Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 11477/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A ha pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] d el Tronto i l 23 /0 5 /198 5 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 1 1 / 0 6 /20 2 4 del la Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità deiricorsi; udito il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha c oncluso per l’accoglimento de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 giugno 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno , otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa ciascuno per i l reat o di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].2.

Con unico atto hanno p ropo sto ricorso gli imputat i , a mezzo de l proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenzain ragione di due motivi.

2.1. Violazione della legge processuale e vizio della motivazione per la omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e la mancata assunzione in appello di una prova decisiva sopravvenuta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.(testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente coimputato dei ricorrenti nel delitto di estorsione, assolto dal primo giudice per non avere commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile).

2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa la cui chiamata alla Polizia è stata erroneamente ritenuta quale elemento sul quale fondare la sua credibilità e l’affermazione di responsabilità degli imputati.

3. Iricorsi sono inammissibil i ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l’impugnazione.

4. Va premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale » (Sez.

U, n. 42361 del 20/7/2017, D’Arcangelo, Rv. 270586– 01) .

Confermando l’orientamento espresso dalle Sezioni semplici anche dopo l’intervenuta modifica normativa (cfr., ad es., Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 – 01 , nonché Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144– 01 ) , le Sezioni Unite hanno afferma to « come l'uso dell'argomento che vorrebbe rendereil termine per il deposito della sentenza partecipe della natura di “atto processualedi parte” propria della impugnazione, appare funzionale, più che ad un dibattito dinatura interpretativa cogente per il pericolo di violazione di principi costituzionali e sovranazionali, ad una visione critica sul merito della opzione politica di ridurre il periodo feriale: critica che, pur legittima, non potrebbe che avere luogo nellesedi a ciò preposte».

Il principio espresso dalle Sezioni Unite costituisce diritto vivente (fra le tante cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 43776 del 09/10/2024, Capuano, non mass. sul punto, nonché Sez. 7, n. 41087 del 23/10/2024, Luini, non mass).

Ciò premesso, si rileva che:la sentenza di appello è stata emessa in data 1 1 giugno 2024, all'esito di un processo svoltosi in assenza degli imputati; la Corte di merito ha previsto il termine di novanta giorni (quindi sino al 9 settembre 2024) per il deposito della motivazione, poi tempestivamente avvenuto il 2 3 luglio 2024; il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), cui vanno aggiun ti quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., è scaduto in data 8 novembre 202 4 ; il ricorso è stato depositato telematicamente solo il 22 novembre 2024.

5. All’inammissibilità dell e impugnazion i propost e segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data11/03/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A ha pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] d el Tronto i l 23 /0 5 /198 5 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 1 1 / 0 6 /20 2 4 del la Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità deiricorsi; udito il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha c oncluso per l’accoglimento de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 giugno 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno , otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa ciascuno per i l reat o di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Con unico atto hanno p ropo sto ricorso gli imputat i , a mezzo de l proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenzain ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge processuale e vizio della motivazione per la omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e la mancata assunzione in appello di una prova decisiva sopravvenuta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.(testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente coimputato dei ricorrenti nel delitto di estorsione, assolto dal primo giudice per non avere commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile). 2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa la cui chiamata alla Polizia è stata erroneamente ritenuta quale elemento sul quale fondare la sua credibilità e l’affermazione di responsabilità degli imputati. 3. Iricorsi sono inammissibil i ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l’impugnazione. 4. Va premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale » (Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D’Arcangelo, Rv. 270586– 01) . Confermando l’orientamento espresso dalle Sezioni semplici anche dopo l’intervenuta modifica normativa (cfr., ad es., Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 – 01 , nonché Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144– 01 ) , le Sezioni Unite hanno afferma to « come l'uso dell'argomento che vorrebbe rendereil termine per il deposito della sentenza partecipe della natura di “atto processualedi parte” propria della impugnazione, appare funzionale, più che ad un dibattito dinatura interpretativa cogente per il pericolo di violazione di principi costituzionali e sovranazionali, ad una visione critica sul merito della opzione politica di ridurre il periodo feriale: critica che, pur legittima, non potrebbe che avere luogo nellesedi a ciò preposte». Il principio espresso dalle Sezioni Unite costituisce diritto vivente (fra le tante cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 43776 del 09/10/2024, Capuano, non mass. sul punto, nonché Sez. 7, n. 41087 del 23/10/2024, Luini, non mass). Ciò premesso, si rileva che:la sentenza di appello è stata emessa in data 1 1 giugno 2024, all'esito di un processo svoltosi in assenza degli imputati; la Corte di merito ha previsto il termine di novanta giorni (quindi sino al 9 settembre 2024) per il deposito della motivazione, poi tempestivamente avvenuto il 2 3 luglio 2024; il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), cui vanno aggiun ti quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., è scaduto in data 8 novembre 202 4 ; il ricorso è stato depositato telematicamente solo il 22 novembre 2024. 5. All’inammissibilità dell e impugnazion i propost e segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data11/03/2025
Sentenza Cassazione n. 11477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris