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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05108/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30641/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, 146, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 1112/2019,depositata il 11 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rinuncia Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore g enerale ha chiesto la declaratoria di estinzione, e così il legale della ricorrente, presente all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava in data 2 dicembre 2011 alla ricorrente la cartella di pagamento n. 06820110408325224 per la somma di € 2.148.610,04 a titolo di imposte, interessi e sanzioni (periodo d’imposta 2004).

La ricorrente assolveva al debito, peraltro impugnando la cartella relativamente alla componente “aggi” per € 99.910,37, chiedendo di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia Europea per illegittimità della pretesa in relazione all’art. 107, TFUE.

La CTP rigettava il ricorso e dunque veniva proposta impugnazione davanti alla CTR, davanti alla quale veniva altresì proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.

La CTR rigettava la pregiudiziale comunitaria, e riteneva che correttamente l’agente della riscossione avesse applicato l’aggio, anche alla luce del d.lgs.24 settembre 2015, n. 159.

2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, imperniato sulla ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale già proposta in sede di merito.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si è costituita per resistere all’impugnativa.

3. In data 19 ottobre 2022, anche a seguito della sentenza Corte Cost. n. 120 del 2021, la ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ.

L’Avvocatura dello Stato in data 25 ottobre 2022 ha aderito alla rinuncia suddetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente, come premesso, ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390cod. proc. civ., e lo stesso, ritualmente notificato alla controricorrente, è stato da quest’ultima accettato puramente e semplicemente con annotazione sottoscritta in calce.

Si è dunque realizzata la fattispecie prevista dalla disposizione appena richiamata, con conseguente estinzione del giudizio, né sussistono le ipotesi ostative di cui al primo comma della disposizione medesima.

In relazione alle spese, la rinuncia è stata fatta con previsione di loro integrale compensazione, cui come detto l’Avvocatura ha aderito puramente e semplicemente, per cui si deve provvedere in conformità.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Dichiara le spese integralmente compensate fra leparti.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30641/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, 146, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 1112/2019,depositata il 11 marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rinuncia Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore g enerale ha chiesto la declaratoria di estinzione, e così il legale della ricorrente, presente all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava in data 2 dicembre 2011 alla ricorrente la cartella di pagamento n. 06820110408325224 per la somma di € 2.148.610,04 a titolo di imposte, interessi e sanzioni (periodo d’imposta 2004). La ricorrente assolveva al debito, peraltro impugnando la cartella relativamente alla componente “aggi” per € 99.910,37, chiedendo di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia Europea per illegittimità della pretesa in relazione all’art. 107, TFUE. La CTP rigettava il ricorso e dunque veniva proposta impugnazione davanti alla CTR, davanti alla quale veniva altresì proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. La CTR rigettava la pregiudiziale comunitaria, e riteneva che correttamente l’agente della riscossione avesse applicato l’aggio, anche alla luce del d.lgs.24 settembre 2015, n. 159. 2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, imperniato sulla ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale già proposta in sede di merito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si è costituita per resistere all’impugnativa. 3. In data 19 ottobre 2022, anche a seguito della sentenza Corte Cost. n. 120 del 2021, la ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ. L’Avvocatura dello Stato in data 25 ottobre 2022 ha aderito alla rinuncia suddetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, come premesso, ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390cod. proc. civ., e lo stesso, ritualmente notificato alla controricorrente, è stato da quest’ultima accettato puramente e semplicemente con annotazione sottoscritta in calce. Si è dunque realizzata la fattispecie prevista dalla disposizione appena richiamata, con conseguente estinzione del giudizio, né sussistono le ipotesi ostative di cui al primo comma della disposizione medesima. In relazione alle spese, la rinuncia è stata fatta con previsione di loro integrale compensazione, cui come detto l’Avvocatura ha aderito puramente e semplicemente, per cui si deve provvedere in conformità. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese integralmente compensate fra leparti. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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