Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43768/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 12/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecce.

Deducono:

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 4, cod.pen. e alle ipotesi descritte al n. 1 del c.3 dello stesso articolo; vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 132, cod.pen..

1.2. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma primo, cod.pen., e in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria.

2. Ciò premesso:

2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di correlazione con la sentenza impugnata, là dove si duole dell'applicazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., là dove, invece, la Corte di appello ha eliso la portata sanzionatoria delle aggravanti, applicando la pena prevista dall'art. 628, comma primo, cod.pen. (per come si evince dalla misura della pena base) in virtù della ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti.

La mancanza di correlazione porta alla inammissibilità per aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) Mesaros è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello e affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione.

2.2. I restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quelli del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità.

Le doglianze da loro articolate, infatti, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 12/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecce. Deducono: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 4, cod.pen. e alle ipotesi descritte al n. 1 del c.3 dello stesso articolo; vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 132, cod.pen.. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma primo, cod.pen., e in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria. 2. Ciò premesso: 2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di correlazione con la sentenza impugnata, là dove si duole dell'applicazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., là dove, invece, la Corte di appello ha eliso la portata sanzionatoria delle aggravanti, applicando la pena prevista dall'art. 628, comma primo, cod.pen. (per come si evince dalla misura della pena base) in virtù della ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti. La mancanza di correlazione porta alla inammissibilità per aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) Mesaros è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello e affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione. 2.2. I restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quelli del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. Le doglianze da loro articolate, infatti, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 43768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris