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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15903/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 21 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre il travisamento della deposizione del teste Giumelli, è inammissibile per violazione del requisito dell'autosufficienza non avendo il ricorrente allegato al ricorso copia integrale del verbale di trascrizione della deposizione, ma solo alcune pagine contenenti parte della deposizione, mentre la regola dell'autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, impone al ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 21 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre il travisamento della deposizione del teste Giumelli, è inammissibile per violazione del requisito dell'autosufficienza non avendo il ricorrente allegato al ricorso copia integrale del verbale di trascrizione della deposizione, ma solo alcune pagine contenenti parte della deposizione, mentre la regola dell'autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, impone al ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 15903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris