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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04027/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Rilevato che la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione non avendo il difensore depositato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio d'appello.

Osservato che la difesa, con l'unico motivo, ha sottolineato che non doveva ritenersi necessario il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio poiché l'imputato aveva presenziato anche all'ultima udienza del giudizio e quindi alla emissione della sentenza.

Il motivo è manifestamente infondato posto che l'art. 581 comma 1 ter cod. pen. pone l'obbligo del deposito contestuale all'atto di appello dell'elezione di domicilio, non facendo alcuna distinzione tra imputato presente o assente al momento della lettura del dispositivo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione non avendo il difensore depositato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio d'appello. Osservato che la difesa, con l'unico motivo, ha sottolineato che non doveva ritenersi necessario il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio poiché l'imputato aveva presenziato anche all'ultima udienza del giudizio e quindi alla emissione della sentenza. Il motivo è manifestamente infondato posto che l'art. 581 comma 1 ter cod. pen. pone l'obbligo del deposito contestuale all'atto di appello dell'elezione di domicilio, non facendo alcuna distinzione tra imputato presente o assente al momento della lettura del dispositivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 04027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris