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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13957/2026

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di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;Rilevato che la Corte di appello di Milano - con il provvedimento indicato in epigrafe - harevocato la sospensione condizionale della pena, che era stato accordato ad [OSCURATO:PERSONA] sentenza della stessa Corte del 18/06/2024, divenuta irrevocabile il 27/11/2024, per nonavere l’imputata adempiuto agli obblighi ai quali tale beneficio era condizionato – ossia ilpagamento della somma di euro diecimila, liquidata a titolo di provvisionale, in favore dellaparte civile – entro il termine di sei mesi assegnatole;Rilevato che la condannata, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge, nonché contraddittorietà,manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo della ritenuta incompatibilità, tra ilprofitto pregresso e l’attuale indigenza, oltre che per manifesta illogicità e travisamento deldato probatorio temporale ed economico;[OSCURATO:PERSONA] che la difesa auspica una mera rivalutazione degli elementi già valutati dal giudicedell’esecuzione, riprendendo profili di censura già disattesi con argomentazione coerente edettagliata, oltre ad enunciare inesistenti vizi motivazionali (la Corte territoriale, in particolare,si è già ampiamente confrontata con le deduzioni difensive, tanto inerenti alla asseritaimpossibilità ad adempiere, quanto attinenti alla risalente collocazione temporale delprofitto);[OSCURATO:PERSONA] che - alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso debba esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma allaCassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;Rilevato che la Corte di appello di Milano - con il provvedimento indicato in epigrafe - harevocato la sospensione condizionale della pena, che era stato accordato ad [OSCURATO:PERSONA] sentenza della stessa Corte del 18/06/2024, divenuta irrevocabile il 27/11/2024, per nonavere l’imputata adempiuto agli obblighi ai quali tale beneficio era condizionato – ossia ilpagamento della somma di euro diecimila, liquidata a titolo di provvisionale, in favore dellaparte civile – entro il termine di sei mesi assegnatole;Rilevato che la condannata, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge, nonché contraddittorietà,manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo della ritenuta incompatibilità, tra ilprofitto pregresso e l’attuale indigenza, oltre che per manifesta illogicità e travisamento deldato probatorio temporale ed economico;[OSCURATO:PERSONA] che la difesa auspica una mera rivalutazione degli elementi già valutati dal giudicedell’esecuzione, riprendendo profili di censura già disattesi con argomentazione coerente edettagliata, oltre ad enunciare inesistenti vizi motivazionali (la Corte territoriale, in particolare,si è già ampiamente confrontata con le deduzioni difensive, tanto inerenti alla asseritaimpossibilità ad adempiere, quanto attinenti alla risalente collocazione temporale delprofitto);[OSCURATO:PERSONA] che - alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso debba esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma allaCassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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