CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 114, cod. pen. con riferimento alla prima ricorrente, sono entrambi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che deducono, entrambi, il vizio di carenza e illogicità di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'eccessività della pena, sono entrambi non consentiti e manifestamente infondati, giacché, censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuato dalla Corte d'appello alla luce della rilevanza delle condotte dei ricorrenti e del danno cagionato (si veda pag. 9 della sentenza impugnata), propongono valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e che, ove non esondino in forme di manifesta illogicità, non possono essere scrutinate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27