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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30774/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori degli imputati che si sono richiamati ai rispettivi ricorsi.

Per il Comune di Napoli, parte civile costituita in persona del Sindaco pro-tempore, il difensore ha fatto pervenire memoria con cui chiede la conferma della sentenza nonché nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 luglio 2021, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l'Udienza Preliminare di Napoli del 24 gennaio 2019.

In particolare, nei confronti degli odierni ricorrenti la detta sentenza: - ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ha applicato a favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla contestata recidiva e riducendo la pena in quattro anni di reclusione e C 2.800,00 di multa, revocando altresì l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo con quella temporanea per anni cinque; - ha ritenuto a favore di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione esterna con altra sentenza della stessa Corte emessa il 19 giugno 2019, rideterminando la pena in nove anni e otto mesi di reclusione ed C13.000,00 di multa. 1.2 Le difese dei quattro imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sulla insussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'Appello di Napoli del 16 luglio 2018. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 bis , comma 3, 62 bis, 69, 81 132 e 133 cod. pen..

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e), lamentava la mancanza, l'arbitrarietà e la manifesta incoerenza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, della continuazione e della pena. 1.5 Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sulla insussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'Appello di Napoli del 16 luglio 1.6 Infine, [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.81 e 62 bis cod. pen., si richiamava espressamente a quanto dedotto nei motivi di appello e rigettato dalla Corte territoriale, ribadendo la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti attualmente giudicati e quelli oggetto della sentenza della stessa Corte del 9 luglio 2020.

Indicava l'errore della sentenza impugnata nell'aver ritenuto il titolo predetto non ancora irrevocabile, circostanza smentita dalla copia prodotta in atti nonché dall'inclusione della detta sentenza in un provvedimento di esecuzione della Procura Generale di Napoli.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione in violazione dell'art.606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. poiché la Corte di Appello di Napoli, seppur in presenza di una rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quelli sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione dell'art.81 cod. pen., non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuati generiche, a causa della ritenuta 'corposa biografia criminale' dell'imputato.

2. Con memoria inviata per mali il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati da Buonerba e da Rubino e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Per i primi due ricorrenti, viene sottolineato che la sentenza d'appello fornisce adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui l'episodio in contestazione non possa essere sussunto ed avvinto da un unico disegno criminoso promanante ed originato dalla iniziale deliberazione criminosa che ha dato avvio alla compagine criminale giovanile della quale i due imputati facevano parte.

In relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mancato riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche il Procuratore Generale evidenzia quanto segue: per il primo aspetto, oltre alla mancata documentazione della irrevocabilità della sentenza da unificare, l'inammissibilità discende dalla genericità delle deduzioni, ripetitive delle già generiche deduzioni che avevano sostanziato l'atto di appello sut tale aspetto.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la inammissibilità deriva, quanto al lamentato diniego delle generiche, dalla adeguatezza della motivazione della Corte d'appello sul punto mentre in relazione alla denegata continuazione, dal mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulla intempestività della domanda.

3. Con mail fatta pervenire il giorno dell'udienza il Comune di Napoli, quale parte civile, costituita in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, ha inviato tre documenti privi di data: nomina del difensore, memoria con conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'identità o quanto meno la similitudine tra i temi trattati nei ricorsi consente di raggruppare le tematiche al fine di formulare alcune considerazioni come premessa.

1.1. Innanzi tutto in relazione alla applicazione della continuazione, invocata da tutti gli imputati, così come per il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate da alcuni di essi, la Corte sottolinea che tanto il giudizio inerente alla sussistenza ed ai contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce il razionale dell'istituto della continuazione, quanto quello sulle condizioni per la circostanza attenuate appartengono alla fase del merito.

Al giudizio di legittimità pertiene solamente la valutazione della correttezza delle motivazioni espresse dal giudice di merito nel concedere o respingere gli istituti di volta in volta evocati.

Sennonché, i motivi proposti dagli imputati tendono invariabilrnente a confondere i due piani, nel tentativo (consapevole o meno) di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità la valutazione delle condizioni di merito al fine di ottenere, nella sostanza, un terzo grado di giudizio.

Infatti, vuoi formulando motivi distinti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) vuoi avanzando un unico motivo (Buonerba e Rubino) ciò che in definitiva gli imputati richiedono è una rivalutazione delle condizioni che avevano portato ad escludere la continuazione nonché (per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]) la applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La formulazione di detti motivi, tuttavia, contrasta con il diritto vivente, secondo il quale il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della d ec i si o n e adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Non sono deducibili, pertanto, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali, nei termini sopra indicati; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attacchino" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, financo la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione.

«Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (fra le tante v.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 nonché, da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, secondo la quale esula «dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali»).

Pertanto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, è inammissibile il "ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

Proprio la presenza di una "doppia conforme" sui punti controversi consente di ricordare un altro principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.. ..Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269078, in motivazione).

Detto principio è pertinente nel caso di specie dove la motivazione del Giudice per le indagini preliminari (quanto meno sul regime delle generiche, non in relazione alla continuazione, attesa la maturazione 'postuma' delle condizioni per la richiesta dell'istituto regolato dall'art.81 cod. pen.) e della Corte d'appello seguono un comune e condiviso percorso logico-giuridico motivazionale.

2. Sulla base dei principi ora esposti, l'esame dei ricorsi è destinato a decretarne l'inammissibilità, vuoi perché formulati sulla basse di motivi non ammissibili, vuoi perché manifestamente infondati, vuoi perché generici, non confrontandosi con la impugnata sentenza. 2.1 Partendo da quelli di Buonerba e di Rubino, del tutto sovrapponibili dal punto di vista concettualmente ma anche, in larga misura, dal punto di vista redazionale, la doglianza si incentra sulla interpretazione dei fatti fornita dalla Corte d'appello.

Si contesta la conclusione cui il giudice di secondo grado perviene laddove esclude la unicità del disegno criminoso tra la costituzione e promozione dell'attività del sodalizio criminoso per occupare il territorio e scalzare un gruppo rivale, da un lato, ed il singolo episodio (una 'stesa' con scorribanda nel territorio di competenza e controllato da 'o Nannone' -al secolo [OSCURATO:PERSONA]).

Si sostiene nei ricorsi (Rubino, pg. 6-7; Buonerba, pg.9) che il fatto singolo è espressione della 'ratio giustificativa della creazione di un nuovo gruppo associato' e non, come ritenuto dalla Corte d'appello, la manifestazione di uno scontro inteso come 'una mera eventualità genericamente messa in conto dall'associazione'.

Osserva questa Corte che la spiegazione prospettata, pur astrattamente plausibile, si pone come una alternativa inidonea a disarticolare la tenuta logica della motivazione posta a base della decisione impugnata.

La quale rimane tuttavia pur sempre la più corretta poiché incentrata sulla natura estemporanea, reattiva, della scorribanda posta in essere dal gruppo di fuoco.

Si è trattato di un episodio che, pur inserendosi in un conflitto permanente tra bande criminali, trova la propria origine sul piano della ideazione e della volizione non già al momento della costituzione del gruppo criminale quanto, lì ed allora, nello specifico antecedente costituito dalla necessità di reagire dmnnediatamente alla provocazione causata dal fatto di sangue commesso dagli appartenenti al clan Sibillo.

Alla luce di quanto osservato, si deve concludere per l'insussistenza tanto della denunciata violazione di legge che del vizio di motivazione non sussistendo alcuna contraddittorietà e tantomeno manifesta illogicità della motivazione.

Quanto al primo profilo trattato nel ricorso Buonerba, inc:entrato sulla contestata inammissibilità della richiesta di applicazione della continuazione, esso deve intendersi assorbito poiché la Corte è entrata nel merito della istanza. 2.2 Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto si risolve in doglianze in parte manifestamente infondate ed in parte non specifiche.

Appare manifestamente infondato il motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giacché la Corte d'appello ha fornito ampia giustificazione della propria decisione negativa, incentrata sulla notevole caratura criminale dell'imputato, desumibile dal ruolo associativo (un factotum si potrebbe dire, seppure solo a livello esecutivo) e dalla disponibilità all'uso di armi nonché dai precedenti penali significativi che connotano un profilo personale inconciliabile con un trattamento ancor più mite di quello già particolarmente benevolo riservatogli dal giudice di merito attraverso l'applicazione del minimo della pena e la applicazione nella misura più estesa della attenuante della collaborazione.

In relazione alla quale la Corte d'appello ha opportunamente e correttamente evidenziato la necessità di evitare, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, una acritica duplicazione che avrebbe effetti di svalutazione della funzione rieducativa della pena e di banalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Si tratta, come si vede, di una motivazione congrua ed ampia, estesa com'è su più pagine.

Una motivazione manifestamente immune dai vizi di legge e di motivazione lamentati dalla difesa dell'imputato.

Per altro profilo la censura di [OSCURATO:PERSONA] è generica.

In relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti oggi giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli di data 26 gennaio 2018, il ricorso non si confronta con i motivi del rigetto, sostanziantisi, come si legge a pg. 45 dell'impugnata sentenza, in un doppio profilo di inammissibilità.

Per tale ragione, il ricorso è aspecifico e va dichiarato inammissibile. 2.3 Infine, anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

Sulla richiesta di annullamento della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui respinge la richiesta di applicazione della continuazione (pg.2 del ricorso) è sufficiente rilevare che il ricorso non soddisfa il necessario standard dell'autosufficienza.

Infatti, allegato ad esso non si trova il documento richiesto dalla Corte d'appello quale presupposto per l'esame della richiesta all'epoca formulata, vale a dire la copia della sentenza introdotta in giudizio per richiedere l'applicazione dell'art.81 c.p., dotata della attestazione del passaggio in giudicato.

La Corte d'appello specificava sul punto che la copia prodotta consentiva di evincere "chiaramente che il passaggio in giudicato riguarda la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre risulta non leggibile se e quando sia divenuta definitiva nei confronti del primo imputato (il [OSCURATO:PERSONA])" oltre che di un altro soggetto.

Al tempo stesso, la Corte precisa che non era risolutivo l'esame del certificato del casellario giudiziale, dove il titolo non risultava annotato.

A fronte di tali considerazioni, che denotano una carenza difensiva di allegazione, si legge nel ricorso che "la sentenza che veniva acclusa da questo difensore già in uno ai motivi di appello era ovviamente passata in giudicato".

Non si dubita di un tanto.

Tuttavia il semplice passaggio in giudicato 'autoaffermato' ma non attestato dalla certificazione di Cancelleria è insufficiente a dimostrare l'irrevocabilità del titolo né può dirsi arbitraria la valutazione della Corte che non ha ritenuto di poter valutare dirimenti i provvedimenti di esecuzione pure prodotti in appello a fronte della mancata annotazione della sentenza nel casellario.

Infine, il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, s'impinge fin al generico giacché non fa che ripetere, senza reale forza persuasiva, quanto allegato in atto di appello ed adeguatamente confutato dalla Corte d'appello di Napoli.

Nella sentenza si spiega infatti la inconciliabilità del beneficio invocato con il ruolo nella compagine delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA].

Costui, pur non assurto al vertice o a ruoli apicali, era centrale e strumentale nella gestione delle estorsioni (settore in cui aveva una certa esperienza, attesi i precedenti specifici) e nel traffico di stupefacente.

La partecipazioni ad azioni di fuoco ed a riunioni operative sono inoltre indicative della posizione di preminenza, se non proprio di dirigenza, assunta nel corso del tempo dall'imputato.

Infine, la Corte partenopea ha spiegato le ragioni per cui la pur commendevole condotta processuale dell'imputato che ha rinunciato ad alcuni motivi di appello non potesse essere premiata con l'applicazione delle attenuati richieste, procedendo peraltro ad una riduzione del trattamento sanzionatorio per altra via.

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Alla parte civile che ha semplicemente inviato una memoria in cui si limita a chiedere la conferma delle statuizioni civili della sentenza, senza nulla argomentare, nulla spetta anche in ragione del fatto che i ricorsi non contestavano sotto alcun profilo le statuizioni civili.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per la parte civile Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t..

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori degli imputati che si sono richiamati ai rispettivi ricorsi. Per il Comune di Napoli, parte civile costituita in persona del Sindaco pro-tempore, il difensore ha fatto pervenire memoria con cui chiede la conferma della sentenza nonché nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 luglio 2021, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l'Udienza Preliminare di Napoli del 24 gennaio 2019. In particolare, nei confronti degli odierni ricorrenti la detta sentenza: - ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ha applicato a favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla contestata recidiva e riducendo la pena in quattro anni di reclusione e C 2.800,00 di multa, revocando altresì l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo con quella temporanea per anni cinque; - ha ritenuto a favore di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione esterna con altra sentenza della stessa Corte emessa il 19 giugno 2019, rideterminando la pena in nove anni e otto mesi di reclusione ed C13.000,00 di multa. 1.2 Le difese dei quattro imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sulla insussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'Appello di Napoli del 16 luglio 2018. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 bis , comma 3, 62 bis, 69, 81 132 e 133 cod. pen.. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e), lamentava la mancanza, l'arbitrarietà e la manifesta incoerenza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, della continuazione e della pena. 1.5 Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 dello stesso codice, nonché lett. e) per vizio di motivazione sulla insussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'Appello di Napoli del 16 luglio 1.6 Infine, [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.81 e 62 bis cod. pen., si richiamava espressamente a quanto dedotto nei motivi di appello e rigettato dalla Corte territoriale, ribadendo la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti attualmente giudicati e quelli oggetto della sentenza della stessa Corte del 9 luglio 2020. Indicava l'errore della sentenza impugnata nell'aver ritenuto il titolo predetto non ancora irrevocabile, circostanza smentita dalla copia prodotta in atti nonché dall'inclusione della detta sentenza in un provvedimento di esecuzione della Procura Generale di Napoli. Con il secondo motivo di ricorso si denunciava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione in violazione dell'art.606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. poiché la Corte di Appello di Napoli, seppur in presenza di una rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quelli sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione dell'art.81 cod. pen., non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuati generiche, a causa della ritenuta 'corposa biografia criminale' dell'imputato. 2. Con memoria inviata per mali il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati da Buonerba e da Rubino e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Per i primi due ricorrenti, viene sottolineato che la sentenza d'appello fornisce adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui l'episodio in contestazione non possa essere sussunto ed avvinto da un unico disegno criminoso promanante ed originato dalla iniziale deliberazione criminosa che ha dato avvio alla compagine criminale giovanile della quale i due imputati facevano parte. In relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mancato riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche il Procuratore Generale evidenzia quanto segue: per il primo aspetto, oltre alla mancata documentazione della irrevocabilità della sentenza da unificare, l'inammissibilità discende dalla genericità delle deduzioni, ripetitive delle già generiche deduzioni che avevano sostanziato l'atto di appello sut tale aspetto. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la inammissibilità deriva, quanto al lamentato diniego delle generiche, dalla adeguatezza della motivazione della Corte d'appello sul punto mentre in relazione alla denegata continuazione, dal mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulla intempestività della domanda. 3. Con mail fatta pervenire il giorno dell'udienza il Comune di Napoli, quale parte civile, costituita in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, ha inviato tre documenti privi di data: nomina del difensore, memoria con conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'identità o quanto meno la similitudine tra i temi trattati nei ricorsi consente di raggruppare le tematiche al fine di formulare alcune considerazioni come premessa. 1.1. Innanzi tutto in relazione alla applicazione della continuazione, invocata da tutti gli imputati, così come per il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate da alcuni di essi, la Corte sottolinea che tanto il giudizio inerente alla sussistenza ed ai contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce il razionale dell'istituto della continuazione, quanto quello sulle condizioni per la circostanza attenuate appartengono alla fase del merito. Al giudizio di legittimità pertiene solamente la valutazione della correttezza delle motivazioni espresse dal giudice di merito nel concedere o respingere gli istituti di volta in volta evocati. Sennonché, i motivi proposti dagli imputati tendono invariabilrnente a confondere i due piani, nel tentativo (consapevole o meno) di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità la valutazione delle condizioni di merito al fine di ottenere, nella sostanza, un terzo grado di giudizio. Infatti, vuoi formulando motivi distinti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) vuoi avanzando un unico motivo (Buonerba e Rubino) ciò che in definitiva gli imputati richiedono è una rivalutazione delle condizioni che avevano portato ad escludere la continuazione nonché (per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]) la applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La formulazione di detti motivi, tuttavia, contrasta con il diritto vivente, secondo il quale il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della d ec i si o n e adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Non sono deducibili, pertanto, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali, nei termini sopra indicati; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attacchino" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, financo la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. «Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (fra le tante v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 nonché, da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, secondo la quale esula «dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali»). Pertanto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, è inammissibile il "ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Proprio la presenza di una "doppia conforme" sui punti controversi consente di ricordare un altro principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.. ..Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269078, in motivazione). Detto principio è pertinente nel caso di specie dove la motivazione del Giudice per le indagini preliminari (quanto meno sul regime delle generiche, non in relazione alla continuazione, attesa la maturazione 'postuma' delle condizioni per la richiesta dell'istituto regolato dall'art.81 cod. pen.) e della Corte d'appello seguono un comune e condiviso percorso logico-giuridico motivazionale. 2. Sulla base dei principi ora esposti, l'esame dei ricorsi è destinato a decretarne l'inammissibilità, vuoi perché formulati sulla basse di motivi non ammissibili, vuoi perché manifestamente infondati, vuoi perché generici, non confrontandosi con la impugnata sentenza. 2.1 Partendo da quelli di Buonerba e di Rubino, del tutto sovrapponibili dal punto di vista concettualmente ma anche, in larga misura, dal punto di vista redazionale, la doglianza si incentra sulla interpretazione dei fatti fornita dalla Corte d'appello. Si contesta la conclusione cui il giudice di secondo grado perviene laddove esclude la unicità del disegno criminoso tra la costituzione e promozione dell'attività del sodalizio criminoso per occupare il territorio e scalzare un gruppo rivale, da un lato, ed il singolo episodio (una 'stesa' con scorribanda nel territorio di competenza e controllato da 'o Nannone' -al secolo [OSCURATO:PERSONA]). Si sostiene nei ricorsi (Rubino, pg. 6-7; Buonerba, pg.9) che il fatto singolo è espressione della 'ratio giustificativa della creazione di un nuovo gruppo associato' e non, come ritenuto dalla Corte d'appello, la manifestazione di uno scontro inteso come 'una mera eventualità genericamente messa in conto dall'associazione'. Osserva questa Corte che la spiegazione prospettata, pur astrattamente plausibile, si pone come una alternativa inidonea a disarticolare la tenuta logica della motivazione posta a base della decisione impugnata. La quale rimane tuttavia pur sempre la più corretta poiché incentrata sulla natura estemporanea, reattiva, della scorribanda posta in essere dal gruppo di fuoco. Si è trattato di un episodio che, pur inserendosi in un conflitto permanente tra bande criminali, trova la propria origine sul piano della ideazione e della volizione non già al momento della costituzione del gruppo criminale quanto, lì ed allora, nello specifico antecedente costituito dalla necessità di reagire dmnnediatamente alla provocazione causata dal fatto di sangue commesso dagli appartenenti al clan Sibillo. Alla luce di quanto osservato, si deve concludere per l'insussistenza tanto della denunciata violazione di legge che del vizio di motivazione non sussistendo alcuna contraddittorietà e tantomeno manifesta illogicità della motivazione. Quanto al primo profilo trattato nel ricorso Buonerba, inc:entrato sulla contestata inammissibilità della richiesta di applicazione della continuazione, esso deve intendersi assorbito poiché la Corte è entrata nel merito della istanza. 2.2 Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto si risolve in doglianze in parte manifestamente infondate ed in parte non specifiche. Appare manifestamente infondato il motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giacché la Corte d'appello ha fornito ampia giustificazione della propria decisione negativa, incentrata sulla notevole caratura criminale dell'imputato, desumibile dal ruolo associativo (un factotum si potrebbe dire, seppure solo a livello esecutivo) e dalla disponibilità all'uso di armi nonché dai precedenti penali significativi che connotano un profilo personale inconciliabile con un trattamento ancor più mite di quello già particolarmente benevolo riservatogli dal giudice di merito attraverso l'applicazione del minimo della pena e la applicazione nella misura più estesa della attenuante della collaborazione. In relazione alla quale la Corte d'appello ha opportunamente e correttamente evidenziato la necessità di evitare, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, una acritica duplicazione che avrebbe effetti di svalutazione della funzione rieducativa della pena e di banalizzazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta, come si vede, di una motivazione congrua ed ampia, estesa com'è su più pagine. Una motivazione manifestamente immune dai vizi di legge e di motivazione lamentati dalla difesa dell'imputato. Per altro profilo la censura di [OSCURATO:PERSONA] è generica. In relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti oggi giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli di data 26 gennaio 2018, il ricorso non si confronta con i motivi del rigetto, sostanziantisi, come si legge a pg. 45 dell'impugnata sentenza, in un doppio profilo di inammissibilità. Per tale ragione, il ricorso è aspecifico e va dichiarato inammissibile. 2.3 Infine, anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Sulla richiesta di annullamento della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui respinge la richiesta di applicazione della continuazione (pg.2 del ricorso) è sufficiente rilevare che il ricorso non soddisfa il necessario standard dell'autosufficienza. Infatti, allegato ad esso non si trova il documento richiesto dalla Corte d'appello quale presupposto per l'esame della richiesta all'epoca formulata, vale a dire la copia della sentenza introdotta in giudizio per richiedere l'applicazione dell'art.81 c.p., dotata della attestazione del passaggio in giudicato. La Corte d'appello specificava sul punto che la copia prodotta consentiva di evincere "chiaramente che il passaggio in giudicato riguarda la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre risulta non leggibile se e quando sia divenuta definitiva nei confronti del primo imputato (il [OSCURATO:PERSONA])" oltre che di un altro soggetto. Al tempo stesso, la Corte precisa che non era risolutivo l'esame del certificato del casellario giudiziale, dove il titolo non risultava annotato. A fronte di tali considerazioni, che denotano una carenza difensiva di allegazione, si legge nel ricorso che "la sentenza che veniva acclusa da questo difensore già in uno ai motivi di appello era ovviamente passata in giudicato". Non si dubita di un tanto. Tuttavia il semplice passaggio in giudicato 'autoaffermato' ma non attestato dalla certificazione di Cancelleria è insufficiente a dimostrare l'irrevocabilità del titolo né può dirsi arbitraria la valutazione della Corte che non ha ritenuto di poter valutare dirimenti i provvedimenti di esecuzione pure prodotti in appello a fronte della mancata annotazione della sentenza nel casellario. Infine, il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, s'impinge fin al generico giacché non fa che ripetere, senza reale forza persuasiva, quanto allegato in atto di appello ed adeguatamente confutato dalla Corte d'appello di Napoli. Nella sentenza si spiega infatti la inconciliabilità del beneficio invocato con il ruolo nella compagine delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA]. Costui, pur non assurto al vertice o a ruoli apicali, era centrale e strumentale nella gestione delle estorsioni (settore in cui aveva una certa esperienza, attesi i precedenti specifici) e nel traffico di stupefacente. La partecipazioni ad azioni di fuoco ed a riunioni operative sono inoltre indicative della posizione di preminenza, se non proprio di dirigenza, assunta nel corso del tempo dall'imputato. Infine, la Corte partenopea ha spiegato le ragioni per cui la pur commendevole condotta processuale dell'imputato che ha rinunciato ad alcuni motivi di appello non potesse essere premiata con l'applicazione delle attenuati richieste, procedendo peraltro ad una riduzione del trattamento sanzionatorio per altra via. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. Alla parte civile che ha semplicemente inviato una memoria in cui si limita a chiedere la conferma delle statuizioni civili della sentenza, senza nulla argomentare, nulla spetta anche in ragione del fatto che i ricorsi non contestavano sotto alcun profilo le statuizioni civili. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per la parte civile Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t.. Co
Sentenza Cassazione n. 30774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris