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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 luglio 1999

Cassazione n. 45581/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza appellata - emessa in sede di rito abbreviato - ritenuta l'ipotesi del furto tentato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto.

I giudici di merito hanno ricostruito il fatto sulla base di quanto comunicato da agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia i quali, nell'occasione, avevano notato quattro donne, conosciute per i loro precedenti, muoversi ripetutamente all'interno e all'esterno dell'imbarcadero della linea 3 dell'ACTV ([OSCURATO:PERSONA]): una (la Ibrhaimovic) si era sistemata all'esterno dell'imbarcadero, con funzioni di "palo", le altre erano entrate e, approfittando della calca delle persone, avevano perpetrato un "borseggio" ai danni di un turista, prelevandogli dal borsello il portafogli, poi lasciato cadere a terra quando erano intervenuti gli operanti, che nel frattempo avevano già fermato all'esterno la Ibrahimovic e poi bloccato le altre donne.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori delle imputate di seguito indicate.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., ritenuta insussistente per assenza della destrezza nell'agire delle ricorrenti.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza della motivazione in ordine all'accertamento della partecipazione concorsuale della ricorrente alla realizzazione del fatto criminoso, per non avere la Corte di merito fornito risposta alle censure prospettate dalla ricorrente in sede di gravame.

In particolare, non è stato spiegato come potesse svolgere funzioni di "palo" una persona che non era vicina alle complici, né l'efficienza causale del contributo fornito dalla ricorrente all'azione criminosa, tanto più visto che la stessa è stata arrestata prima della consumazione del reato.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi avanzati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, avendo dedotto motivi assolutamente generici e aspecifici, in quanto totalmente privi di specificazione delle ragioni di doglianza in fatto e in diritto e del necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, peraltro immuni da vizi motivazionali rilevabili in questa sede.

1.1. In particolare, i giudici di merito hanno fornito un percorso motivazionale del tutto congruo e logico, sia in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla particolare callidità dell'azione delittuosa e alla negativa personalità delle imputate, sia in punto di affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., adeguatamente riscontrata sulla scorta del fatto accertato (borseggio con azione coordinata delle due prevenute).

1.2. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

2. Il ricorso della Ibrahimovic è infondato e, quindi, meritevole di rigetto.

Le censure dedotte in parte sollecitano una rivalutazione di merito della vicenda, come tale inammissibile in cassazione, a fronte di una doppia conforme che ha adeguatamente valutato il contributo della donna al fatto; in parte non colgono nel segno, sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale.

2.1. Si legge nelle sentenze di merito che la ricorrente si aggirava con "fare sospetto", insieme alle sue complici, nei pressi dell'imbarcadero; e che ad un certo punto la Ibrahimovic si posizionava all'esterno di esso, "con evidenti funzioni di palo", mentre le altre tre entravano dentro l'imbarcadero, dove poi sarebbe stato commesso il tentativo di borseggio per cui si procede.

2.2. Si tratta di una descrizione della vicenda rispetto alla quale la ricorrente oppone doglianze che in parte attengono al fatto, laddove escludono il ruolo di "palo" della donna, affermando assertivamente che la stessa non era vicina alle altre donne e che comunque non vi era alcun contatto visivo fra lei e le presunte complici; soggiungendo che la donna sarebbe stata fermata e identificata dagli agenti "prima" del compimento dell'azione furtiva.

Tali doglianze, evidentemente, sviluppano censure di merito che non sono consentite nella presente sede di legittimità.2.3.

Sotto altro profilo, le censure della ricorrente appuntano il loro interesse su asseriti vizi motivazionali della sentenza impugnata, laddove sostengono che il ruolo di "palo" della Ibrahimovic sarebbe descritto in maniera lacunosa e assertiva.

Si tratta di censure destituite di fondamento.

2.4. Non va dimenticato che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200 - 01).

2.5. Ebbene, nel caso in disamina i giudici di merito, nella doppia conforme di condanna, hanno constatato plausibilmente il ruolo di "palo" della donna dalle stesse modalità dell'azione delittuosa ricavabile dagli accertamenti compiuti nell'immediatezza dei fatti dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti.

In particolare, i verbalizzanti, nel corso di un controllo antitaccheggio, avevano constatato che quattro donne - ivi compresa l'odierna ricorrente - si muovevano con fare sospetto e guardandosi attorno, avvicinandosi più volte a diversi passeggeri, entrando e uscendo più volte dagli imbarcaderi.

Il posizionamento della Ibrahimovic all'esterno dell'imbarcadero n. 3, avvenuto poco dopo che la stessa si era aggirata insieme alle altre donne negli imbarcaderi, è stato congruamente e logicamente considerato funzionale al ruolo di "palo" assunto in quel momento dalla donna, al fine di agevolare l'opera delle altre concorrenti, avuto riguardo al contesto spazio-temporale della vicenda e all'unione di intenti dimostrata dalle quattro donne, viste poco prima aggirarsi insieme negli imbarcaderi dagli agenti in borghese; il tutto riscontrato dalla quasi contestuale azione di borseggio perpetrata dalle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di un turista che si trovava proprio nell'imbarcadero attenzionato.

Si tratta di argomentazioni che hanno desunto il pieno coinvolgimento della ricorrente nell'azione illecita, mediante il ruolo di "palo" alla stessa attribuito, secondo valutazioni immuni da vizi logico-giuridici, come tali insindacabili in cassazione.

2.6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza appellata - emessa in sede di rito abbreviato - ritenuta l'ipotesi del furto tentato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. I giudici di merito hanno ricostruito il fatto sulla base di quanto comunicato da agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia i quali, nell'occasione, avevano notato quattro donne, conosciute per i loro precedenti, muoversi ripetutamente all'interno e all'esterno dell'imbarcadero della linea 3 dell'ACTV ([OSCURATO:PERSONA]): una (la Ibrhaimovic) si era sistemata all'esterno dell'imbarcadero, con funzioni di "palo", le altre erano entrate e, approfittando della calca delle persone, avevano perpetrato un "borseggio" ai danni di un turista, prelevandogli dal borsello il portafogli, poi lasciato cadere a terra quando erano intervenuti gli operanti, che nel frattempo avevano già fermato all'esterno la Ibrahimovic e poi bloccato le altre donne. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori delle imputate di seguito indicate. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., ritenuta insussistente per assenza della destrezza nell'agire delle ricorrenti. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza della motivazione in ordine all'accertamento della partecipazione concorsuale della ricorrente alla realizzazione del fatto criminoso, per non avere la Corte di merito fornito risposta alle censure prospettate dalla ricorrente in sede di gravame. In particolare, non è stato spiegato come potesse svolgere funzioni di "palo" una persona che non era vicina alle complici, né l'efficienza causale del contributo fornito dalla ricorrente all'azione criminosa, tanto più visto che la stessa è stata arrestata prima della consumazione del reato. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi avanzati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, avendo dedotto motivi assolutamente generici e aspecifici, in quanto totalmente privi di specificazione delle ragioni di doglianza in fatto e in diritto e del necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, peraltro immuni da vizi motivazionali rilevabili in questa sede. 1.1. In particolare, i giudici di merito hanno fornito un percorso motivazionale del tutto congruo e logico, sia in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla particolare callidità dell'azione delittuosa e alla negativa personalità delle imputate, sia in punto di affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., adeguatamente riscontrata sulla scorta del fatto accertato (borseggio con azione coordinata delle due prevenute). 1.2. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 2. Il ricorso della Ibrahimovic è infondato e, quindi, meritevole di rigetto. Le censure dedotte in parte sollecitano una rivalutazione di merito della vicenda, come tale inammissibile in cassazione, a fronte di una doppia conforme che ha adeguatamente valutato il contributo della donna al fatto; in parte non colgono nel segno, sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale. 2.1. Si legge nelle sentenze di merito che la ricorrente si aggirava con "fare sospetto", insieme alle sue complici, nei pressi dell'imbarcadero; e che ad un certo punto la Ibrahimovic si posizionava all'esterno di esso, "con evidenti funzioni di palo", mentre le altre tre entravano dentro l'imbarcadero, dove poi sarebbe stato commesso il tentativo di borseggio per cui si procede. 2.2. Si tratta di una descrizione della vicenda rispetto alla quale la ricorrente oppone doglianze che in parte attengono al fatto, laddove escludono il ruolo di "palo" della donna, affermando assertivamente che la stessa non era vicina alle altre donne e che comunque non vi era alcun contatto visivo fra lei e le presunte complici; soggiungendo che la donna sarebbe stata fermata e identificata dagli agenti "prima" del compimento dell'azione furtiva. Tali doglianze, evidentemente, sviluppano censure di merito che non sono consentite nella presente sede di legittimità.2.3. Sotto altro profilo, le censure della ricorrente appuntano il loro interesse su asseriti vizi motivazionali della sentenza impugnata, laddove sostengono che il ruolo di "palo" della Ibrahimovic sarebbe descritto in maniera lacunosa e assertiva. Si tratta di censure destituite di fondamento. 2.4. Non va dimenticato che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200 - 01). 2.5. Ebbene, nel caso in disamina i giudici di merito, nella doppia conforme di condanna, hanno constatato plausibilmente il ruolo di "palo" della donna dalle stesse modalità dell'azione delittuosa ricavabile dagli accertamenti compiuti nell'immediatezza dei fatti dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti. In particolare, i verbalizzanti, nel corso di un controllo antitaccheggio, avevano constatato che quattro donne - ivi compresa l'odierna ricorrente - si muovevano con fare sospetto e guardandosi attorno, avvicinandosi più volte a diversi passeggeri, entrando e uscendo più volte dagli imbarcaderi. Il posizionamento della Ibrahimovic all'esterno dell'imbarcadero n. 3, avvenuto poco dopo che la stessa si era aggirata insieme alle altre donne negli imbarcaderi, è stato congruamente e logicamente considerato funzionale al ruolo di "palo" assunto in quel momento dalla donna, al fine di agevolare l'opera delle altre concorrenti, avuto riguardo al contesto spazio-temporale della vicenda e all'unione di intenti dimostrata dalle quattro donne, viste poco prima aggirarsi insieme negli imbarcaderi dagli agenti in borghese; il tutto riscontrato dalla quasi contestuale azione di borseggio perpetrata dalle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di un turista che si trovava proprio nell'imbarcadero attenzionato. Si tratta di argomentazioni che hanno desunto il pieno coinvolgimento della ricorrente nell'azione illecita, mediante il ruolo di "palo" alla stessa attribuito, secondo valutazioni immuni da vizi logico-giuridici, come tali insindacabili in cassazione. 2.6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore
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