CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 23523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 12/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, la pena applicata alla Bartoli, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale, per cui l'imputata non può dolersene. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, si osserva che essa consegue di diritto ai sensi dell'art. 168 cod. pen., avendone la ricorrente beneficiato già due volte (con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 18/2/2021, irrevocabile in data 8/3/2021 e con sentenza della Corte di appello di Genova del 26/3/2021, irrevocabile in data 12/6/2021), per cui tale statuizione prescinde dall'entità della pena applicata in seguito al concordato in appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.