CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, al viale Parioli n. 43 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4929, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.9.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Debiti tributari della società - Estinzione - Pagamento richiesto all’ ex liquidatore -Conseguenze. 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di attività di indagine eseguita dalla Polizia Tributaria, emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] gli avvisi di accertamento n. TMB033I00898/2010 (Ires, Iva ed Irap, anno 2005), n. TMB033I00110/2011 (Ires, Iva ed Irap, anno 2006) e n. TMB03CR04225/2012 (Ires, Iva ed Irap, anno 2007), per un importo complessivo dichiarato di Euro 2.684.584,50. Gli avvisi di accertamento erano notificati nell’anno 2010 a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della società, sebbene estinta e cancellata dal registro delle imprese già il 20 ottobre 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di (ex) liquidatore della società, proponeva separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando, per quanto ancora di principale interesse, che gli avvisi di accertamento risultavano illegittimi, perché notificati a società estinta e cancellata dal registro delle imprese, oltre a proporre diverse censure circa il merito delle pretese tributarie. La CTP riuniva i ricorsi e li rigettava. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, rinnovando le proprie critiche. La CTR rilevava l’illegittimità della notificazione degli atti impositivi, perché recapitati a società estinta e, osservato pure che nessuna pretesa tributaria era stata avanzata nei confronti dell’ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale, accoglieva il ricorso, riformava la decisione dei primi giudici ed annullava gli avvisi di accertamento. 4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure riproposto le proprie censure avverso il merito della pretesa tributaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2495 cod. civ., in combinato con l’art. 28, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 175 del 2014, in cui è incorso il giudice dell’appello, per aver ritenuto l’invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento indirizzati a società estinta, senza tener conto dell’indicata normativa sopravvenuta. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta la decisione adottata dalla CTR, per aver ritenuto l’invalidità della notificazione degli atti impositivi alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore, quando la società era ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese, per non avere il giudice dell’appello tenuto conto della modifica normativa introdotta dall’ art. 28, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 175 del 2014. 2.1. Le disposizioni invocate prevedono: “- 4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. - 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»; b) al comma terzo è aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.»”. 2.2. Il contribuente oppone, però, che la normativa in questione non è suscettibile di applicazione al caso di specie, perché entrata in vigore anni dopo la notificazione degli avvisi di accertamento per cui è causa. Replica l’Amministrazione finanziaria che alle disposizioni richiamate non deve attribuirsi natura sostanziale, ragionper cui esse sortiscono efficacia retroattiva. 3. Questa Corte ha già avuto occasione di occuparsi della questione di diritto oggetto di contestazione, e si è formato un orientamento interpretativo consolidato, che appare condivisibile e si ritiene pertanto di confermare. Si è infatti statuito che “il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva. (La S.C., applicando il principio, ha affermato l'invalidità dell'avviso di accertamento notificato a società volontariamente cancellatasi dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, sebbene l'Amministrazione finanziaria avesse notificato invito a rendere giustificazioni in data antecedente)”, Cass. sez. VI-5, 21.2.2020, n. 4536 (conf. Cass. sez. V, 2.4.2015, n. 6743). Il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 3.1. Completezza suggerisce di ricordare, ancora, che a [OSCURATO:PERSONA], pacificamente ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA], l’Agenzia delle Entrate ha notificato esclusivamente gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, mentre non ha notificato al contribuente alcun atto impositivo a titolo personale, come accertato dalla CTR con affermazione rimasta incontestata. 4. Le spese del giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e la condanna al pagamento in favore del costituito controricorrente delle spese di lite, che liquida i