svolte nel 2015, mentre – dopola riforma operata dalla L. 296/2006 – gli enti locali possono accertareirregolarità fino al quinquennio precedente, ragion per cui a fronte dellamaggior superficie imponibile rilevata con sopralluogo e planimetrie, ilcontribuente avrebbe dovuto provare di non aver occupato tali superfici.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta invecela nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per omessa motivazione.Il RTI lamenta che il decidente abbia ritenuto che la planimetria allabase della scheda di rilevazione, non fosse stata prodotta, mentre taledocumento era stato regolarmente depositato e mai contestato.

La mancataconsiderazione del documento fondamentale avrebbe perciò determinato unvizio processuale e una motivazione insufficiente.Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20263.

Parte controricorrente ha replicato in cinque distinti punti al ricorsoprincipale ed ha formulato altresì ricorso incidentale affidato a due censure.4.

In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentalecondizionato, ha lamentato l’illegittimità della sentenza per aver rigettato ilvizio del difetto di legittimazione ad causam e ad processum delraggruppamento temporaneo d'imprese RTI in violazione dell’art. 57, D.Lgs.n. 546/92 ed art. 52 commi 1 e 5, lettera b), d.lgs. n. 446/97, nonchédell’art. 3, d.lgs. 193/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.5.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, hadedotto invece la illegittimità della sentenza per non aver rilevato d’ufficioil difetto di legittimazione ad agire del RTI e la nullità del mandato difensivoconferito in grado di appello ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.6.

La Procura Generale ha condiviso le argomentazioni formulate inPDA.7.

Ritiene anche il collegio di condividere la proposta del giudicedelegato in sede di PDA.8.

Il ricorso è infatti inammissibile, per le medesime ragioni espostenella suddetta proposta anticipata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania ha dichiaratonullo l’avviso di accertamento per plurime ragioni, rilevando, in particolare,che la pretesa era priva di prova.

Invero, il giudice di merito ha evidenziatoanche come nell’atto impugnato non fosse contenuta alcuna adeguataspiegazione circa i criteri e le modalità attraverso cui l’amministrazioneaveva determinato la maggiore superficie imponibile assoggettata atassazione, rilevando anche che l’ufficio erariale si era limitato invece arichiamare, a sostegno dell’accertamento, una scheda di censimento del 2novembre 2015, senza tuttavia allegarla all’avviso di accertamento nériprodurne il contenuto essenziale, così impedendo al contribuente diconoscere compiutamente gli elementi fattuali e valutativi posti a base dellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026pretesa fiscale.

Ha anche sottolineato che la scheda censoria era del 2015,sicché non poteva assumere rilievo per il pregresso (terz’ultimo periododella motivazione).8.1.

In tal modo, come evidenziato nella proposta di definizioneaccelarata, il giudice regionale ha fatto evidente applicazione del principiodi diritto enunciato da questa Corte, secondo cui l’atto di accertamento devecontenere, direttamente o mediante allegazione, tutti gli elementi necessaria consentire al contribuente un’effettiva comprensione della pretesa el’esercizio pieno del diritto di difesa: «l’obbligo di motivazione deve essererispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisitointrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazionepostuma (cfr. Cass. n. 30039/2018)» (Corte di Cassaz., sez. trib., ord. 29luglio 2025, n. 21872).È evidente da quanto sopra rappresentato che la decisione è retta daplurime ragioni, solo alcune delle quali sono state contestate nei motivi,come sopra descritti.

Il ricorrente, difatti, ha sostenuto la possibilità diaccertamento retroattivo nel quinquennio di decadenza, ma non haargomentato né in merito alla efficacia probatoria di un atto successivo peril pregresso, né in merito al difetto di motivazione dell’atto di accertamento.8.2.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormaiconsolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse aduna delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difettodi interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).8.3.

La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idoneaa sorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, perNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026difetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi nondeterminerebbe una modifica della statuizione d’appello.8.4.

L’inammissibilità del ricorso principale determina anche iltravolgimento del ricorso incidentale condizionato, sul quale non vi èdunque ragione di pronunciarsi.9.

Ne consegue che il ricorso principale va dichiarato inammissibile,confermando la proposta di definizione anticipata, mentre il ricorsoincidentale condizionato va, invece, dichiarato assorbito.10.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.11.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore diparte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende disomma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stesse sono liquidate nellamisura indicata in dispositivo.12.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato da parte del ricorrente principaleprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.13.

L’assorbimento del ricorso incidentale condizionato esclude ognivalutazione sul merito, quindi, anche sulla eventuale infondatezza, conconseguente impossibilità di pronunciarsi in merito a quanto dispostodall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5370/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), Agenzia Delle, Geset ItaliaSpa, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brindisi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ricorrentecontroTiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo Ussani d'Escobar unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6462/2018, depositata il 04/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), qualeconcessionario per accertamento e riscossione della TARSU nel territoriodella Provincia di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della CTR della Campania n. 6462/2018, che aveva accoltol'appello della contribuente Tiro a [OSCURATO:SOCIETA].–[OSCURATO:PERSONA], dichiarandonullo l’avviso di accertamento TARSU 2013 n. 13970001274 per difetto diprova della maggiore superficie imponibile e per vizio di motivazione.2.

Nello specifico, la CTR aveva riformato la sentenza della CTP Napolin. 16527/2016, che, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorsointroduttivo per inesistenza della notifica.

Il giudice del gravame, rilevandoche l’unico documento prodotto era una scheda di censimento del 2015,non allegata all’avviso e priva di firma e che le planimetrie e il foglio dimappa richiamati nell’atto opposto non erano stati prodotti, ha conclusoper l’inapplicabilità retroattiva delle risultanze della scheda redattanell’anno 2015, sicchè la pretesa andava considerata priva di prova.3.

Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, ed allo stesso haresistito con controricorso, contenente due motivi di ricorso incidentalecondizionato, la Tiro A [OSCURATO:PERSONA].4.

La ricorrente si è a sua volta costituita con controricorso avverso ilricorso incidentale.5.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.6.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile laproduzione documentale allegata alle memorie (non inerenteall’ammissibilità del ricorso), in quanto tardiva.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 73 del d.lgs. 507/1993 in combinato disposto con l’art. 71,comma 1, del d.lgs. 507/1993, come modificato ed integrato dalla L.296/2006, art. 1, comma 16, nonché in relazione all’art. 70 del d.lgs.507/1993.Il RTI sostiene che la Corte distrettuale abbia erroneamente negatoefficacia probatoria retroattiva alle verifiche svolte nel 2015, mentre – dopola riforma operata dalla L. 296/2006 – gli enti locali possono accertareirregolarità fino al quinquennio precedente, ragion per cui a fronte dellamaggior superficie imponibile rilevata con sopralluogo e planimetrie, ilcontribuente avrebbe dovuto provare di non aver occupato tali superfici.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta invecela nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per omessa motivazione.Il RTI lamenta che il decidente abbia ritenuto che la planimetria allabase della scheda di rilevazione, non fosse stata prodotta, mentre taledocumento era stato regolarmente depositato e mai contestato.

La mancataconsiderazione del documento fondamentale avrebbe perciò determinato unvizio processuale e una motivazione insufficiente.Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20263.

Parte controricorrente ha replicato in cinque distinti punti al ricorsoprincipale ed ha formulato altresì ricorso incidentale affidato a due censure.4.

In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentalecondizionato, ha lamentato l’illegittimità della sentenza per aver rigettato ilvizio del difetto di legittimazione ad causam e ad processum delraggruppamento temporaneo d'imprese RTI in violazione dell’art. 57, D.Lgs.n. 546/92 ed art. 52 commi 1 e 5, lettera b), d.lgs. n. 446/97, nonchédell’art. 3, d.lgs. 193/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.5.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, hadedotto invece la illegittimità della sentenza per non aver rilevato d’ufficioil difetto di legittimazione ad agire del RTI e la nullità del mandato difensivoconferito in grado di appello ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.6.

La Procura Generale ha condiviso le argomentazioni formulate inPDA.7.

Ritiene anche il collegio di condividere la proposta del giudicedelegato in sede di PDA.8.

Il ricorso è infatti inammissibile, per le medesime ragioni espostenella suddetta proposta anticipata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania ha dichiaratonullo l’avviso di accertamento per plurime ragioni, rilevando, in particolare,che la pretesa era priva di prova.

Invero, il giudice di merito ha evidenziatoanche come nell’atto impugnato non fosse contenuta alcuna adeguataspiegazione circa i criteri e le modalità attraverso cui l’amministrazioneaveva determinato la maggiore superficie imponibile assoggettata atassazione, rilevando anche che l’ufficio erariale si era limitato invece arichiamare, a sostegno dell’accertamento, una scheda di censimento del 2novembre 2015, senza tuttavia allegarla all’avviso di accertamento nériprodurne il contenuto essenziale, così impedendo al contribuente diconoscere compiutamente gli elementi fattuali e valutativi posti a base dellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026pretesa fiscale.

Ha anche sottolineato che la scheda censoria era del 2015,sicché non poteva assumere rilievo per il pregresso (terz’ultimo periododella motivazione).8.1.

In tal modo, come evidenziato nella proposta di definizioneaccelarata, il giudice regionale ha fatto evidente applicazione del principiodi diritto enunciato da questa Corte, secondo cui l’atto di accertamento devecontenere, direttamente o mediante allegazione, tutti gli elementi necessaria consentire al contribuente un’effettiva comprensione della pretesa el’esercizio pieno del diritto di difesa: «l’obbligo di motivazione deve essererispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisitointrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazionepostuma (cfr. Cass. n. 30039/2018)» (Corte di Cassaz., sez. trib., ord. 29luglio 2025, n. 21872).È evidente da quanto sopra rappresentato che la decisione è retta daplurime ragioni, solo alcune delle quali sono state contestate nei motivi,come sopra descritti.

Il ricorrente, difatti, ha sostenuto la possibilità diaccertamento retroattivo nel quinquennio di decadenza, ma non haargomentato né in merito alla efficacia probatoria di un atto successivo peril pregresso, né in merito al difetto di motivazione dell’atto di accertamento.8.2.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormaiconsolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse aduna delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difettodi interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).8.3.

La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idoneaa sorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, perNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026difetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi nondeterminerebbe una modifica della statuizione d’appello.8.4.

L’inammissibilità del ricorso principale determina anche iltravolgimento del ricorso incidentale condizionato, sul quale non vi èdunque ragione di pronunciarsi.9.

Ne consegue che il ricorso principale va dichiarato inammissibile,confermando la proposta di definizione anticipata, mentre il ricorsoincidentale condizionato va, invece, dichiarato assorbito.10.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.11.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore diparte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende disomma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stesse sono liquidate nellamisura indicata in dispositivo.12.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato da parte del ricorrente principaleprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.13.

L’assorbimento del ricorso incidentale condizionato esclude ognivalutazione sul merito, quindi, anche sulla eventuale infondatezza, conconseguente impossibilità di pronunciarsi in merito a quanto dispostodall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorsoincidentale.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo di euro 800,00.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorsoincidentale.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo di euro 800,00.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5370/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), Agenzia Delle, Geset ItaliaSpa, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brindisi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ricorrentecontroTiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo Ussani d'Escobar unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6462/2018, depositata il 04/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), qualeconcessionario per accertamento e riscossione della TARSU nel territoriodella Provincia di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della CTR della Campania n. 6462/2018, che aveva accoltol'appello della contribuente Tiro a [OSCURATO:SOCIETA].–[OSCURATO:PERSONA], dichiarandonullo l’avviso di accertamento TARSU 2013 n. 13970001274 per difetto diprova della maggiore superficie imponibile e per vizio di motivazione.2. Nello specifico, la CTR aveva riformato la sentenza della CTP Napolin. 16527/2016, che, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorsointroduttivo per inesistenza della notifica. Il giudice del gravame, rilevandoche l’unico documento prodotto era  una scheda di censimento del 2015,non allegata all’avviso e priva di firma e che le planimetrie e il foglio dimappa richiamati nell’atto opposto non erano stati prodotti, ha conclusoper l’inapplicabilità retroattiva delle risultanze della  scheda redattanell’anno 2015, sicchè la pretesa andava considerata priva di prova.3. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, ed allo stesso haresistito con controricorso, contenente due motivi di ricorso incidentalecondizionato, la Tiro A [OSCURATO:PERSONA].4. La ricorrente si è a sua volta costituita con controricorso avverso ilricorso incidentale.5. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile laproduzione documentale allegata alle memorie (non inerenteall’ammissibilità del ricorso), in quanto tardiva.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 73 del d.lgs. 507/1993 in combinato disposto con l’art. 71,comma 1, del d.lgs. 507/1993, come modificato ed integrato dalla L.296/2006, art. 1, comma 16, nonché in relazione all’art. 70 del d.lgs.507/1993.Il RTI sostiene che la Corte distrettuale abbia erroneamente negatoefficacia probatoria retroattiva alle verifiche svolte nel 2015, mentre – dopola riforma operata dalla L. 296/2006 – gli enti locali possono accertareirregolarità fino al quinquennio  precedente, ragion per cui a fronte dellamaggior superficie imponibile rilevata con sopralluogo e planimetrie, ilcontribuente avrebbe dovuto provare di non aver occupato tali superfici.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta invecela nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360,  primo comma, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per omessa motivazione.Il RTI lamenta che il decidente abbia ritenuto che  la planimetria allabase della scheda di rilevazione, non fosse stata prodotta, mentre taledocumento era stato regolarmente depositato e mai contestato. La mancataconsiderazione del documento fondamentale avrebbe perciò determinato unvizio processuale e una motivazione insufficiente.Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20263. Parte controricorrente ha replicato in cinque distinti punti al ricorsoprincipale ed ha formulato altresì ricorso incidentale affidato a due censure.4. In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentalecondizionato, ha lamentato l’illegittimità della sentenza per aver rigettato ilvizio del difetto di legittimazione ad causam e ad processum delraggruppamento temporaneo d'imprese RTI in violazione dell’art. 57, D.Lgs.n. 546/92 ed art. 52 commi 1 e 5, lettera b), d.lgs. n. 446/97, nonchédell’art. 3, d.lgs. 193/2006 in relazione all’art. 360,  primo comma, n. 3c.p.c.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, hadedotto invece la illegittimità della sentenza per non aver rilevato d’ufficioil difetto di legittimazione ad agire del RTI e la nullità del mandato difensivoconferito in grado di appello ex art. 360,  primo comma, n. 4 c.p.c.6. La Procura Generale ha condiviso le argomentazioni formulate inPDA.7. Ritiene anche il collegio di condividere la proposta del giudicedelegato in sede di PDA.8. Il ricorso è infatti inammissibile, per le medesime ragioni espostenella suddetta proposta anticipata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania ha dichiaratonullo l’avviso di accertamento per plurime ragioni, rilevando, in particolare,che la pretesa era priva di prova. Invero, il giudice di merito ha evidenziatoanche come nell’atto impugnato non fosse contenuta alcuna adeguataspiegazione circa i criteri e le modalità attraverso cui l’amministrazioneaveva determinato la maggiore superficie imponibile assoggettata atassazione, rilevando anche che l’ufficio erariale si era limitato invece arichiamare, a sostegno dell’accertamento, una scheda di censimento del 2novembre 2015, senza tuttavia allegarla all’avviso di accertamento nériprodurne il contenuto essenziale, così impedendo al contribuente diconoscere compiutamente gli elementi fattuali e valutativi posti a base dellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026pretesa fiscale. Ha anche sottolineato che la scheda censoria era del 2015,sicché non poteva assumere rilievo per il pregresso (terz’ultimo periododella motivazione).8.1. In tal modo, come evidenziato nella proposta di definizioneaccelarata, il giudice regionale ha fatto evidente applicazione del principiodi diritto enunciato da questa Corte, secondo cui l’atto di accertamento devecontenere, direttamente o mediante allegazione, tutti gli elementi necessaria consentire al contribuente un’effettiva comprensione della pretesa el’esercizio pieno del diritto di difesa: «l’obbligo di motivazione deve essererispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisitointrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazionepostuma (cfr. Cass. n. 30039/2018)» (Corte di Cassaz., sez. trib., ord. 29luglio 2025, n. 21872).È evidente da quanto sopra rappresentato che la decisione è retta daplurime ragioni, solo alcune delle quali sono state contestate nei motivi,come sopra descritti. Il ricorrente, difatti, ha sostenuto la possibilità diaccertamento retroattivo nel quinquennio di decadenza, ma non haargomentato né in merito alla efficacia probatoria di un atto successivo peril pregresso, né in merito al difetto di motivazione dell’atto di accertamento.8.2. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormaiconsolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse aduna delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difettodi interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).8.3. La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idoneaa sorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, perNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026difetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi nondeterminerebbe una modifica della statuizione d’appello.8.4.  L’inammissibilità del ricorso principale determina anche iltravolgimento del ricorso incidentale condizionato, sul quale non vi èdunque ragione di pronunciarsi.9. Ne consegue che il ricorso principale va dichiarato inammissibile,confermando la proposta di definizione anticipata, mentre il ricorsoincidentale condizionato va, invece, dichiarato assorbito.10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.11. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore diparte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende disomma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nellamisura indicata in dispositivo.12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato da parte del ricorrente principaleprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.13. L’assorbimento del ricorso incidentale condizionato esclude ognivalutazione sul merito, quindi, anche sulla eventuale infondatezza, conconseguente impossibilità di pronunciarsi in merito a quanto dispostodall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5370/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), Agenzia Delle, Geset ItaliaSpa, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brindisi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ricorrentecontroTiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo Ussani d'Escobar unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6462/2018, depositata il 04/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI), qualeconcessionario per accertamento e riscossione della TARSU nel territoriodella Provincia di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della CTR della Campania n. 6462/2018, che aveva accoltol'appello della contribuente Tiro a [OSCURATO:SOCIETA].–[OSCURATO:PERSONA], dichiarandonullo l’avviso di accertamento TARSU 2013 n. 13970001274 per difetto diprova della maggiore superficie imponibile e per vizio di motivazione.2. Nello specifico, la CTR aveva riformato la sentenza della CTP Napolin. 16527/2016, che, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorsointroduttivo per inesistenza della notifica. Il giudice del gravame, rilevandoche l’unico documento prodotto era  una scheda di censimento del 2015,non allegata all’avviso e priva di firma e che le planimetrie e il foglio dimappa richiamati nell’atto opposto non erano stati prodotti, ha conclusoper l’inapplicabilità retroattiva delle risultanze della  scheda redattanell’anno 2015, sicchè la pretesa andava considerata priva di prova.3. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, ed allo stesso haresistito con controricorso, contenente due motivi di ricorso incidentalecondizionato, la Tiro A [OSCURATO:PERSONA].4. La ricorrente si è a sua volta costituita con controricorso avverso ilricorso incidentale.5. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile laproduzione documentale allegata alle memorie (non inerenteall’ammissibilità del ricorso), in quanto tardiva.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 73 del d.lgs. 507/1993 in combinato disposto con l’art. 71,comma 1, del d.lgs. 507/1993, come modificato ed integrato dalla L.296/2006, art. 1, comma 16, nonché in relazione all’art. 70 del d.lgs.507/1993.Il RTI sostiene che la Corte distrettuale abbia erroneamente negatoefficacia probatoria retroattiva alle verifiche svolte nel 2015, mentre – dopola riforma operata dalla L. 296/2006 – gli enti locali possono accertareirregolarità fino al quinquennio  precedente, ragion per cui a fronte dellamaggior superficie imponibile rilevata con sopralluogo e planimetrie, ilcontribuente avrebbe dovuto provare di non aver occupato tali superfici.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta invecela nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360,  primo comma, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per omessa motivazione.Il RTI lamenta che il decidente abbia ritenuto che  la planimetria allabase della scheda di rilevazione, non fosse stata prodotta, mentre taledocumento era stato regolarmente depositato e mai contestato. La mancataconsiderazione del documento fondamentale avrebbe perciò determinato unvizio processuale e una motivazione insufficiente.Numero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/20263. Parte controricorrente ha replicato in cinque distinti punti al ricorsoprincipale ed ha formulato altresì ricorso incidentale affidato a due censure.4. In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentalecondizionato, ha lamentato l’illegittimità della sentenza per aver rigettato ilvizio del difetto di legittimazione ad causam e ad processum delraggruppamento temporaneo d'imprese RTI in violazione dell’art. 57, D.Lgs.n. 546/92 ed art. 52 commi 1 e 5, lettera b), d.lgs. n. 446/97, nonchédell’art. 3, d.lgs. 193/2006 in relazione all’art. 360,  primo comma, n. 3c.p.c.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, hadedotto invece la illegittimità della sentenza per non aver rilevato d’ufficioil difetto di legittimazione ad agire del RTI e la nullità del mandato difensivoconferito in grado di appello ex art. 360,  primo comma, n. 4 c.p.c.6. La Procura Generale ha condiviso le argomentazioni formulate inPDA.7. Ritiene anche il collegio di condividere la proposta del giudicedelegato in sede di PDA.8. Il ricorso è infatti inammissibile, per le medesime ragioni espostenella suddetta proposta anticipata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania ha dichiaratonullo l’avviso di accertamento per plurime ragioni, rilevando, in particolare,che la pretesa era priva di prova. Invero, il giudice di merito ha evidenziatoanche come nell’atto impugnato non fosse contenuta alcuna adeguataspiegazione circa i criteri e le modalità attraverso cui l’amministrazioneaveva determinato la maggiore superficie imponibile assoggettata atassazione, rilevando anche che l’ufficio erariale si era limitato invece arichiamare, a sostegno dell’accertamento, una scheda di censimento del 2novembre 2015, senza tuttavia allegarla all’avviso di accertamento nériprodurne il contenuto essenziale, così impedendo al contribuente diconoscere compiutamente gli elementi fattuali e valutativi posti a base dellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026pretesa fiscale. Ha anche sottolineato che la scheda censoria era del 2015,sicché non poteva assumere rilievo per il pregresso (terz’ultimo periododella motivazione).8.1. In tal modo, come evidenziato nella proposta di definizioneaccelarata, il giudice regionale ha fatto evidente applicazione del principiodi diritto enunciato da questa Corte, secondo cui l’atto di accertamento devecontenere, direttamente o mediante allegazione, tutti gli elementi necessaria consentire al contribuente un’effettiva comprensione della pretesa el’esercizio pieno del diritto di difesa: «l’obbligo di motivazione deve essererispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisitointrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazionepostuma (cfr. Cass. n. 30039/2018)» (Corte di Cassaz., sez. trib., ord. 29luglio 2025, n. 21872).È evidente da quanto sopra rappresentato che la decisione è retta daplurime ragioni, solo alcune delle quali sono state contestate nei motivi,come sopra descritti. Il ricorrente, difatti, ha sostenuto la possibilità diaccertamento retroattivo nel quinquennio di decadenza, ma non haargomentato né in merito alla efficacia probatoria di un atto successivo peril pregresso, né in merito al difetto di motivazione dell’atto di accertamento.8.2. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormaiconsolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse aduna delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difettodi interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).8.3. La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idoneaa sorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, perNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026difetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi nondeterminerebbe una modifica della statuizione d’appello.8.4.  L’inammissibilità del ricorso principale determina anche iltravolgimento del ricorso incidentale condizionato, sul quale non vi èdunque ragione di pronunciarsi.9. Ne consegue che il ricorso principale va dichiarato inammissibile,confermando la proposta di definizione anticipata, mentre il ricorsoincidentale condizionato va, invece, dichiarato assorbito.10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.11. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore diparte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende disomma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nellamisura indicata in dispositivo.12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato da parte del ricorrente principaleprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.13. L’assorbimento del ricorso incidentale condizionato esclude ognivalutazione sul merito, quindi, anche sulla eventuale infondatezza, conconseguente impossibilità di pronunciarsi in merito a quanto dispostodall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorsoincidentale.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo di euro 800,00.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorsoincidentale.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 5370/2019Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 7513/2026Data pubblicazione 29/03/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo di euro 800,00.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 07513/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris