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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11287/2026

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e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1501/2020 depositato il14/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 17857/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 11287/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1501/2020 depositato il14/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 17857/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 11287/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele
Decreto Cassazione n. 11287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris