CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3173/2024 depositatal’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA], creditrice del signor [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di 70 mila euro in forza di un decreto ingiuntivo, ha citato in giudizioquest'ultimo e il signor [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare la simulazione o laNumero registro generale 22018/2024Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 23730/2026Data pubblicazione 21/07/2026revocatoria di vincolo di destinazione non traslativo su alcuni beni del DiPasquale, dal medesimo posto in essere con il Biasini.Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Roma ha dichiaratoinammissibile la domanda di simulazione, accogliendo viceversa la domandad’inefficacia ex art. 2901 c.c.Il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Biasini è stato successivamenterigettato dalla Corte d’ Appello di Roma.Avverso la sentenza della corte di merito il Biasini propone ora ricorso percassazione, affidato a 5 motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il quartomotivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione degli articoli 2901,2645 ter e 2697 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 cpc, ed inoltredell’articolo 132 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto controverso erilevante.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto sussistentie provati i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall’art. 2901 c.c., ai finidella legittimità dell’azione revocatoria avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] , laddove il pregiudizio, sia esso concreto o meramente potenziale, deve essereesistente nel momento dell’atto dispositivo ed in ogni caso, attuale allaproposizione della domanda .Lamenta non essersi considerato che l’atto in parola non potevapregiudicare le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto il medesimo avevanatura meramente temporanea e limitata a soli 5 anni. Ed infatti, la stessaMara spa con valore confessorio ha affermato nei propri scritti difensividepositati in appello che il vincolo di destinazione era ormai da ritenersiinefficace ai sensi dell’art. 2645 ter per avvenuto decorso del tempo,essendosi lo stesso estinto in data 21.1.2021 .Numero registro generale 22018/2024Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 23730/2026Data pubblicazione 21/07/2026Lamenta che se è vero, come è vero, che il pregiudizio alle ragionicreditorie deve avere il carattere della “attualità” esistente al momento dellaproposizione della domanda, la Corte d’Appello avrebbe dovutoquantomeno verificare che non sussistevano più i requisiti per la attualitàdel pregiudizio vista la sopravvenuta inefficacia del vincolo di destinazioneex art. 2645 ter c.c. .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la revocabilità delvincolo di destinazione non può essere argomentata nemmeno inapplicazione analogica della disciplina del trust, figura del tutto diversa daquella del fondo patrimoniale.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.E’ vero che, in astratto, l'atto di apposizione del vincolo di destinazione exart. 2645 ter c.c. è suscettibile di revocatoria, avendo questa Corte postoin rilievo che L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensidell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loroproprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, ècomunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva deicreditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio,essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo apregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se nonidentiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e dellacostituzione e dotazione di beni in "trust". (Cass. 29727/2019).L’interesse alla declaratoria d’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. deveessere peraltro attuale, non sussistendo ( o persistendo ) laddove il vincolodi destinazione in argomento risulti come nella specie venuto meno perdecorrenza del termine di validità ed efficacia.La declaratoria ex art. 2901 c.c. attiene infatti all’inefficacia (relativa)dell’atto nei confronti del creditore istante, il quale perde tuttavia l’interesseallorquando l’atto non produca più ( addirittura erga omnes ) l’effetto che ilNumero registro generale 22018/2024Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 23730/2026Data pubblicazione 21/07/2026provvedimento ex art. 2901 c.c. è (limitatamente al creditore istante) voltoa inibire.Né può al creditore riconoscersi interesse ad ottenere una declaratoria intermini meramente astratti, giacché l’accertamento dei relativi presuppostitrova ragione in quanto strumentale alla effettiva realizzazione della finalitàpropria dell’istituto, nella specie invero insussistente.Si ha interesse ad accertare la sussistenza dei presupposti (natura dell’attooggetto di revoca, evento di danno, elemento soggettivo ecc.) al fine diottenere la dichiarazione di inefficacia: venuto meno l’interesse versoquesta, viene meno anche in relazione ai presupposti che la giustificano.Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso ilsuindicato principio là dove ha affermato va preliminarmente rigettatal’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse ad agiredell’appellante, formulata dalla appellata, atteso che, sebbene il vincolo didestinazione non traslativo ex art 2645 ter c.c., costituito nel 2016 sui benidi proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di cinque anni, risultiormai divenuto inefficace per l’avvenuto decorso del termine naturale, va,tuttavia, ravvisato l’interesse dell’appellante ad impedire il passaggio ingiudicato di quanto eventualmente accertato dal giudice di primo grado inordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria .Dell’impugnata sentenza, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 4°motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi[ il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901, 2645 ter, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c.,in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché dell’art. 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 2°motivo (con il quale denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 2901, 2645 ter, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art.360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., inriferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 3° motivo (con il qualeNumero registro generale 22018/2024Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 23730/2026Data pubblicazione 21/07/2026denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 c.c.,115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4,c.p.c. ) ], s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corted’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 4° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 1°, il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted’Appello di Bologna, in diversa composizione.Roma, 11/2/2026Il Presidente