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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29486/2026

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pe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1966; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e Linosa (Ag) il 2 settembre 1964; avverso la sentenza n. 1156/25 della Corte di appello di Palermo del 4 marzo 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo - giudicando in un processo nel quale erano state contestate agli imputati, tutti soggetti che prestavano servizio presso l'ENAC - [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sud occidentale, talune violazione della normativa avente ad oggetto le modalità di attestazione della loro presenza sul luogo di lavoro - ha, in riforma della sentenza emessa il precedente 23 giugno 2022 dal Tribunale di Palermo, assolto [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altro coimputato, da uno dei fatti a lui addebitati in uno dei capi di imputazione oggetto di originaria contestazione (per gli altri fatti oggetto di tale imputazione i due prevenuti già erano stati prosciolti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.), nonché in relazione a due delle condotte oggetto di altro capo di imputazione, stante la insussistenza del fatto; ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta a carico del medesimo in relazione alla condotte per la quali è stata confermata la rilevanza penale in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 500,00 di multa; in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, confermata la affermazione della penale responsabilità della medesima così come affermata dal Tribunale di Palermo con la citata sentenza, ha tuttavia disposto, così come ha fatto per il [OSCURATO:PERSONA], unitamente a quello della sospensione condizionale della pena, già riconosciuto in favore dei medesimi dal giudice di primo grado, anche il beneficio della non menzione.

Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, con un unico atto, sia il [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a 7 motivi di impugnazione, taluni dei quali aventi ad oggetto profili della sentenza impugnata riguardanti la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], taluni, invece, aventi ad oggetto altri profili della sentenza relativi alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA] e taluni comuni ad entrambi Il primo motivo di impugnazione riguarda, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la illogicità della motivazione in punto di ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reato a lui contestato sub capo n. 1, lettera c), della imputazione, cioè essersi assentato dalle ore 13.23 alle ore 14.30 del giorno 24 maggio 2016 dal luogo di lavoro, avendo omesso di segnalare tale fatto attraverso la "timbratura" del cartellino segnatempo; avrebbe errato la Corte di appello palermitana nel non avere escluso la integrazione del reato in esame in ragione della dichiarata mera dimenticanza da parte del prevenuto di procedere alla timbratura del cartellino in questione. 2Con un secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, questi lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma della affermazione delle loro responsabilità in relazione alle ipotesi di cui al capo 8) ed al capo 9) della rubrica quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al capo 11) quanto alla [OSCURATO:PERSONA]; in particolare i ricorrenti osservano che nel motivare il rigetto della loro impugnazione al riguardo - argomentata sulla base della circostanza che gli stessi non avevano utilizzato il cartellino segnatempo di altra persona onde consentire a questo di assentarsi, pur risultando formalmente presente - la Corte di appello aveva fatto riferimento alla esistenza di una funzione negli apparecchi destinati al controllo della presenza degli impiegati sul posto di lavoro che, invece, non era esistente, in tale modo viziando, per travisamento della prova per invenzione, la motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo di impugnazione, concernente il solo [OSCURATO:PERSONA], riguarda il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rileva il ricorrente che la motivazione con la quale la Corte ha rigettato la richiesta, riguardante gli ulteriori e più gravi episodi di assenteismo contestati al prevenuto, appare in contraddizione con il fatto che per parte di essi lo stesso era già stato prosciolto ex art. 131-bis cod. pen. e per altri è stato assolto dalla stessa Corte per insussistenza del fatto; anche il profilo, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, legato al "numero complessivo di ly ore non prestate ma falsamente attestate" è in contraddizione con le risultanze processuali, stanti i dati dianzi illustrati relativi all'esito delle altre imputazioni.

Segnala, altresì, il ricorrente che, prima dell'inizio del giudizio, egli si era dichiarato disposto a rifondere l'Ente di appartenenza del danno da esso eventualmente subito, ma questo aveva rifiutato l'offerta; rammenta il ricorrente come, secondo la giurisprudenza della Corte, non sia ostativa al riconoscimento del beneficio di cui sopra il fatto che il reo abbia commesso più reti in continuazione fra loro.

Il quarto motivo di impugnazione è riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA] ed ha ad oggetto la conferma della sua responsabilità quanto ai fatti di cui al capo 3) di imputazione, lettere a) e c); la stessa ha dichiarato che nelle occasioni in esame non si era assentata dal lavoro, ma si era recata, per servizio, presso la Aerostazione di Palermo, operazione che, per il personale appartenente alla categoria della imputata, non richiedeva, pur comportando l'uscita dai locali 3ove aveva sede l'ENAC, che si procedesse alla timbratura dei cartellini segnatempo.

