CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 19107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 22 novembre 2024, relativo al procedimento n. 28301/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta riportato: «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», laddove i ricorrenti sono due, come da sentenza n. 1416/2024, che correttamente riporta nel dispositivo «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»; -che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 22 novembre 2024 nel senso che la disposizione «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali» deve sostituirsi con quella «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»; P.Q.M. dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 22 novembre 2024, relativamente al procedimento n. 28301/2024, nel senso che ove leggesi «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali» leggasi «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali». Così deciso, il 7 marz