CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 31338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore in via del Viminale n. 38 in Roma; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate e A genzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] , quest’ultima successore ex lege di Equitalia S ervizi di [OSCURATO:SOCIETA].,già incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati ope legis; –controricorrenti – Oggetto: Notifica diretta a mezzo posta consegna al portiere-art. 26 D.P.R.602/1973- Preavviso di fermo- inammissibilità eccezione di prescrizione del credito tributario- avverso la sentenza n. 5017, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazioil [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata il 31.08.2017; ascoltata la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 4 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso il preavviso di fermo dell’autovetturatargata DG776M2, notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 5 ottobre 2012, dolendosi della mancata ricezione della notifica della cartella di pagamento a base del preavviso e della p rescrizione del credito dell’Agenzia delle Entrate,relativo ad IRPEF ed altro per gli anni 2005 e 2006,alla data della notifica della cartella di pagamento . 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso ritenendo che non vi fosse obbligo di comunicazione dell’avvenuta consegna della raccomandata al portiere e, quanto alla prescrizione, che la notifica della cartella avvenuta nell’anno 2012 determinasse la cristallizzazione della pretesa creditoria ed inibisse la successiva impugnazione. 3. La contribuente proponeva appello censurando la decisione del giudice di primo grado, che non si sarebbe avvedut o della difformità tra la data di ricevimento del plico raccomandato e quella della spedizione, nonché del fatto che la sottoscrizione nella casella riservata al portiere consistesse in uno « scarabocchio » ; inoltre, sosteneva l’inesistenza della notifica, per non essere stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica, ed infine rilevava l ’avvenuta prescrizione,maturata già prima della notifica della cartella esattoriale. 4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello, ritenendo rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 602/1973, non essendo necessaria la raccomandata informativadopo la consegna del plico al portiere, ed interrotta la prescrizione mediante la predetta notifica nel 2012, in assenza di impugnazione della cartella. 5. La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] resistono mediante unico controricorso. Motivi della decisione 1.In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso, sollevata dalle controricorrenti, per genericità e difetto di specificità. 1.1. L’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., va interpretato alla luce della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite , del 18/3/2022 , n. 8950, e cioè in modo non eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non traducendosi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; non vi è, dunque, un obbligo di integrale trascrizione degli atti, bensì lanecessità di una puntuale indicazione del contenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent. Succi ed al tri c. Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisito formale incida negativamente sulla sostanza del diritto conteso), dovendo ritenersi assicurata la compatibilità del principiodi autosufficienza con quello di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un eccessivo formalismo; di conseguenza, non è possibile muovere censure ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali l’atto introduttivo si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, con il riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. sez.1, del 19/04/2022, n. 12481). Nell’ottica del superamento di meri formalismi, dunque, la lettura complessiva dei motivi di ricorso, separatamente proposti, così come articolati dalla contribuente al fine di sostenere la violazione o la falsa applicazione della legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., consente di individuare le norme di legge che si assumono violate, gli atti ed i documenti ai quali vi è un puntuale riferimento, nonché le ragioni sottese alla denunciata censura, laddove si ponga particolare attenzione alle argomentazioni esposte ad illustrazione delle censure in rubrica, consentendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato con riferimento al vizio rilevato, e, prima ancora, garantendo il rispetto delle regole processuali. L’eccezione di inammissibilità va, dunque, disattesa. 2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., la contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme concernenti la notifica degli atti fiscali e tributari. Al D.P.R. 602/1973 e al D.P.R. 600/1973 anziché alla Legge 890/1982». La contribuente contesta la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio nella parte in cui ha ritenuto la regolarità della notifica della cartella avvenuta secondo le disposizioni del D.P.R. 602/1973,ritenute prevalenti rispetto alle previsioni della L. 890/1982, rilevando che quando vi è la consegna del plico raccomandato al portiere anche da parte dell’Ufficiale postale sussiste, in ogni caso , l’obbligo della comunicazione prevista dalla L. 890/1982 e dall’art. 36, comma 2 quater,della L. 31/2008, di conversione del D.L. 248/2007. In assenza della lettera raccomandata di avviso, la notificazione è , dunque, da ritenersiinesistente. 2.1. Il primo motivo è infondato. Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 602/1973, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del 13/07/2017, n. 17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario di notificazione effettuata). T ale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ( Cass. sez. VI - V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez. V, 28/5/2020, n. 10131, Cass. sez. V, 11/4/2024, n.9866, Cass.sez. V, 3/10/2025, n. 26653). Giova anche osservare che lo stesso art. 14 della L. 890/1982 menzionata dalla ricorrente fa salvo il disposto dell’art. 26 D.P.R. 602/1973, che prevede espressamente al primo comma che la notifica possa essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso , la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate nel secondo comma o, per quanto qui di interesse, dal portiere dello stabile ove è ubicata l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica(con specifico riguardo all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere si veda il D.M. comunicazione del 9 aprile 2001 art.39), e la specialità del procedimento di notifica ai sensi dell’art.26 esclude che sia necessario il rispettodella disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. Il richiamo, anch’esso contenuto nel medesimo art. 14 della L. 890/1982, al disposto di cui all’art. 60 D.P.R. 600/1973 non risulta dirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo al tempo stesso anche il disposto dell’art. 26 D.P.R. 600/1973, sia perché la specialità della notificazione eseguita secondo quest’ultima previsionee, quindi, in via diretta e con le sole formalità previste in tal caso , si coglie nella previsione dell’ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alle disposizioni dell’art. 60 D.P.R. 600/193 soltanto per quanto non regolato dallo stesso art. 26. Le modalità di notifica mediante consegna al portiere sono invece espressamente previste dall’art. 26, comma 1 ultima parte, D.P.R. 602/1973 e non prevedono l’ulteriore adempimento della comunicazione come invece ritenuto dalla ricorrente. In definitiva,può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento in via diretta non occorre l’ invio di una seconda raccomandata(Cass. Sez. 6 - 5, 13/06/2016, n. 12083 , Cass. Sez. 6 - 5, 10/4/2019. N. 10037). Da quanto premesso , consegue che , nel caso di specie, la notificazione dell’atto tributario eseguita in via diretta dal concessionario -mediante ufficio postale-, che ha consegnato il plico contenente l’atto tributario al portiere dello stabile di residenza/domicilio della destinataria, deve ritenersi validamente eseguita a norma dell’art. 26, primo comma , D.P.R. 602/1973 , non essendo necessario l'invio della raccomandata informativa, né, con ogni evidenza, la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica. 3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme concernenti la prescrizione, l’ omessa applicazione dell’art. 20 del D.lgs. n. 472/1997 ovvero dell’art. 2948 e 2943 del cod. civ.. Secondo la prospettazione difensiva, la pretesa creditoria dell’Agenzia, riguardante IRPEF ed altro per l’anno 2005, alla data di redazione e, più correttamente, di asserita notifica della cartella di pagamento (nel 2012) aveva esaurito le sue potenzialità esecutive o, più precisamente, non era più esercitabile l’azione di recupero (la prescrizione era dunque compiuta al massimo al 31 dicembre 2011 trattandosi di Irpef dell’anno 2005, da iscriversi al più nella dichiarazione dei redditi 2006). La cartella di pagamento notificata nel 2012 era intervenuta a prescrizione già maturata. Inoltre, la cartella di pagamento non è mai stata prodotta nei giudizi dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA],per cui l’atto deve considerarsi inesistente, non potendo la ricevuta postale relativa alla notifica sostituire il documento stesso. 3.1.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, come ritenuto nella disamina del precedente motivo di ricorso, il contribuente non può più impugnare l'atto successivo - e cioè il preavviso di fermo- lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo; qualsivoglia eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri,di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Il preavviso di fermo, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, D.lgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (Cass. sez.V, 29/11/2021, n. 37259); l’eccezione di prescrizione del credito tributario, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta nel termine d’impugnazione della cartella notificata nel 2012, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 546/1992. 4. Il ricorso va, dunque,rigettato. 5. Le spese devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo. 6. Sussistono i presuppostiprocessuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto. La Corte di cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 a titolo di compenso, oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della