CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 37222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.HU Liou ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui proposta. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto i Carabinieri in data 30 gennaio 2019 tentarono la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della pena di mesi sei di reclusione, inflittagli per il reato di cui all'art. 451 cod. pen., senza trovarlo a casa. Nell'arco di soli due giorni emisero un verbale di vane ricerche che trasmisero alla Procura di Prato, che emanò, nel maggio 2019, un decreto di irreperibilità illegittimo perché il ricorrente si era solo recato in Cina per un breve periodo, per andare a trovare i suoi genitori. L'ordine di carcerazione n. 488 del 2018 divenne così esecutivo senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza. HU Liou rientrò in Italia a fine febbraio 2019 e, ai primi di agosto 2019, del tutto ignaro che su di lui pendesse un ordine di carcerazione esecutivo e mai notificato correttamente, andò in ferie a Venezia, dove venne arrestato. Egli non ha mai avuto dunque la possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione. Il difensore presentò al magistrato di sorveglianza di Venezia la richiesta di una misura alternativa al carcere, indicando l'abitazione dove viveva con la famiglia da ben 4 anni e i Carabinieri questa volta, a distanza di pochi mesi dal primo tentativo di notifica, accertarono che in effetti il ricorrente abitava in via Pascoli n. 12, a Montemurlo, con i familiari. Egli inoltre non aveva carichi pendenti, onde il magistrato di sorveglianza di Venezia, con il parere positivo della Procura generale, concesse la detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] dunque rimase in detenzione domiciliare fino al 12 dicembre allorquando il giudice dell'esecuzione di Prato, sollecitato dal difensore, dichiarò nullo il decreto di irreperibilità emesso dalla Procura di Prato in relazione all'ordine di esecuzione n. 488 del 2018, disponendo l'immediata liberazione del detenuto. È stato dunque violato il diritto del ricorrente di ricevere una regolare notifica dell'ordine di carcerazione, che poteva essere anche notificato ai suoi familiari conviventi, che si trovavano presso l'abitazione. Poiché HU Liou aveva una casa, non sarebbe mai finito in carcere, come ha dimostrato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Venezia. Avendo anche il lavoro, il ricorrente avrebbe evitato la detenzione domiciliare. Egli quindi aveva diritto di chiedere la misura alternativa al carcere. Dunque non si tratta di un ritardo nella sospensione dell'esecuzione della pena, come illogicamente ritenuto dal giudice a quo, poiché il decreto di irreperibilità è irrituale. Così come la Corte ha ritenuto che non fosse stato provato che il ricorrente fosse nelle condizioni di essere effettivamente ammesso a una misura alternativa alla detenzione carceraria in modo incongruo, poiché lo stesso giudice a quo ha esplicitamente riconosciuto che il ricorrente aveva ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Venezia, in data 30 agosto 2021, la detenzione domiciliare, sulla base della constatazione che in effetti il ricorrente e la sua famiglia abitavano in quella casa dall'anno 2015, come risultava dal certificato storico di residenza e dalle indagini dei Carabinieri. Inoltre la presentazione della domanda in Procura avrebbe comportato già da subito la sospensione dell'esecuzione e il ricorrente, prima della fissazione dell'udienza davanti al tribunale, avrebbe avuto tutto il tempo, da uomo libero e munito di documenti, di trovare un'idonea occupazione che gli avrebbe evitato non solo il carcere ma anche la detenzione domiciliare. 3. Nella sua requisitoria, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] venne tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Prato per l'esecuzione di una condanna a mesi sei di reclusione, disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 1° marzo 2017. L'ordine di esecuzione in esame era stato emesso previa dichiarazione di irreperibilità dello HU in sede di notifica del precedente ordine di esecuzione con sospensione, in quanto i Carabinieri avevano inoltrato al pubblico ministero verbale di vane ricerche, datato 30 gennaio 2019, nel quale davano atto di avere inutilmente tentato più volte di notificare l'atto nella residenza dell'imputato, mai rintracciato. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Prato dichiarò però la nullità del decreto di irreperibilità del condannato emesso dalla Procura della Repubblica di Prato, in data 14 maggio 2019, in relazione alla notifica dell'ordine di esecuzione, di cui venne sospesa l'esecutività, con immediata liberazione del condannato. Assume tuttavia il giudice a quo che l'ordine di esecuzione non era illegittimo poiché era fondato su una sentenza di condanna a pena detentiva definitiva da eseguire e che, nel caso in esame, è da ravvisarsi soltanto un ritardo, cagionato dall'erronea dichiarazione di irreperibilità, nella sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente disposta, poiché anche l'applicazione di misure alternative alla detenzione costituisce esecuzione della pena. Questo ritardo non determina ingiustizia della detenzione e pertanto non costituisce titolo per ottenere la riparazione richiesta.2. Tale assunto è erroneo. Effettivamente si è chiarito, in giurisprudenza, che la tardiva sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente disposta non determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino all'adozione del provvedimento di sospensione e pertanto non costituisce titolo per la domanda di riparazione (Sez. 1, n.28818 del 13/06/2018, Rv. 273300 - 01; in senso conforme Cass., n. 42903 del 2002, Rv. 223070 - 01; Cass., n 7091 del 2009, Rv. 242870 - 01). Ma occorre, per l'appunto, che l'esecuzione della pena sia stata legittimamente disposta. Nel caso in esame, invece, l'esecuzione della pena in forma intramurale è stata illegittimamente disposta in forza del decreto di irreperibilità dichiarato nullo. Non può dunque sostenersi che nella sequenza procedinnentale in esame sia ravvisabile soltanto un ritardo nella sospensione dell'esecuzione della pena perché invece si è trattato dell'emanazione di un ordine di esecuzione della pena con modalità intramurale illegittima. Né ha rilievo che a fondamento dell'ordine di esecuzione vi fosse una sentenza di condanna a pena detentiva definitiva, da eseguire, perché l'ordine di esecuzione è illegittimo non soltanto quando manca un titolo esecutivo ma anche quando l'esecuzione è disposta mediante carcerazione anziché mediante misure alternative alla detenzione. E la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione radica il diritto all'equa riparazione, come stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 310 del 25 luglio 1996. Né può annettersi validità in senso contrario all'asserto formulato dal giudice a quo secondo cui anche l'applicazione di misure alternative alla detenzione costituisce esecuzione della pena, essendo di tutta evidenza che la modalità carceraria è più gravosa per il condannato rispetto alla sottoposizione a misure alternative alla detenzione. Non può neanche attribuirsi rilievo all'ulteriore considerazione formulata dalla Corte d'appello secondo cui non sarebbe dimostrato che lo Hu fosse nelle condizioni di essere effettivamente ammesso, in fase esecutiva, ad una misura alternativa che non ne comportasse alcuna detenzione né in carcere né domiciliare. E',infatti, incontroverso che al ricorrente sia stata concessa, con provvedimento del magistrato di sorveglianza di Venezia, la detenzione domiciliare, modalità di esecuzione certamente meno afflittiva del carcere. Ove dunque si fosse proceduto con modalità di notifica rituali e non fosse stato erroneamente redatto il verbale di vane ricerche in esame, con conseguente emissione del decreto di irreperibilità illegittimo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto chiedere una misura alternativa alla detenzione, come espressamente stabilito dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., così ottenendo la detenzione domiciliare ab origine ed evitando la sottoposizione al regime carcerario. Viceversa l'irritualità della procedura di notificazione esperita, con emissione del decreto di irreperibilità illegittimo - e infatti poi dichiarato nullo - ha comportato l'incanalarsi del procedimento di esecuzione verso la modalità intramurale, con conseguente ingiusta detenzione. Si impone, pertanto, nel caso in disamina, un pronunciamento rescindente. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze. PQM Annulla l'ordin