CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2024
Cassazione n. 45573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad Airola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento in data 14/5/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le note difensive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale emessa in data 30/3/2024, reiettiva dell'istanza di dissequestro avente ad oggetto la società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta strumento del delitto di autoriciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratori di fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione in ordine alle doglianze difensive con le quali, in sede di istanza cautelare, era stato documentalmente dimostrato che la disponibilità finanziaria della [OSCURATO:SOCIETA], in particolare la somma complessiva di euro 309.380,00 non derivava da reati fiscali posti in essere dagli indagati amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma era il frutto delle commesse delle pubbliche amministrazioni alle quali la suddetta società forniva propri servizi. Sostengono i ricorrenti che la motivazione sarebbe solamente apparente omettendo il Tribunale di confrontarsi con i documenti difensivi, definiti genericamente "inconferenti a fronte delle emergenze probatorie". In data 19/10/2024 il difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato note di replica alle conclusioni del Procuratore generale insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono basati su motivi manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Preliminarmente va ricordato che in materia cautelare reale il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo che nel caso dimotivazione mancante o apparente, integrante, appunto, violazione di legge. 2.A ciò deve aggiungersi che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ( cfr.Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024,Rv. 286439; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700). A tale orientamento si contrappone Sez. 6,n. 15673 del 13/03/2024 secondo cui il terzo potrebbe contestare oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche l'oggettiva confiscabilità del bene in difetto del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", potendo l'assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione. Senonchè nel caso in esame, pur aderendo il collegio all'orientamento maggioritario per la decisiva osservazione secondo cui la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di ih quantot/sequestro, non può non rilevarsi come i ricorrenti solo formalmente possano essere qualificati come terzi interessati atteso che il capo di incolpazione di cui alla lett. D) prevede la contestazione a loro carico del delitto di autoriciclaggio posto in essere in concorso, sia quale amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sia come soci (e il Falzarano anche come amministratore) della [OSCURATO:SOCIETA]. sicchè quello di cui essi chiedono la restituzione non è un bene scollegato dai reati di evasione fiscale e di bancarotta fraudolenta, ma rappresenta un bene strumentale riconducibile direttamente agli indagati. Nel caso in scrutinio, il Tribunale del riesame ha qualificato il reato sub D) come autoriciclaggio e rilevato che le esaminate attività investigative relative alla società [OSCURATO:SOCIETA]. facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e, per quel che qui interessa, alla compiacente società [OSCURATO:SOCIETA]., dimostravano che quest'ultima era stata utilizzata come strumento "anche per il trasferimento di proventi illeciti come si evince dalla vicenda dell'acquisto e della ristrutturazione del castello in Francia" (risalente al 2013). In altri termini il Tribunale avendo evidenziato che dall'analisi della banca dati dell'anagrafe tributaria emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA] dal 2003 al 2017 aveva quasi sempre riportato un risultato economico negativo facendo registrare in alcuni anni un volume di affari pari a zero e nonostante tutto risultava proprietaria di oltre settanta immobili, dava conto delle ragioni per le quali il novum fattuale e cioè la presenza di "importanti commesse" della [OSCURATO:PERSONA], fosse inidoneo a giustificare una rivalutazione del quadro indiziario circa la strumentalità della società sequestrata, dovendosi pertanto escludere il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente denunciato dai ricorrenti. p.q.m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur