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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00555/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21768/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel cui studio in Roma, via Sistina, n. 121, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente- Avverso il decreto n. 1118/2023 del 24/3/2023 reso dalla Corte d’Appello di Napoli e non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Equa riparazione Rilevato che:

1. Con ricorso depositato il 8 f ebbraio 2023, N az z areno Maio propose opposizione avverso il decreto del 9 gennaio 2023, col quale il consigliere designato dal Presidente della Corte d'Appello aveva rigettato il ricorso, dallo stesso presentato il 22 dicembre 2022, onde ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare aperta con sentenzan. 86 del 5 dicembre 2014 del Tribunale di Benevento (dichiarativa del fallimento della Domenico R usso e figli I ndustria del L egno s.p.a. e ancora pendente alla data del 10 dicembre 2022), al cui passivo era stato ammesso per l'importo di € 617,24.

Con decreton. 1118/2023 del 24 m arzo 2023, la C orte d' A ppello di Napoli, nella resistenza dal Ministero d ella Giustizia, rigett ò l'opposizione, sostenendo che, alla lucedell’art. 2, comma 2- bis , legge n. 89 del 2001, la durata della procedura concorsuale andasse considerata sempre ragionevole se contenuta nel limite di sei anni e non necessariamente irragionevole in caso di superamento di tale termine, che il giudice designato aveva evidenziato la particolare complessità della proceduraesaminata , stanti l'elevato numero di creditori, l’entità del passivo di oltre 15 milioni di euro e la difficoltà di liquidazione dell'attivo, essendo stato il fallimento dichiarato in seguito alla risoluzione exart. 186 L.F. dal concordato preventivo, e che il termine andava fatto decorrere dall'approvazione dello s tato passivo e non dalla presentazione della domanda di ammissione, essendo la procedura fallimentare articolata in più sub-procedimenti, il primo finalizzato alla formazione dello stato passivo e il successivo all'attività più strettamente esecutiva, per ciascuno dei quali poteva essere chiesto l'equo indennizzo.

2. Contro il predetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] z areno propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria.

Il Ministero della Giustiziaresiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 6 CEDU e 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto non irragionevole la durata della procedura fallimentare, benché dalle date dell’insinuazione al passivo del 15/4/2015 e di ammissione al passivo del 13/10/2015 alla data di deposito del ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001, avvenuta il 22/12/2022, fossero trascorsi rispettivamente sette anni, otto mesi e 7 giorni e sette anni, due mesi e nove giorni, benché l’art. 2, comma 2-bis, della predetta legge preveda che la procedura concorsuale si debba concludere in sei anni, incluso il periodo necessario per la definizione dei procedimenti connessi al fallimento, così ponendosi in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA], cui è correlata la legge n. 89 del 2001, così come interpretata dalla Corte Edu.

2. Il motivo è fondato.

In tema di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è ilsuperamento del termine previsto dalla legge, sicché, a fronte del chiaro dettato normativo, è conseguentemente irrilevant e , ove dettotermine sia stato rispettato , il grado di complessità del giudizio, mentre qualora detto termine sia superato, il diritto all'equo indennizzo si configura indipendentemente dalla suddetta circostanz a (in termini Cass., Sez. 6 - 2, 6/12/2021, n. 38471) Orbene, l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 - applicabile alla fattispecie –prevede per le procedure fallimentari la durata di sei anni, allorché sancisce che “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.

Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione.

Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che qui si intende ribadire, secondo cui il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazioneal passivo , instaurandosi soltanto con essa il rapporto processuale (Cass., Sez. 2, 5/1/2024, n. 324) , senza che rilevi il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, essendo il creditore ad esso estraneo (Cass., Sez. 1, 10/10/2011, n. 20732; Cass., Sez. 6 - 2, 6/7/2016, n. 13819; Cass., Sez. 1, 29/1/2010, n. 2207).

Tale soluzione è stata, peraltro, considerata coerente non soltanto conquanto statuito dall'art. 94 l.fall., a mente del quale il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”, ma anche con “le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass., Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982; Cass. , Sez. 6 - 1, 7/6/2012, n. 9254; Cass. , Sez. 6 - 5, 30/5/2012, n. 8668)”, sicché, “per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio”, senza che rilevi,in contrario, quanto statuito da Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7864, secondo cui il termine dal quale computare la ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva, apparendo le relative statuizioni non correlate ai motivi e al decisum e costituendo perciò obiter dicta , privi, dunque, del valore di precedente di questa Corte (vedi sul punto Cass., Sez. 2, 5/1/2024, n. 324 cit.).

Né rilevano i pregressi arresti di questa Corte , che hanno considerato ragionevole la durata di sette anni di una procedura fallimentare (vedi Cass., 6-1, 7/6/2012, n. 9254), siccome formatisi nell’ambito di fattispecie non soggette alle norme del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili soltanto ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (art. 55, comma 2, del detto d.l.), e dunque dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Cass., Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982).

Alla stregua dei principi sopra enunciati, appare allora evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, allorché, valorizzando la complessità della vicenda concorsuale, l’elevato numero dei creditori e l’entità del passivo, hanno ritenuto non irragionevole la durata di oltre sette anni della procedura esaminata, ponendosi detta statuizione in contrasto col chiaro dettato normativo nei terminisopra riferiti.

Ne consegue la fondatezza della censura.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoe cassa i l decreto impugnat o, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21768/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel cui studio in Roma, via Sistina, n. 121, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente- Avverso il decreto n. 1118/2023 del 24/3/2023 reso dalla Corte d’Appello di Napoli e non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Equa riparazione Rilevato che: 1. Con ricorso depositato il 8 f ebbraio 2023, N az z areno Maio propose opposizione avverso il decreto del 9 gennaio 2023, col quale il consigliere designato dal Presidente della Corte d'Appello aveva rigettato il ricorso, dallo stesso presentato il 22 dicembre 2022, onde ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare aperta con sentenzan. 86 del 5 dicembre 2014 del Tribunale di Benevento (dichiarativa del fallimento della Domenico R usso e figli I ndustria del L egno s.p.a. e ancora pendente alla data del 10 dicembre 2022), al cui passivo era stato ammesso per l'importo di € 617,24. Con decreton. 1118/2023 del 24 m arzo 2023, la C orte d' A ppello di Napoli, nella resistenza dal Ministero d ella Giustizia, rigett ò l'opposizione, sostenendo che, alla lucedell’art. 2, comma 2- bis , legge n. 89 del 2001, la durata della procedura concorsuale andasse considerata sempre ragionevole se contenuta nel limite di sei anni e non necessariamente irragionevole in caso di superamento di tale termine, che il giudice designato aveva evidenziato la particolare complessità della proceduraesaminata , stanti l'elevato numero di creditori, l’entità del passivo di oltre 15 milioni di euro e la difficoltà di liquidazione dell'attivo, essendo stato il fallimento dichiarato in seguito alla risoluzione exart. 186 L.F. dal concordato preventivo, e che il termine andava fatto decorrere dall'approvazione dello s tato passivo e non dalla presentazione della domanda di ammissione, essendo la procedura fallimentare articolata in più sub-procedimenti, il primo finalizzato alla formazione dello stato passivo e il successivo all'attività più strettamente esecutiva, per ciascuno dei quali poteva essere chiesto l'equo indennizzo. 2. Contro il predetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] z areno propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Ministero della Giustiziaresiste con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 6 CEDU e 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto non irragionevole la durata della procedura fallimentare, benché dalle date dell’insinuazione al passivo del 15/4/2015 e di ammissione al passivo del 13/10/2015 alla data di deposito del ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001, avvenuta il 22/12/2022, fossero trascorsi rispettivamente sette anni, otto mesi e 7 giorni e sette anni, due mesi e nove giorni, benché l’art. 2, comma 2-bis, della predetta legge preveda che la procedura concorsuale si debba concludere in sei anni, incluso il periodo necessario per la definizione dei procedimenti connessi al fallimento, così ponendosi in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA], cui è correlata la legge n. 89 del 2001, così come interpretata dalla Corte Edu. 2. Il motivo è fondato. In tema di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è ilsuperamento del termine previsto dalla legge, sicché, a fronte del chiaro dettato normativo, è conseguentemente irrilevant e , ove dettotermine sia stato rispettato , il grado di complessità del giudizio, mentre qualora detto termine sia superato, il diritto all'equo indennizzo si configura indipendentemente dalla suddetta circostanz a (in termini Cass., Sez. 6 - 2, 6/12/2021, n. 38471) Orbene, l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 - applicabile alla fattispecie –prevede per le procedure fallimentari la durata di sei anni, allorché sancisce che “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che qui si intende ribadire, secondo cui il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazioneal passivo , instaurandosi soltanto con essa il rapporto processuale (Cass., Sez. 2, 5/1/2024, n. 324) , senza che rilevi il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, essendo il creditore ad esso estraneo (Cass., Sez. 1, 10/10/2011, n. 20732; Cass., Sez. 6 - 2, 6/7/2016, n. 13819; Cass., Sez. 1, 29/1/2010, n. 2207). Tale soluzione è stata, peraltro, considerata coerente non soltanto conquanto statuito dall'art. 94 l.fall., a mente del quale il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”, ma anche con “le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass., Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982; Cass. , Sez. 6 - 1, 7/6/2012, n. 9254; Cass. , Sez. 6 - 5, 30/5/2012, n. 8668)”, sicché, “per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio”, senza che rilevi,in contrario, quanto statuito da Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7864, secondo cui il termine dal quale computare la ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva, apparendo le relative statuizioni non correlate ai motivi e al decisum e costituendo perciò obiter dicta , privi, dunque, del valore di precedente di questa Corte (vedi sul punto Cass., Sez. 2, 5/1/2024, n. 324 cit.). Né rilevano i pregressi arresti di questa Corte , che hanno considerato ragionevole la durata di sette anni di una procedura fallimentare (vedi Cass., 6-1, 7/6/2012, n. 9254), siccome formatisi nell’ambito di fattispecie non soggette alle norme del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili soltanto ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (art. 55, comma 2, del detto d.l.), e dunque dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Cass., Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982). Alla stregua dei principi sopra enunciati, appare allora evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, allorché, valorizzando la complessità della vicenda concorsuale, l’elevato numero dei creditori e l’entità del passivo, hanno ritenuto non irragionevole la durata di oltre sette anni della procedura esaminata, ponendosi detta statuizione in contrasto col chiaro dettato normativo nei terminisopra riferiti. Ne consegue la fondatezza della censura. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoe cassa i l decreto impugnat o, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, an
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