CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30446/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2009, irrevocabile il 22 giugno 2009, il G.u.p. del Tribunale di Napoli applicava a P.L. , ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 2.800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con successiva sentenza del 29 aprile 2016, irrevocabile il 13 febbraio 2020, il G.u.p. del Tribunale di Teramo condannava la P.L. per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., commesso "in data anteriore e prossima al mese di maggio del 2014 ed eventualmente permanente". L'interessata promuoveva incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Teramo chiedendo l'estinzione, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del reato oggetto della sentenza "patteggiata" per prima menzionata, sostenendo che la data iniziale di commissione del reato di atti persecutori, giudicato con la seconda sentenza, fosse di alcuni mesi successiva a quella di maggio 2014, per cui risultavano decorsi più dei cinque anni previsti dal citato comma 2 dell'art. 445 per l'estinzione del reato. L'ordinanza reiettiva della richiesta, emessa il 21 dicembre 2023 dal giudice dell'esecuzione, veniva impugnata con ricorso per cassazione, poi qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza opposta. Il giudice adito rilevava, in primo luogo, che non vi erano, nella specie, i presupposti per modificare la data del commesso reato, siccome accertata con sentenza irrevocabile, atteso che il capo di imputazione collocava in maniera puntuale la condotta contestata all'imputata nel mese di maggio 2014, data da cui la Pubblica accusa faceva decorrere la commissione del reato abituale di atti persecutori. Inoltre, dalla lettura della stessa sentenza di condanna emergeva come il giudice della cognizione avesse riscontrato l'arco temporale includente le condotte rilevanti negli stessi termini indicati nella rubrica incolpativa. All'uopo, il giudice a quo valorizzava i due seguenti passaggi motivazionali: a) il primo, a pag. 4, rigo 16, della decisione di primo grado, in cui si dava atto che la persona offesa aveva "riferito in dibattimento in merito alla davvero inusuale sequela di inumane prevaricazioni e dlleggiamenti subiti nell'arco di tempo indicato in rubrica"; b) il secondo, a pag. 8, rigo 8, della stessa sentenza, in cui si rimarcava che, secondo le dichiarazioni rese dalla persona offesa, l'imputata l'aveva seguita "da maggio fino a settembre".[OSCURATO:PERSONA] di Teramo osservava, inoltre, come, nonostante l'intervenuta assoluzione della P.L. dagli addebiti di violazione di domicilio aggravata e porto di arma impropria contestati negli originari capi 2) e 3) dell'imputazione, i giudici della cognizione non avessero mai espressamente ridefinito il perimetro temporale della condotta di atti persecutori così come contestata (dal maggio 2014 con permanenza). Quanto alla eccepita mancata valorizzazione della remissione di querela che sarebbe intervenuta nelle more del passaggio in giudicato della sentenza sugli atti persecutori, il Tribunale di Teramo rispondeva che trattavasi, in ogni caso, di questione da devolvere al giudice della cognizione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo, con un primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 445, 670, 676 cod. proc. pen. A fronte di una contestazione imprecisa sotto il profilo del tempus commissi delicti, il giudice della cognizione avrebbe operato una più puntuale definizione assolvendo l'imputata da due episodi ascrittile al capo B) e dall'episodio di cui al capo A), che si sarebbe verificato il 29 luglio 2014, data, tra l'altro, coincidente con quella di deposito dei tabulati telefonici. Posto che per il periodo maggio-giugno-luglio 2014 mancavano riscontri oggettivi, ad avviso della difesa della ricorrente il reato avrebbe iniziato ad essere commesso a partire dal mese di agosto, in cui la persona offesa aveva spedito all'imputata la lettera di sfratto dall'abitazione, evento da cui scaturirono gli atti persecutori. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere atto di tale lacuna temporale palesata dal capo d'imputazione e, per l'effetto, rilevare che dal passaggio in giudicato della sentenza di "patteggiamento" emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 6 maggio 2009 alla data di commissione del delitto di 'stalking' erano decorsi più di cinque anni, il che avrebbe giustificato la declaratoria di estinzione del reato "patteggiato". Con il secondo motivo, si rimprovera al giudice dell'esecuzione di non aver accolto l'istanza subordinata di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela prima della irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va rilevato che, con il motivo principale, il ricorso non pone in discussione l'interpretazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. fornita dal provvedimento impugnato, secondo cui dovrebbe aversi riguardo al momento iniziale della condotta di atti persecutori e non a quello della consumazione del reato, ma contesta l'individuazione in concreto di tale momento. 2.1. È bene, anzitutto, chiarire che l'interpretazione proposta dal giudice a quo deve considerarsi corretta in diritto. L'art. 445, comma 2, citato fa, infatti, riferimento alla "commissione" del delitto entro il quinquennio, non alla sua consumazione, e la distinzione acquista tutto il suo rilievo proprio con riguardo ai reati abituali - come quello di atti persecutori - nei quali il delitto è commesso quando si realizza il nucleo minimo previsto per integrare la fattispecie, mentre si consuma quando raggiunge la massima gravità concreta. Proprio con riferimento al delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen., è stato condivisibilmente affermato che esso ha natura di reato abituale di evento "per accumulo", che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, in caso di contestazione "aperta", il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, consentendo fino a quel momento l'estensione dell'imputazione alle condotte, frutto della reiterazione criminosa, realizzate dopo l'esercizio dell'azione penale (Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081 - 01; tali principi sono stati ribaditi, con riguardo al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, da Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 2024, Saad, Rv. 285960 - 01 e, con riguardo al delitto di maltrattamenti in famiglia, da Sez. 1, n. 26549 del 02/05/2023, Confl. comp. in proc. R.Z., Rv. 284893 - 01). L'indirizzo cui si aderisce risponde con coerenza alla finalità dell'istituto, che preclude l'effetto estintivo se nel quinquennio viene realizzata, ossia si perfeziona, la condotta costituente reato (ferma restando, ovviamente, la necessità dell'accertamento con sentenza irrevocabile), condotta che rende il condannato immeritevole del beneficio correlato al tempo trascorso senza commettere reati. 2.2. Ciò detto, si rileva che la ricorrente non contesta che le condotte realizzate a maggio 2024 avessero già perfezionato il reato, ma intende collocare le prime di esse nell'agosto 2024.Sul punto, ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione si sia correttamente conformato al principio per cui «In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01). Ed invero, il Tribunale di Teramo ha rilevato come, nonostante l'intervenuta assoluzione dagli addebiti di violazione di domicilio aggravata e porto di arma impropria contestati negli originari capi 2) e 3) dell'imputazione, i giudici della cognizione non abbiano mai espressamente ridefinito il perimetro temporale della condotta di atti persecutori così come contestata (dal maggio 2014 con permanenza); ha, inoltre, ritratto la conferma di tale assunto da perspicui passaggi motivazionali nei quali il giudice della cognizione di primo grado, nella sentenza sugli atti persecutori, ha dato conto della conferma dell'ipotesi accusatoria in relazione alla «davvero inusuale sequela di inumane prevaricazioni e dileggiamenti subiti nell'arco di tempo indicato in rubrica» e ha riportato brani delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa che, con riferimento agli inseguimenti dell'imputata ai suoi danni, dice «mi seguiva il periodo di maggio fino a sette m bre» . A fronte di tali affermazioni, che recepiscono correttamente il dictum del giudice della cognizione, il ricorso propone censure di carattere generico e, comunque, non spendibili nell'incidente di esecuzione (essendo, semmai, deducibili con gli ordinari mezzi di impugnazione), laddove, in particolare, assume il mancato riscontro dei descritti aspetti dell'informazione probatoria. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, perché l'eventuale rilevanza della remissione di querela - genericamente dedotta come esistente (ma non allegata al ricorso) e come produttiva di effetti in relazione alle specifiche caratteristiche del delitto nel caso concreto - andava accertata nel giudizio di cognizione: la mancata deduzione della stessa non consente, quindi, di rimettere in discussione l'accertamento ormai compiuto. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue la formula di oscuramento come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norm