Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2020

Cassazione n. 36454/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 19746-2020 proposto da: I.IR.P.A. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - secutt sArloi contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., attraverso la mandataria doVALUE S.P.A., quale cessionaria del credito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 97/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale gli ha ingiunto il pagamento della somma di C. 237.425,95 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratore della società opposta, ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto.

Il tribunale, con provvedimento del 6/5/2014, ha assegnato alle parti il termine per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediazione che non veniva, tuttavia, effettuato da nessuna delle parti.

Il tribunale, con sentenza del 21/6/2016, ritenendo che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo entrambe le parti sono tenute ad esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma lbis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ha dichiarato l'improcedibilità sia della domanda formulata in via monitoria dall'[OSCURATO:SOCIETA]., che della domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata solo l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma dello stesso Gli appellati si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame.

Nel corso del giudizio si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale cessionaria del credito.

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità delle relative statuizioni di declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e di revoca del decreto ingiuntivo.

Ric. 2020 n. 19746 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'appello proposto fosse fondato poiché, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è l'opponente la parte sulla quale grava l'onere dell'introduzione della mediazione obbligatoria e che, in mancanza, il giudizio di opposizione fosse, per l'effetto, improcedibile. [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/7/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] SecuritRion s.r.I., nella indicata qualità, ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione agli artt. 633 ss c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione spetta all'opponente e non all'opposto nonostante sia quest'ultimo l'attore in senso sostanziale.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 19596 del 2020, hanno ritenuto che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, per cui, ove essa non si attivi, com'è accaduto nel caso in esame, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Ric. 2020 n. 19746 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021

3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA];vyl nzo Ori/la. , /7^2 DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19746-2020 proposto da: I.IR.P.A. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - secutt sArloi contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., attraverso la mandataria doVALUE S.P.A., quale cessionaria del credito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 97/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale gli ha ingiunto il pagamento della somma di C. 237.425,95 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratore della società opposta, ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Il tribunale, con provvedimento del 6/5/2014, ha assegnato alle parti il termine per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediazione che non veniva, tuttavia, effettuato da nessuna delle parti. Il tribunale, con sentenza del 21/6/2016, ritenendo che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo entrambe le parti sono tenute ad esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma lbis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ha dichiarato l'improcedibilità sia della domanda formulata in via monitoria dall'[OSCURATO:SOCIETA]., che della domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata solo l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma dello stesso Gli appellati si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame. Nel corso del giudizio si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale cessionaria del credito. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità delle relative statuizioni di declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e di revoca del decreto ingiuntivo. Ric. 2020 n. 19746 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'appello proposto fosse fondato poiché, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è l'opponente la parte sulla quale grava l'onere dell'introduzione della mediazione obbligatoria e che, in mancanza, il giudizio di opposizione fosse, per l'effetto, improcedibile. [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/7/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] SecuritRion s.r.I., nella indicata qualità, ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione agli artt. 633 ss c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione spetta all'opponente e non all'opposto nonostante sia quest'ultimo l'attore in senso sostanziale. 2. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 19596 del 2020, hanno ritenuto che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, per cui, ove essa non si attivi, com'è accaduto nel caso in esame, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Ric. 2020 n. 19746 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA];vyl nzo Ori/la. , /7^2 DEPOSITATO
Decreto Cassazione n. 36454/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris