CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 29648/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22/10/2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, previsto dall'art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 8, presentata da [OSCURATO:PERSONA], apertosi alla collaborazione con la giustizia nel corso del 2016. Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che il ricorrente, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, certamente rilevante ai sensi dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, non aveva dato prova del suo completo ravvedimento, non potendo tale requisito essere affermato sic et simpliciter per il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, anche alla luce del fatto che non erano stati allegati né erano emersi aliunde comportamenti idonei a fare evincere, in termini certi, la prescritta condizione soggettiva. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del requisito dell'avvenuto ravvedimento del collaborante, indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario invocato. La sussistenza di tale requisito soggettivo, infatti, era stato escluso dal Tribunale di sorveglianza di Roma senza tenere conto del percorso rieducativo intrapreso proficuamente dal ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, ma si era ulteriormente sviluppato, attraverso una partecipazione attiva al programma trattamentale attivato nei suoi confronti dopo l'apertura alla collaborazione, risalente al lontano 2016, che risultava attestata dagli organismi, ministeriali e giudiziari, competenti. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la peculiare posizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], che gli derivava dalla previsione dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, in conseguenza della quale doveva farsi applicazione del principio di gradualità delle misure alternative alla detenzione, nel contesto della sua condizione collaborativa, obiettivamente risalente, della quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto, limitandosi a richiamare assertivamente la gravità dei reati commessi dal ricorrente, mediante riferimenti che apparivano incongrui rispetto alla sua peculiare condizione. Si deduceva, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva dato adeguato risalto ai giudizi favorevoli espressi dalle autorità penitenziarie e giudiziarie che si erano occupate di vagliare il percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione, che risultavano disattesi, a fronte dell'univocità delle valutazioni positive espresse nei suoi confronti. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], datata 12 aprile 2022, con cui si ribadivano le incongruità argomentative del provvedimento di rigetto del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare invocato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16 -nonies, comma 1, decreto-legge n. 8 del 1991, che subordina la concessione del beneficio penitenziario invocato alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione; che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro dell'avvenuto ravvedimento; che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva nella quale l'istante aveva gravitato prima di iniziare a collaborare con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, a sua volta, respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che la sua, pur risalente, condizione di collaboratore di giustizia non costituiva un elemento sintomatico, di per sé solo, sufficiente a fare ritenere sussistente il requisito del definitivo ravvedimento del detenuto, indispensabile per la concessione della misura alternativa alla detenzione invocata. Si consideri che la nozione di ravvedimento, prefigurata dall'art. 16 -nonies, comma 3, decreto-legge n. 8 del 1991, alla quale deve essere ancorato il giudizio prognostico relativo alla misura alternativa alla detenzione invocata da [OSCURATO:PERSONA], è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato conto della consistente differenza qualitativa dall'ordinaria buona condotta f carceraria, statuendo che tale requisito «implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato [...]» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01). Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dunque, era tenuto a compiere una verifica complessiva sull'opportunità di concedere la detenzione domiciliare invocata da [OSCURATO:PERSONA], che, come ogni altra misura alternativa alla detenzione, doveva riguardare le premesse meritorie e l'utilità concreta del beneficio, sul presupposto del definitivo ravvedimento dell'istante, che doveva essere valutato alla luce degli elementi di valutazione forniti dagli organismi competenti e della sua condizione di collaboratore di giustizia, con cui ci si doveva confrontare analiticamente. 3. A questi parametri ermeneutici il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava correttamente. 3.1. Osserva il Collegio che è certamente vero che il definitivo ravvedimento del condannato è un elemento di difficile verifica giurisdizionale, essendo legato al mondo interiore dell'istante e collegandosi a un riscatto morale del reo, valutabili in una prospettiva globale, che consideri gli atti e le manifestazioni, di contenuto materiale e morale, che assumono un valore sintomatico nella direzione prefigurata dal combinato disposto degli artt. 47 -ter Ord. pen. e 16- nonies, comma 4, decreto-legge n. 8 del 1991. Questo requisito, quindi, presuppone un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di valutazione forniti dalle istituzioni competenti, che, nel caso in cui il detenuto sia un collaboratore di giustizia, deve tenere contro del percorso collaborativo intrapreso e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo. Tuttavia, ferme restando queste, obiettive, difficoltà di accertamento, nel provvedimento impugnato non si dava adeguato rilievo alle modalità di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione che era stata attivata nei suoi confronti dopo la sua risalente apertura alla collaborazione con la giustizia e alla circostanza che l'istante stava già scontando la pena che gli era stata irrogata, all'esito dei processi penali celebrati dopo l'inizio del suo rapporto collaborativo. Non si era, al contempo, attribuito il dovuto risalto ai giudizi positivi espressi dalle autorità penitenziarie e giudiziarie che si erano occupate di vagliare il percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, che risultavano irragionevolmente pretermessi, anche alla luce dell'univocità delle valutazioni espresse nei confronti del ricorrente. Basti, in proposito, considerare che si erano espressi favorevolmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia le autorità penitenziarie che avevano monitorato il ricorrente all'interno del circuito carcerario dove era transitato, sia le autorità giudiziarie, distrettuali e nazionali, che, nel corso degli anni, avevano coordinato le indagini attivate sulla base delle sue propalazioni. Occorreva, dunque, formulare un giudizio prognostico fondato sul percorso trattamentale svolto da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, che fosse in grado di supportare il vaglio della personalità del ricorrente, alla luce della sua condizione collaborativa, in termini di elevata probabilità di conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, che non appare riscontrabile nel percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Privi di decisività, invero, appaiono i richiami all'elevato disvalore dei delitti commessi dall'imputato prima di aprirsi alla collaborazione con la giustizia, che costituiscono l'espressione del milieu criminale nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva gravitato prima della sua scelta collaborativa. Ne consegue che, tenendo conto del contesto ambientale nel quale maturavano i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], non veniva compiuta una valutazione adeguata del suo percorso collaborativo, nel considerare il quale non si può non ribadire che - in linea con quanto correttamente dedotto dalla difesa del collaborante - che il respingimento della misura alternativa della detenzione domiciliare non è conforme alle emergenze processuali, proprio alla luce delle considerazioni espresse nell'ordinanza impugnata. Nel giudizio di rinvio che gli viene demandato, pertanto, il Tribunale di sorveglianza di Roma dovrà provvedere a rivalutare, in termini prognostici, il processo di ravvedimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esecuzione della pena di cui si controverte, che dovrà essere verificato tenuto conto della sua condizione di collaboratore di giustizia, del percorso trattamentale seguito dopo l'apertura alla collaborazione e dell'arco temporale oggetto di osservazione intramuraria, in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui, in queste ipotesi, assume un rilievo decisivo «la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente [...]» (Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504- 01). 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché provveda a un nuovo giudizio sulla richiesta di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], conformandosi ai principi di diritto che si sono e