Rileva la ricorrente che illogicamente i giudici del merito non hanno dato credito a quanto riferito dal teste Caruso in merito al fatto che, per il personale cui apparteneva la [OSCURATO:PERSONA], non era necessario, in tali casi, procedere alla timbratura.

Sempre irragionevolmente la Corte di appello ha ritenuto non rilevanti gli altri elementi di prova volti a corroborare le dichiarazioni del predetto teste.

Il quinto motivo di doglianza, anch'esso riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto gli episodi a lei contestati sub n. 3, alle lettere b), d), f), g), h), i), j), k), I), m) e n), in relazione ai quali la Corte di appello si limita a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto degli specifici motivi di gravame che erano stati formulati quanto ad essi.

Il sesto motivo di doglianza ha ad oggetto l'episodio contestato alla [OSCURATO:PERSONA] sub 3, lettera o), in relazione al quale la stessa aveva rilevato che il fatto che la donna fosse risultata in servizio sin dalle ore 8,30 del 25 maggio 2016, sebbene le telecamere poste all'ingresso dell'edificio che ospitava gli uffici dell'ENAC non ne avessero rilevato l'ingresso era dovuto al fatto che la stessa, la quale era stata accompagnata presso la sede di servizio dal marito con l'autovettura di questo (all'interno della quale ella aveva dimenticato il proprio telefono cellulare) aveva fatto ingresso nell'edificio da una entrata posteriore, non oggetto di controllo a mezzo telecamere, mentre il tracciamento degli spostamenti del suo telefono era legato, come detto, all'avvenuta dimenticanza dell'apparecchio nella autovettura del marito; a tali argomentazioni la Corte di appello si sarebbe limitata a rispondere che la donna era solita entrare non dall'ingresso non controllato ma da quello principale.

Con il settimo motivo la ricorrente, riprendendo gli argomenti già svolti dal [OSCURATO:PERSONA], ha lamentato la mancata attribuzione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati dai due ricorrenti sono inammissibili e, pertanto, come tali vanno dichiarati. 4Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente il motivo di impugnazione comune ad entrambi i ricorrenti e, pertanto, prendendo le mosse dal motivo n. 2 con il quale i due ricorrenti hanno lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle imputazioni rispettivamente contestate sub 8, 9 e 11 del capo di imputazione; in particolare i due ricorrenti lamentano, affermando che lo stesso sia il frutto del travisamento della prova per invenzione, il rilievo operato dalla Corte di merito secondo il quale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti questi, nelle occasioni rappresentate nel capo di imputazione, avrebbero utilizzato (o si sarebbero avvantaggiati del suo avvenuto utilizzo) il cartellino personale di altro soggetto, già allontanatosi dall'ufficio, presso la macchina segnatempo; secondo la ricostruzione dei ricorrenti gli stessi - o chi, secondo l'accusa, avrebbe agito illecitamente a vantaggio degli stessi - avrebbero solo utilizzato il proprio cartellino onde verificare l'orario della propria entrata per poi potere calcolare l'orario nel quale sarebbero potuti uscire avendo completato il rispettivo orario di lavoro; rilevano in particolare i ricorrenti che sarebbe errata l'affermazione fatta dai giudici del merito secondo la quale, ove il racconto dei ricorrenti fosse stato veritiero, gli stessi non avrebbero dovuto accostare il cartellino magnetico alla sezione dell'apparecchio marcatempo dedicata alla registrazione dell'orario di uscita; osservano, infatti i ricorrenti che dalla registrazione video delle operazioni compiute nelle occasioni in questione non emerge (ed il travisamento della prova starebbe nella opposta affermazione che, invece, tale dato emergerebbe dalle videoregistrazioni effettuate) che i cartellini fossero stati accostati ad una particolare sezione dell'apparecchio marcatempo.

Si tratta, come è evidente di una censura di mero fatto, avente ad oggetto l'apprezzamento del materiale istruttorio che è compito esclusivo del giudice del merito, il quale ha, peraltro, corroborato il suo accertamento con il rilievo che, nelle occasioni in cui gli imputati in questione avevano sostenuto di essersi recati presso gli apparecchi marcatempo non per "timbrare" per conto terzi ma per verificare l'orario in cui sarebbero potuti legittimamente uscire dall'ufficio, singolarmente risultava essere stato utilizzato proprio il cartellino magnetico di tali terzi.

Ha, ancora aggiunto la Corte territoriale che tale singolare coincidenza era ulteriormente arricchita, sotto il profilo della sua sintomatica rilevanza, dal ,_i-e• fatto chertelefono cellulare di tali soggetti, invece, ne segnalava la presenza in zona diversa dal luogo ove gli stessi avrebbero dovuto prestare servizio; il successivo rilevo svolto dai ricorrenti in relazione alla pretesa inesistenza di 5una funzione degli apparecchi marcatempo, ipotizzata dai giudici del merito, relativa alla preventiva verificabilità del corretto orario di cessazione dal servizio, non costituisce, alla luce dei diversi dati evidenziati, indubbiamente l'argomento decisivo ai fini della conferma della responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati ora in discussione, di tal che la doglianza formulata dai ricorrenti, essendo priva di rilievo, è sul punto inammissibile.

Venendo, ora, ai motivi di ricorso specificamente riferiti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si rileva, quanto al primo, che costituisce una mera petizione di principio l'affermazione secondo la quale il ricorrente, in occasione della sua escursione al di fuori dell'ufficio in data 24 maggio 2016, durata poco più di un'ora, lungi dall'omettere volutamente la timbratura attestante la sua sortita, avesse semplicemente dimenticato di procedere al predetto adempimento; si tratta, come è evidente, di una censura esclusivamente di fatto, non avendo il ricorrente lamentato altro che un profilo valutativo contenuto nella sentenza impugnata - nella quale la intenzionalità della omessa timbratura "in uscita" era stata, in termini di coerente plausibilità logica, dedotta dalla successiva omissione anche della timbratura in occasione del rientro - che, non essendo esso manifestamente illogico, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.

Quanto al terzo motivo di impugnazione, riferito alla illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte territoriale in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al medesimo episodio verificatosi in data 24 maggio 2016, osserva il Collegio che la esclusione del beneficio è stata congruamente motivata dalla Corte di appello di Palermo in funzione della pluralità delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], tale da integrare, pur ritenuta la non elevata rilevanza economica del danno patito dalla Amministrazione pubblica di appartenenze del predetto, una abituale sistematica di comportamenti illeciti, tale da escludere la applicabilità del beneficio in questione; né vale richiamare il, tuttora condiviso, orientamento giurisprudenziale che ritiene di per sé non ostativa alla riconducibilità di determinate condotte avvinte dal vincolo della continuazione, alla ipotesi di cui all'art. 131-bis la loro pluralità; invero, il principio enunciato è applicabile alle ipotesi in cui in un medesimo, breve, torno di tempo il soggetto, onde perseguire un unico disegno criminoso, caratterizzato dalla complessiva minima offensività, viola più volte la medesima o diverse norme precettive penali; in tali casi sarà compito del giudice del merito rilevare sulla base di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla 6tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Corte di cessazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891, rv 283064), se i fatti commessi si collocano all'interno della ipotesi comportante la loro non punibilità.

Nel caso in esame non appare priva di logica motivazione l'avvenuta esclusione operata dalla Corte di merito in ragione proprio della allarmante sistematicità delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si sia dichiarato disposto a rifondere all'Ente di appartenenza l'importo delle ore lavorative da lui non prestate ed egualmente retribuite, è sufficiente considerare, al di là del fatto che tale disponibilità non si è poi concretizzata in un effettivo ristoro, che tale argomento non aveva formato oggetto di ricorso in grado di appello, di tal che esso, non esaminato in sede di gravame, non è allo stato idoneo ad introdurre alcuna censura rispetto all'operato della Corte di appello.

Venendo, ora, alle doglianze proprie della [OSCURATO:PERSONA], si rileva, quanto al motivo di impugnazione n. 4, riferito agli episodi verificatisi in data 11 aprile 2026 e 14 aprile 2016, in relazione ai quali i giudici del merito hanno rilevato che la imputata non aveva documentato le ragioni che le avrebbero consentito di allontanarsi dalla sede di lavoro senza previamente utilizzare il cartellino magnetico presso l'apparecchio marcatempo, che, premessa la articolata motivazione stesa dalla Corte territoriale sulla esigenza in tali casi di precisare quali fossero le ragioni di servizio che giustificavano tale omissione, la ricorrente nulla ha contrapposto a tali argomentazioni, limitandosi a ribadire l'affermazione che il suo allontanamento era dovuto a legittimi motivi di servizio, nulla, però, indicando in ordine a tali motivi ed in ordine - e questo é quello che più conta - in ordine al fatto che questi legittimi motivi erano stati adeguatamente rappresentati di fronte ai giudici del merito, i quali li avevano ingiustificatamente pretermessi.

Per come svolto il motivo di impugnazione è, pertanto, inammissibile.

Il quinto motivo di impugnazione è, a sua volta inammissibile; con esso è contestata la motivazione della sentenza della Corte di appello di Palermo in relazione a numerosi degli episodi oggetto di contestazione a carico della 7Maraventano; sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe esaminato singolarmente ciascuno degli episodi, omettendo in tale senso un adeguata motivazione su ognuna delle censure formulate in sede di gravame.

Si tratta di motivo, come detto, inammissibile in quanto, a sua volta, segnato dalla genericità; infatti, la ricorrente difesa, che pure lamenta l'omessa motivazione della Corte di appello sui singoli argomenti impugnatori, trascura, a sua volta, di esporli partitamente, in tale senso impedendo a questa Corte di verificare se gli stessi presentassero o meno dei profili di specialità che ne imponessero non un esame complessivo, come fatto dal giudice del gravame, ma una valutazione autonoma per ciascuno di essi; solo ove tale onere fosse stato adeguatamente assolto sarebbe stato possibile a questa Corte verificare il grado di "puntualità" della risposta data dalla Corte di merito al motivo di impugnazione a suo tempo presentato dalla attuale ricorrente.

Il successivo sesto motivo di impugnazione concerne la ritenuta non rispondenza al principio dell'oltre "ogni ragionevole dubbio" della avvenuta conferma della responsabilità penale della [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio oggetto di contestazione sub 3, lettera o), del capo di imputazione; ritiene, infatti, la ricorrente che la Corte di merito, escludendo di fatto la possibilità che non fosse stata riscontrata la presenza della medesima presso la sua sede di lavoro in quanto nella occasione in questione, cioè in data 25 maggio 2016, la stessa era entrata in tale sede accedendo da un ingresso non monitorato dalle telecamere di sorveglianza, di tal che di tale suo ingresso non vi era alcuna traccia visiva, avrebbe violato il principio che impone di affermare la penale responsabilità dell'individuo, solo in quanto questa sia risultata provata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Sul punto ricorda la Corte che il principio in questione, comporta che è consentito pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2025, n. 22334, rv 288272). 8E' stato ulteriormente chiarito da questa Corte di legittimità che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 febbraio 2025, n. 7329, rv 288472).

Nel caso in esame, secondo quanto emerge dalla sentenza censurata, la Corte di appello ha escluso che la tesi difensiva della imputata, cioè che la stessa sarebbe entrata in ufficio da un ingresso non "monitorato", non solo non ha trovato alcun elemento probatorio di riscontro, rimanendo, pertanto, confinata fra le mere ipotesi solo astrattamente prospettabili, ma risulta, anzi, esposta ad un chiaro elemento militante per la illogicità della ricostruzione difensiva.

E' stato, infatti, rilevato dalla Corte di merito che il telefono cellulare della imputata nel corso della giornata di cui si parla ha agganciato, a dimostrazione dello spostamento dell'apparecchio in questione, talune celle telefoniche non territorialmente prossime alla sede dell'ENAC, in tal modo privando di credito la tesi difensiva secondo la quale tale apparecchio era stato dimenticato dalla donna nella sua automobile (dove, ovviamente, lo stesso non avrebbe subito spostamenti ove la donna fosse stata - e fosse rimasta - nel proprio ufficio); costituisce allegazione del tutto nuova, e pertanto, non rilevante ai fini della tenuta razionale delle sentenza impugnata, il fatto che la vettura in questione fosse quella del marito della [OSCURATO:PERSONA] e non quella della stessa imputata.

In relazione alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valgono le medesime considerazioni, depurate dai rilievi riguardanti esclusivamente la posizione di questo, già in precedenza svolte relativamente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla inconciliabilità di tale ipotesi normativa con la sistematica abitualità delle condotte poste in essere dalla odierna ricorrente.

Entrambi i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed a tale pronunzia segue la condanna di entrambi i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTI I) (Giovanni LIBERATI) 1/1 tki.; Deposituta in Cancelleria 2929 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1966; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e Linosa (Ag) il 2 settembre 1964; avverso la sentenza n. 1156/25 della Corte di appello di Palermo del 4 marzo 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo - giudicando in un processo nel quale erano state contestate agli imputati, tutti soggetti che prestavano servizio presso l'ENAC - [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sud occidentale, talune violazione della normativa avente ad oggetto le modalità di attestazione della loro presenza sul luogo di lavoro - ha, in riforma della sentenza emessa il precedente 23 giugno 2022 dal Tribunale di Palermo, assolto [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altro coimputato, da uno dei fatti a lui addebitati in uno dei capi di imputazione oggetto di originaria contestazione (per gli altri fatti oggetto di tale imputazione i due prevenuti già erano stati prosciolti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.), nonché in relazione a due delle condotte oggetto di altro capo di imputazione, stante la insussistenza del fatto; ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta a carico del medesimo in relazione alla condotte per la quali è stata confermata la rilevanza penale in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 500,00 di multa; in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, confermata la affermazione della penale responsabilità della medesima così come affermata dal Tribunale di Palermo con la citata sentenza, ha tuttavia disposto, così come ha fatto per il [OSCURATO:PERSONA], unitamente a quello della sospensione condizionale della pena, già riconosciuto in favore dei medesimi dal giudice di primo grado, anche il beneficio della non menzione. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, con un unico atto, sia il [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a 7 motivi di impugnazione, taluni dei quali aventi ad oggetto profili della sentenza impugnata riguardanti la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], taluni, invece, aventi ad oggetto altri profili della sentenza relativi alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA] e taluni comuni ad entrambi Il primo motivo di impugnazione riguarda, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la illogicità della motivazione in punto di ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reato a lui contestato sub capo n. 1, lettera c), della imputazione, cioè essersi assentato dalle ore 13.23 alle ore 14.30 del giorno 24 maggio 2016 dal luogo di lavoro, avendo omesso di segnalare tale fatto attraverso la "timbratura" del cartellino segnatempo; avrebbe errato la Corte di appello palermitana nel non avere escluso la integrazione del reato in esame in ragione della dichiarata mera dimenticanza da parte del prevenuto di procedere alla timbratura del cartellino in questione. 2Con un secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, questi lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma della affermazione delle loro responsabilità in relazione alle ipotesi di cui al capo 8) ed al capo 9) della rubrica quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al capo 11) quanto alla [OSCURATO:PERSONA]; in particolare i ricorrenti osservano che nel motivare il rigetto della loro impugnazione al riguardo - argomentata sulla base della circostanza che gli stessi non avevano utilizzato il cartellino segnatempo di altra persona onde consentire a questo di assentarsi, pur risultando formalmente presente - la Corte di appello aveva fatto riferimento alla esistenza di una funzione negli apparecchi destinati al controllo della presenza degli impiegati sul posto di lavoro che, invece, non era esistente, in tale modo viziando, per travisamento della prova per invenzione, la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo di impugnazione, concernente il solo [OSCURATO:PERSONA], riguarda il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rileva il ricorrente che la motivazione con la quale la Corte ha rigettato la richiesta, riguardante gli ulteriori e più gravi episodi di assenteismo contestati al prevenuto, appare in contraddizione con il fatto che per parte di essi lo stesso era già stato prosciolto ex art. 131-bis cod. pen. e per altri è stato assolto dalla stessa Corte per insussistenza del fatto; anche il profilo, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, legato al "numero complessivo di ly ore non prestate ma falsamente attestate" è in contraddizione con le risultanze processuali, stanti i dati dianzi illustrati relativi all'esito delle altre imputazioni. Segnala, altresì, il ricorrente che, prima dell'inizio del giudizio, egli si era dichiarato disposto a rifondere l'Ente di appartenenza del danno da esso eventualmente subito, ma questo aveva rifiutato l'offerta; rammenta il ricorrente come, secondo la giurisprudenza della Corte, non sia ostativa al riconoscimento del beneficio di cui sopra il fatto che il reo abbia commesso più reti in continuazione fra loro. Il quarto motivo di impugnazione è riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA] ed ha ad oggetto la conferma della sua responsabilità quanto ai fatti di cui al capo 3) di imputazione, lettere a) e c); la stessa ha dichiarato che nelle occasioni in esame non si era assentata dal lavoro, ma si era recata, per servizio, presso la Aerostazione di Palermo, operazione che, per il personale appartenente alla categoria della imputata, non richiedeva, pur comportando l'uscita dai locali 3ove aveva sede l'ENAC, che si procedesse alla timbratura dei cartellini segnatempo. Rileva la ricorrente che illogicamente i giudici del merito non hanno dato credito a quanto riferito dal teste Caruso in merito al fatto che, per il personale cui apparteneva la [OSCURATO:PERSONA], non era necessario, in tali casi, procedere alla timbratura. Sempre irragionevolmente la Corte di appello ha ritenuto non rilevanti gli altri elementi di prova volti a corroborare le dichiarazioni del predetto teste. Il quinto motivo di doglianza, anch'esso riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto gli episodi a lei contestati sub n. 3, alle lettere b), d), f), g), h), i), j), k), I), m) e n), in relazione ai quali la Corte di appello si limita a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto degli specifici motivi di gravame che erano stati formulati quanto ad essi. Il sesto motivo di doglianza ha ad oggetto l'episodio contestato alla [OSCURATO:PERSONA] sub 3, lettera o), in relazione al quale la stessa aveva rilevato che il fatto che la donna fosse risultata in servizio sin dalle ore 8,30 del 25 maggio 2016, sebbene le telecamere poste all'ingresso dell'edificio che ospitava gli uffici dell'ENAC non ne avessero rilevato l'ingresso era dovuto al fatto che la stessa, la quale era stata accompagnata presso la sede di servizio dal marito con l'autovettura di questo (all'interno della quale ella aveva dimenticato il proprio telefono cellulare) aveva fatto ingresso nell'edificio da una entrata posteriore, non oggetto di controllo a mezzo telecamere, mentre il tracciamento degli spostamenti del suo telefono era legato, come detto, all'avvenuta dimenticanza dell'apparecchio nella autovettura del marito; a tali argomentazioni la Corte di appello si sarebbe limitata a rispondere che la donna era solita entrare non dall'ingresso non controllato ma da quello principale. Con il settimo motivo la ricorrente, riprendendo gli argomenti già svolti dal [OSCURATO:PERSONA], ha lamentato la mancata attribuzione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati dai due ricorrenti sono inammissibili e, pertanto, come tali vanno dichiarati. 4Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente il motivo di impugnazione comune ad entrambi i ricorrenti e, pertanto, prendendo le mosse dal motivo n. 2 con il quale i due ricorrenti hanno lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle imputazioni rispettivamente contestate sub 8, 9 e 11 del capo di imputazione; in particolare i due ricorrenti lamentano, affermando che lo stesso sia il frutto del travisamento della prova per invenzione, il rilievo operato dalla Corte di merito secondo il quale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti questi, nelle occasioni rappresentate nel capo di imputazione, avrebbero utilizzato (o si sarebbero avvantaggiati del suo avvenuto utilizzo) il cartellino personale di altro soggetto, già allontanatosi dall'ufficio, presso la macchina segnatempo; secondo la ricostruzione dei ricorrenti gli stessi - o chi, secondo l'accusa, avrebbe agito illecitamente a vantaggio degli stessi - avrebbero solo utilizzato il proprio cartellino onde verificare l'orario della propria entrata per poi potere calcolare l'orario nel quale sarebbero potuti uscire avendo completato il rispettivo orario di lavoro; rilevano in particolare i ricorrenti che sarebbe errata l'affermazione fatta dai giudici del merito secondo la quale, ove il racconto dei ricorrenti fosse stato veritiero, gli stessi non avrebbero dovuto accostare il cartellino magnetico alla sezione dell'apparecchio marcatempo dedicata alla registrazione dell'orario di uscita; osservano, infatti i ricorrenti che dalla registrazione video delle operazioni compiute nelle occasioni in questione non emerge (ed il travisamento della prova starebbe nella opposta affermazione che, invece, tale dato emergerebbe dalle videoregistrazioni effettuate) che i cartellini fossero stati accostati ad una particolare sezione dell'apparecchio marcatempo. Si tratta, come è evidente di una censura di mero fatto, avente ad oggetto l'apprezzamento del materiale istruttorio che è compito esclusivo del giudice del merito, il quale ha, peraltro, corroborato il suo accertamento con il rilievo che, nelle occasioni in cui gli imputati in questione avevano sostenuto di essersi recati presso gli apparecchi marcatempo non per "timbrare" per conto terzi ma per verificare l'orario in cui sarebbero potuti legittimamente uscire dall'ufficio, singolarmente risultava essere stato utilizzato proprio il cartellino magnetico di tali terzi. Ha, ancora aggiunto la Corte territoriale che tale singolare coincidenza era ulteriormente arricchita, sotto il profilo della sua sintomatica rilevanza, dal ,_i-e• fatto chertelefono cellulare di tali soggetti, invece, ne segnalava la presenza in zona diversa dal luogo ove gli stessi avrebbero dovuto prestare servizio; il successivo rilevo svolto dai ricorrenti in relazione alla pretesa inesistenza di 5una funzione degli apparecchi marcatempo, ipotizzata dai giudici del merito, relativa alla preventiva verificabilità del corretto orario di cessazione dal servizio, non costituisce, alla luce dei diversi dati evidenziati, indubbiamente l'argomento decisivo ai fini della conferma della responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati ora in discussione, di tal che la doglianza formulata dai ricorrenti, essendo priva di rilievo, è sul punto inammissibile. Venendo, ora, ai motivi di ricorso specificamente riferiti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si rileva, quanto al primo, che costituisce una mera petizione di principio l'affermazione secondo la quale il ricorrente, in occasione della sua escursione al di fuori dell'ufficio in data 24 maggio 2016, durata poco più di un'ora, lungi dall'omettere volutamente la timbratura attestante la sua sortita, avesse semplicemente dimenticato di procedere al predetto adempimento; si tratta, come è evidente, di una censura esclusivamente di fatto, non avendo il ricorrente lamentato altro che un profilo valutativo contenuto nella sentenza impugnata - nella quale la intenzionalità della omessa timbratura "in uscita" era stata, in termini di coerente plausibilità logica, dedotta dalla successiva omissione anche della timbratura in occasione del rientro - che, non essendo esso manifestamente illogico, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo di impugnazione, riferito alla illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte territoriale in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al medesimo episodio verificatosi in data 24 maggio 2016, osserva il Collegio che la esclusione del beneficio è stata congruamente motivata dalla Corte di appello di Palermo in funzione della pluralità delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], tale da integrare, pur ritenuta la non elevata rilevanza economica del danno patito dalla Amministrazione pubblica di appartenenze del predetto, una abituale sistematica di comportamenti illeciti, tale da escludere la applicabilità del beneficio in questione; né vale richiamare il, tuttora condiviso, orientamento giurisprudenziale che ritiene di per sé non ostativa alla riconducibilità di determinate condotte avvinte dal vincolo della continuazione, alla ipotesi di cui all'art. 131-bis la loro pluralità; invero, il principio enunciato è applicabile alle ipotesi in cui in un medesimo, breve, torno di tempo il soggetto, onde perseguire un unico disegno criminoso, caratterizzato dalla complessiva minima offensività, viola più volte la medesima o diverse norme precettive penali; in tali casi sarà compito del giudice del merito rilevare sulla base di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla 6tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Corte di cessazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891, rv 283064), se i fatti commessi si collocano all'interno della ipotesi comportante la loro non punibilità. Nel caso in esame non appare priva di logica motivazione l'avvenuta esclusione operata dalla Corte di merito in ragione proprio della allarmante sistematicità delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si sia dichiarato disposto a rifondere all'Ente di appartenenza l'importo delle ore lavorative da lui non prestate ed egualmente retribuite, è sufficiente considerare, al di là del fatto che tale disponibilità non si è poi concretizzata in un effettivo ristoro, che tale argomento non aveva formato oggetto di ricorso in grado di appello, di tal che esso, non esaminato in sede di gravame, non è allo stato idoneo ad introdurre alcuna censura rispetto all'operato della Corte di appello. Venendo, ora, alle doglianze proprie della [OSCURATO:PERSONA], si rileva, quanto al motivo di impugnazione n. 4, riferito agli episodi verificatisi in data 11 aprile 2026 e 14 aprile 2016, in relazione ai quali i giudici del merito hanno rilevato che la imputata non aveva documentato le ragioni che le avrebbero consentito di allontanarsi dalla sede di lavoro senza previamente utilizzare il cartellino magnetico presso l'apparecchio marcatempo, che, premessa la articolata motivazione stesa dalla Corte territoriale sulla esigenza in tali casi di precisare quali fossero le ragioni di servizio che giustificavano tale omissione, la ricorrente nulla ha contrapposto a tali argomentazioni, limitandosi a ribadire l'affermazione che il suo allontanamento era dovuto a legittimi motivi di servizio, nulla, però, indicando in ordine a tali motivi ed in ordine - e questo é quello che più conta - in ordine al fatto che questi legittimi motivi erano stati adeguatamente rappresentati di fronte ai giudici del merito, i quali li avevano ingiustificatamente pretermessi. Per come svolto il motivo di impugnazione è, pertanto, inammissibile. Il quinto motivo di impugnazione è, a sua volta inammissibile; con esso è contestata la motivazione della sentenza della Corte di appello di Palermo in relazione a numerosi degli episodi oggetto di contestazione a carico della 7Maraventano; sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe esaminato singolarmente ciascuno degli episodi, omettendo in tale senso un adeguata motivazione su ognuna delle censure formulate in sede di gravame. Si tratta di motivo, come detto, inammissibile in quanto, a sua volta, segnato dalla genericità; infatti, la ricorrente difesa, che pure lamenta l'omessa motivazione della Corte di appello sui singoli argomenti impugnatori, trascura, a sua volta, di esporli partitamente, in tale senso impedendo a questa Corte di verificare se gli stessi presentassero o meno dei profili di specialità che ne imponessero non un esame complessivo, come fatto dal giudice del gravame, ma una valutazione autonoma per ciascuno di essi; solo ove tale onere fosse stato adeguatamente assolto sarebbe stato possibile a questa Corte verificare il grado di "puntualità" della risposta data dalla Corte di merito al motivo di impugnazione a suo tempo presentato dalla attuale ricorrente. Il successivo sesto motivo di impugnazione concerne la ritenuta non rispondenza al principio dell'oltre "ogni ragionevole dubbio" della avvenuta conferma della responsabilità penale della [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio oggetto di contestazione sub 3, lettera o), del capo di imputazione; ritiene, infatti, la ricorrente che la Corte di merito, escludendo di fatto la possibilità che non fosse stata riscontrata la presenza della medesima presso la sua sede di lavoro in quanto nella occasione in questione, cioè in data 25 maggio 2016, la stessa era entrata in tale sede accedendo da un ingresso non monitorato dalle telecamere di sorveglianza, di tal che di tale suo ingresso non vi era alcuna traccia visiva, avrebbe violato il principio che impone di affermare la penale responsabilità dell'individuo, solo in quanto questa sia risultata provata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Sul punto ricorda la Corte che il principio in questione, comporta che è consentito pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2025, n. 22334, rv 288272). 8E' stato ulteriormente chiarito da questa Corte di legittimità che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 febbraio 2025, n. 7329, rv 288472). Nel caso in esame, secondo quanto emerge dalla sentenza censurata, la Corte di appello ha escluso che la tesi difensiva della imputata, cioè che la stessa sarebbe entrata in ufficio da un ingresso non "monitorato", non solo non ha trovato alcun elemento probatorio di riscontro, rimanendo, pertanto, confinata fra le mere ipotesi solo astrattamente prospettabili, ma risulta, anzi, esposta ad un chiaro elemento militante per la illogicità della ricostruzione difensiva. E' stato, infatti, rilevato dalla Corte di merito che il telefono cellulare della imputata nel corso della giornata di cui si parla ha agganciato, a dimostrazione dello spostamento dell'apparecchio in questione, talune celle telefoniche non territorialmente prossime alla sede dell'ENAC, in tal modo privando di credito la tesi difensiva secondo la quale tale apparecchio era stato dimenticato dalla donna nella sua automobile (dove, ovviamente, lo stesso non avrebbe subito spostamenti ove la donna fosse stata - e fosse rimasta - nel proprio ufficio); costituisce allegazione del tutto nuova, e pertanto, non rilevante ai fini della tenuta razionale delle sentenza impugnata, il fatto che la vettura in questione fosse quella del marito della [OSCURATO:PERSONA] e non quella della stessa imputata. In relazione alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valgono le medesime considerazioni, depurate dai rilievi riguardanti esclusivamente la posizione di questo, già in precedenza svolte relativamente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla inconciliabilità di tale ipotesi normativa con la sistematica abitualità delle condotte poste in essere dalla odierna ricorrente. Entrambi i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed a tale pronunzia segue la condanna di entrambi i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTI I) (Giovanni LIBERATI) 1/1 tki.; Deposituta in Cancelleria 2929 10
Sentenza Cassazione n. 29486/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris