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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16836/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo dedotto con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la contestata recidiva si fonda su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto afferenti al trattamento punitivo.

A tal fine, si evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in forza delle modalità di commissione del fatto (l'imputato, infatti, aveva affermato di essersi recato a casa della sorella per cenare) e dei precedenti penali dell'imputato, sintomatici di una sua propensione a violare le leggi.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Il giudice di merito, inoltre, ha correttamente ritenuto che tali circostanze fossero sintomatiche di una pericolosità sociale sempre più crescente di Licciardello e di una su particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo dedotto con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la contestata recidiva si fonda su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto afferenti al trattamento punitivo. A tal fine, si evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in forza delle modalità di commissione del fatto (l'imputato, infatti, aveva affermato di essersi recato a casa della sorella per cenare) e dei precedenti penali dell'imputato, sintomatici di una sua propensione a violare le leggi. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Il giudice di merito, inoltre, ha correttamente ritenuto che tali circostanze fossero sintomatiche di una pericolosità sociale sempre più crescente di Licciardello e di una su particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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