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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 47625/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 20/01/2022, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza che, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione continuata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 629 cod. pen.) e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello e alla conseguente conferma della responsabilità penale dell'imputato per il delitto a lui contestato, appare del tutto generico, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di indicare sia quali sarebbero state le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che egli avrebbe prospettato nel proprio atto di appello tali fare ritenere - contrariamente a quanto reputato dalla Corte d'appello di Potenza - che lo stesso atto contenesse l'enunciazione di motivi specifici, sia di indicare le ragioni per le quali «[t]utto il materiale raccolto [sarebbe] insufficiente a fondare un giudizio di condanna»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 20/01/2022, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza che, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione continuata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 629 cod. pen.) e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello e alla conseguente conferma della responsabilità penale dell'imputato per il delitto a lui contestato, appare del tutto generico, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di indicare sia quali sarebbero state le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che egli avrebbe prospettato nel proprio atto di appello tali fare ritenere - contrariamente a quanto reputato dalla Corte d'appello di Potenza - che lo stesso atto contenesse l'enunciazione di motivi specifici, sia di indicare le ragioni per le quali «[t]utto il materiale raccolto [sarebbe] insufficiente a fondare un giudizio di condanna»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris