CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1963
Cassazione n. 33231/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 181, comma 1, d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B. della rubrica) e ha confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (capo A.), rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - fungi dal contenere censure di legittimità sollecita un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09