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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09855/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 16 giugno 2022 (motivazione depositata il successivo 29 luglio) ha - in parziale accoglimento del riesame richiesto dall'indagato avverso l'ordinanza genetica del locale Gip del 25 marzo 2022 che aveva applicato a• Panuccio la misura degli arresti domiciliari - escluso la circostanza aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso (ndrangheta - cosche di Cosoleto), confermando nel resto.

1.1. L'addebito provvisorio concerne la contestazione di detenzione ed offerta in vendita di armi comuni da sparo, tra cui fucili, e di armi da guerra tra cui un mitra.

2. Avverso la citata ordinanza Panuccio ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi.

2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e si articola su due distinti profili attinenti, rispettivamente, all'individuazione dell'indagato come il "Genio" di cui parlano gli interlocutori di una conversazione intercettata nel dicembre del 2017, nonché alla equivocità dei termini utilizzati dai predetti, inidonei a far ritenere che il Panuccio (anche a voler concedere che si stesse parlando proprio di lui) avesse realmente commesso gli illeciti contestati.

2.1. Il secondo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui è incorso il provvedimento impugnato in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare - individuata nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa - considerati il tempo trascorso tra detta conversazione e il fermo dell'indagato (maggio del 2022). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. L'unico elemento indiziario indicato dal Tribunale del riesame a carico del Panuccio è rappresentato dal contenuto di una conversazione, avvenuta nel dicembre del 2017 ed oggetto di intercettazione ambientale, nella quale due soggetti, indicati dall'ordinanza del riesame quali 'ndranghetísti appartenenti alla cosca di Cosoleto, si riferiscono a tale "Genio" come persona che deteneva varie armi da fuoco - anche di tipo da guerra - alcune delle quali aveva offerto in vendita.

L'ordinanza impugnata con argomentazioni non illogiche individua nel Panuccio il "Genio" cui si riferiscono i due interlocutori.

3. Ciò premesso, ritiene la Corte che la motivazione del giudice del riesame cautelare non sia idonea a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. 3.1.

Invero, la conversazione (peraltro risalente a oltre quattro anni e mezzo prima dell'emissione dell'ordinanza genetica) è intercorsa tra soggetti, diversi dal Panuccio, che parlano in termini generici della disponibilità da parte dello stesso di "armi", alcune delle quali questi "deve vendere".

3.2. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che in materia cautelare personale "sia che si voglia fare riferimento all indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizi debbano essere plurimi, precisi e concordanti (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, Cavallaro, Rv. 267424; Sez. 4, n. 31448 del 18/07/2013, Ficara, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del 21/06/2012, Tritella, Rv. 253723), sia che invece si voglia recepire l'orientamento secondo cui, non essendovi coincidenza tra la nozione di indizio ex art. 273 cod. proc. pen. e quella di cui all'art. 192, comma 2, sarebbe sufficiente per l'adozione della cautela - anche a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 273 cod. proc. pen. il comma 1 - bis, espressamente dedicato ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - solo il requisito della gravità e non anche quelli dell'univocità e della convergenza (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232627), non c'è dubbio che l'indizio debba essere grave.

L'indizio è grave se è pertinente al fatto da provare, se è in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto; l'indizio è grave cioè quando è resistente alle obiezioni, ed ha quindi un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare.

Gravi sono gli indizi consistenti, certi nella loro esistenza e convincenti" (Sez. 6, n. 26115 dell'Il giugno 2020, Pesce, Rv. 279610).

3.2. Nella specie, l'unico elemento indiziario riportato dall'ordinanza impugnata non risulta "grave" nel senso suindicato.

Ciò in quanto, ferma rimanendo la plausibile individuazione dell'odierno indagato nel "Genio" di cui parlano i due 'ndranghetisti, si tratta di dichiarazioni di terzi, generiche e prive di riferimenti tali da collocare in modo preciso nel tempo e nello spazio la detenzione delle armi e la loro effettiva destinazione alla cessione.

Esse, non risultano sufficienti, dunque, ad integrare gravi indizi di colpevolezza a carico del Panuccio.

5. Si impone, quindi, sotto tale profilo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei principi sopra indicati, valuterà se dagli atti di indagine emergano ulteriori elementi che, unitamente alla conversazione sopra indicata, risultino idonei a far ritenere sussistente la richiesta gravità indiziaria in merito alla contestazione cautelare mossa al Panuccio.

Il residuo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 16 giugno 2022 (motivazione depositata il successivo 29 luglio) ha - in parziale accoglimento del riesame richiesto dall'indagato avverso l'ordinanza genetica del locale Gip del 25 marzo 2022 che aveva applicato a• Panuccio la misura degli arresti domiciliari - escluso la circostanza aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso (ndrangheta - cosche di Cosoleto), confermando nel resto. 1.1. L'addebito provvisorio concerne la contestazione di detenzione ed offerta in vendita di armi comuni da sparo, tra cui fucili, e di armi da guerra tra cui un mitra. 2. Avverso la citata ordinanza Panuccio ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e si articola su due distinti profili attinenti, rispettivamente, all'individuazione dell'indagato come il "Genio" di cui parlano gli interlocutori di una conversazione intercettata nel dicembre del 2017, nonché alla equivocità dei termini utilizzati dai predetti, inidonei a far ritenere che il Panuccio (anche a voler concedere che si stesse parlando proprio di lui) avesse realmente commesso gli illeciti contestati. 2.1. Il secondo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui è incorso il provvedimento impugnato in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare - individuata nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa - considerati il tempo trascorso tra detta conversazione e il fermo dell'indagato (maggio del 2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. L'unico elemento indiziario indicato dal Tribunale del riesame a carico del Panuccio è rappresentato dal contenuto di una conversazione, avvenuta nel dicembre del 2017 ed oggetto di intercettazione ambientale, nella quale due soggetti, indicati dall'ordinanza del riesame quali 'ndranghetísti appartenenti alla cosca di Cosoleto, si riferiscono a tale "Genio" come persona che deteneva varie armi da fuoco - anche di tipo da guerra - alcune delle quali aveva offerto in vendita. L'ordinanza impugnata con argomentazioni non illogiche individua nel Panuccio il "Genio" cui si riferiscono i due interlocutori. 3. Ciò premesso, ritiene la Corte che la motivazione del giudice del riesame cautelare non sia idonea a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. 3.1. Invero, la conversazione (peraltro risalente a oltre quattro anni e mezzo prima dell'emissione dell'ordinanza genetica) è intercorsa tra soggetti, diversi dal Panuccio, che parlano in termini generici della disponibilità da parte dello stesso di "armi", alcune delle quali questi "deve vendere". 3.2. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che in materia cautelare personale "sia che si voglia fare riferimento all indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizi debbano essere plurimi, precisi e concordanti (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, Cavallaro, Rv. 267424; Sez. 4, n. 31448 del 18/07/2013, Ficara, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del 21/06/2012, Tritella, Rv. 253723), sia che invece si voglia recepire l'orientamento secondo cui, non essendovi coincidenza tra la nozione di indizio ex art. 273 cod. proc. pen. e quella di cui all'art. 192, comma 2, sarebbe sufficiente per l'adozione della cautela - anche a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 273 cod. proc. pen. il comma 1 - bis, espressamente dedicato ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - solo il requisito della gravità e non anche quelli dell'univocità e della convergenza (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232627), non c'è dubbio che l'indizio debba essere grave. L'indizio è grave se è pertinente al fatto da provare, se è in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto; l'indizio è grave cioè quando è resistente alle obiezioni, ed ha quindi un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare. Gravi sono gli indizi consistenti, certi nella loro esistenza e convincenti" (Sez. 6, n. 26115 dell'Il giugno 2020, Pesce, Rv. 279610). 3.2. Nella specie, l'unico elemento indiziario riportato dall'ordinanza impugnata non risulta "grave" nel senso suindicato. Ciò in quanto, ferma rimanendo la plausibile individuazione dell'odierno indagato nel "Genio" di cui parlano i due 'ndranghetisti, si tratta di dichiarazioni di terzi, generiche e prive di riferimenti tali da collocare in modo preciso nel tempo e nello spazio la detenzione delle armi e la loro effettiva destinazione alla cessione. Esse, non risultano sufficienti, dunque, ad integrare gravi indizi di colpevolezza a carico del Panuccio. 5. Si impone, quindi, sotto tale profilo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei principi sopra indicati, valuterà se dagli atti di indagine emergano ulteriori elementi che, unitamente alla conversazione sopra indicata, risultino idonei a far ritenere sussistente la richiesta gravità indiziaria in merito alla contestazione cautelare mossa al Panuccio. Il residuo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7
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