CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22785/2019R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA].(05797281002), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Comune di Aprilia(80003450592), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Largo A. Ponchielli n. 6, presso lo studio LTPartners, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 3117/19, depositata il 21 maggio 2019, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Accertamento [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 3117/19, depositata il 21 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto dal Comune di Aprilia e, così, ha integralmente riformato la decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2011. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: -l’imposta era stata legittimamente e correttamente determinata in relazione alla rendita catastale attribuita a due unità immobiliari; - il motivo di ricorso proposto dalla contribuente, - che aveva censurato detta rendita deducendone l’erroneità sulla base di una consulenza di parte, -non poteva trovare ingresso in quanto involgeva la competenza di soggetto giuridico (l’Agenzia delle Entrate) che era rimasto estraneo al giudizio; - non poteva, pertanto, convenirsi con le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla rideterminazione della rendita catastale, - sulla base di un valore delle unità immobiliari di € 1.736.000,00, - in quanto la rendita catastale attribuita non poteva formare oggetto di contestazione, in relazione all’ICI recuperata a tassazione, nei confronti dell’Ente locale che alcuna competenza aveva in ordine alla relativa determinazione; -per di più, la prodotta perizia risultava «carente nei contenuti … in quanto generica ed approssimativa su dati rilevanti, quali quelli oggetto degli eseguiti rilievi (dichiarati ma non allegati all'elaborato), quali quelli che dovrebbero consentire una comparazione traimmobili, quali quelli che dovrebbero indicare lo stato di conservazione degli immobili (ad esempio si assume che l'area è priva di 'alcune opere definitive' ma nonsi spiega quali siano)». 2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di Aprilia resiste con controricorso. Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2022 con la quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata del ricorso, tenuto conto dell’istanza di sospensione depositata dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Come anticipato, la ricorrente ha presentato istanza di sospensione in relazione alle diposizioni di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, che, come rilevato nella citata ordinanza interlocutoria, «nel quadro della disciplina relativa alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, …» prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.»(comma 10); nonché che «Ciascu n ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»(comma 15). 1.1 -La ricorrente, quindi, ha depositato: - una domanda di adesione alla definizione agevolata redatta (in forma libera e) senz’alcuna indicazione dell’atto deliberativo riferibile al Comune di Aprilia; -copia di un modello F24 di versamento della somma di € 4.683,00 in favore del Comune di Aprilia (per il codice tributo 3940); - copia della trasmissione di detta documentazione effettuata a mezzo Pec al Comune di Aprilia. 1.2 - Difettano, però, i presupposti per poter ritenere legittimamente definita la controversia in contestazione. Non risulta, difatti , che detto Comune abbia adottato atti deliberativi di recepimento delle disposizioni sulla definizione agevolata di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 15, comma 15, cit.; né dell’esistenza di una siffatta deliberazione, e di un conseguente regolamento attuativo, la parte ha dato conto (per il rilievo che l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi v. Cass., 18 febbraio 2020, n. 3997; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass., 20 luglio 2007, n. 16089). Come, poi, la Corte ha avuto modo di rilevare – in sintonia, del resto, con le numerose disposizioni di legge recanti volta a volta disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie (v. l’art. 13, l. 27 dicembre 2002, n. 289; l’art. 6, comma 16, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018; l’art. 11, comma 1-bis, d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017; l’art. 1, comma 205, l. n. 197 del 2022)– la disposizione di cui all’art. 5, comma 15, cit., va interpretata nel «senso della affermazione - non esclusione - dell'autonomia in materia dei Comuni, secondo quanto stabilito in linea generale, e seppure entro il perimetro delle prescrizioni statuali in materia di federalismo fiscale e di coordinamento del sistema tributario nazionale, dagli artt. 117 e 119 Cost.. Sicché alle competenze (tariffarie-regolamentari, accertative, riscossive) attribuite ai Comuni in ordine ai tributi locali più armonicamente si associa la potestà (non l'obbligo) di valutare l'estensione ad essi (più esattamente, alle liti che li riguardano) del regime di definizione agevolata nella preminente e discrezionale valutazione, non ultimo, dell'impatto di tale estensione sul gettito atteso e sulle funzioni pubbliche locali che con esso si intendono perseguire e si sono programmate» (così Cass., 10 maggio 2023, n. 12720; v., altresì, Cass., 10 aprile 2024, n. 9665; Cass., 22 maggio 2023, n. 14101). 2. –Tanto premesso, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 167 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo, in sintesi, che: - il giudice del gravame aveva definito il giudizio prendendo in esame una eccezione nuova di controparte che solo nel giudizio di appello aveva, per l’appunto, contestato il motivo di ricorso proposto da essa esponente e che involgeva l’erronea determinazione della rendita quale implicata dall’effettivo valore delle unità immobiliari; -per di più, il difetto di contestazione di detto motivo del ricorso introduttivo del giudizio avrebbe imposto di ritenere come consolidato il fatto che ne costituiva l’oggetto (id estil ridetto effettivo valore delle unità immobiliari) con conseguente preclusione della tardiva contestazione svolta (solo) con l’atto di gravame. -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39, e del d.m. n. 701 del 1994, art. 1, deducendo la ricorrente che, - in relazione alla dichiarazione di variazione docfa, presentata da essa esponente «in data 11-14/02/2019», volta a correggere «errori di inserimento dati relativi all’originario classamento dell’immobile stesso (rimasto immutato)», - ed avuto riguardo all’effetto retroattivo correlato a detta dichiarazione di variazione, -che, una volta decorsi i 12 mesi di legge era destinata a sostituire la precedente rendita, - il giudice del gravame, così come richiesto, avrebbe dovuto sospendere il giudizio (ai sensi dell’art. 39, cit.). 3. –Il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 3.1– S econdo consolidati, e risalenti, orientamenti interpretativi della Corte, occorre premettere, in termini generali, che: -tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento catastale vi è un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che giustifica la sospensione del processo (art. 295 cod. proc. civ.), anche con riferimento alla disciplina processuale del rito tributario, posto che la decisione sulla determinazione della rendita, - conseguente all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale imputabile all’esercizio dei poteri che fanno capo all’amministrazione finanziaria dello Stato, - si riflet te, necessariamente condizionandola, sulla decisione relativa alla liquidazione dell'imposta (che, questa volta, fa capo ai poteri di imposizione riferibili all’Ente locale; v., ex plurimis, Cass., 6 ottobre 2021, n. 27030; Cass., 10 gennaio 2014, n. 421; Cass., 18 aprile 2007, n. 9203; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26380; Cass., 1 giugno 2006, n. 13082; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565); epperò si è, al contempo, rimarcato che, nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, promosso nei confronti dell’Ente locale, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato il comune (Cass., 6 ottobre 2021, n. 27030, cit.; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1439; Cass., 30 aprile 2010, n. 10571; Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565, cit.); - la dichiarazione catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20; d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56; d.m. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1) non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo di classamento volto alla classificazione degli immobili ed alla determinazione delle relative rendite catastali, procedimento, questo, di tipo accertativo, in quanto volto «a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta»; -la rendita catastale, - che non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, sia ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare sia ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, - non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo -al contrario -efficacia pluriennale escludente inradice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità, così che, - avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, - altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione; -così come, allora, l'ufficio, senza conseguenze caducatorie sui suoi poteri accertativi, può intervenire -anche trascorso l'anno di comporto (d.m. n. 701 del 1994) - a rettificare la rendita proposta dal contribuente non si vede perché a quest'ultimo -avvedutosi dell'errore dichiarativo - debba rimaner impedito di correggere le proprie omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile; -qualora affetta da errore del contribuente, quindi, la dichiarazione catastale è sempre emendabile e ritrattabile, posto, poi, che se la dichiarazione catastale risultasse insuscettibile di correzioni nel corso del tempo finirebbe per cristallizzare una imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. (v., sul principio di capacità contributiva in materia catastale, anche Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249); - se, quindi, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all'UTE, quando la situazione di fatto o di diritto, oggetto di dichiarazione, non sia veritiera, non viene (qui) in considerazione il potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria che (così come nel diritto amministrativo generale) costituisce «un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente», così che "Il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso» (così Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181; v, altresì, Cass., 26 giugno 2020, n. 12799; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594). 4. –Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di ogni fondamento in quanto doveva ritenersi improponibile (v. Cass. Sez. U., 23 dicembre 2009, n. 27209) il motivo del ricorso introduttivo che, come detto, - recando contestazione del valore attribuito alle unità immobiliari oggetto di tassazione, - aveva riguardo all’attribuzione, ed alla misura, della rendita catastale, atteso che il ricorso veniva, così, proposto in difetto del suo medium, -costituito da un atto suscettibile di impugnazione, - e, nello specifico, in difetto di ogni istanza di variazione della rendita catastale, - che, come detto, il contribuente deve ritenersi legittimato a proporre in ragione della emendabilità della originaria dichiarazione, - cui potesse quindi utilmente raccordarsi un conseguente provvedimento dell’amministrazione (ovvero il consolidamento della proposta formulata con la dichiarazione Docfa). Come ben rilevato dal giudice del gravame, venendo, nella fattispecie, in considerazione l’ICI recuperata a tassazione sulla base imponibile costituita dalla rendita catastale (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma2), la contestazione relativa al valore delle unità immobiliari, -valore, peraltro, dalla ricorrente nemmeno esplicitato in relazione ai criteri di determinazione della rendita che sarebbero stati applicati in relazione all’originario classamento delle unità immobiliari (d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 15 e ss., e 28), - alcuna concludenza poteva assumere rispetto alla lite contestata, involgendo detta contestazione un fatto estraneo alla fattispecie costitutiva del potere esercitato dall’ente impositore. Risultando la determinazione del tributo correlata alla rendita catastale in atti, alla contestazione della contribuente non poteva correlarsi alcun effetto utile atteso che il valore oggetto di contestazione non involgeva un giudizio di determinazione della rendita catastale né i connessi poteri determinativi della rendita (cui, come detto, l’Ente locale è estraneo; v. Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275). Né il dedotto motivo di appello avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una domanda nuova, atteso che, così censurando la decisione di prime cure, l’Ente impositore non ha fatto altro che ribadire la causa petendi esposta con l’avviso di accertamento che, come rilevato dal giudice del gravame, aveva quantificato il tributo in relazione alla rendita catastale in atti. 5. – L ’infondatezza del secondo motivo si correla, poi, alla stessa evidenza delle censure che ne formano oggetto, l’evocato art. 39 del rito tributario implicando la contemporanea pendenza di distinti giudizi (pregiudicante e pregiudicato) e non anche di un procedimento amministrativo (quello cd. docfa) in tesi volto alla correzione di (non meglio precisati) errori di determinazione di una rendita catastale in atti. Laddove, va rimarcato, le variazioni catastali conseguenti alla dichiarazioni dello stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevata l’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033). 6. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M La Corte - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei p