CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 47127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2023 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio ordinario, con la quale l'imputato era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con i primi due motivi, deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sul presupposto che il giudizio doveva essere definito con le forme del rito abbreviato, anziché di quello ordinario. In particolare, si evidenziava che, a seguito di decreto di giudizio immediato, l'imputato formulava richiesta di abbreviato, ritualmente ammessa con fissazione dell'udienza. Ciononostante, nel corso dell'udienza fissata per la celebrazione del rito alternativo, il giudice disponeva d'ufficio la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato, tradotto nella lingua madre dell'imputato. A seguito della rinnovazione dell'atto, l'imputato non rinnovava la richiesta di abbreviato che, tuttavia, doveva ritenersi già validamente formulata in precedenza e non più revocabile. A fronte di tale anomalo sviluppo processuale, la Corte di appello ometteva di pronunciarsi specificamente sull'eccepita nullità e abnormità, conseguente all'indebita regressione del procedimento. 2.2. Con il terzo e quarto motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia in considerazione della marginale offensività del fatto, esclusa dalla Corte di appello senza valutare tutti gli elementi della condotta, sia in virtù del minimo contributo offerto dall'imputato rispetto alla più pregnante condotta del correo. 2.3. Con il quinto motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 344-bis cod.proc.pen. sul presupposto che era stato superato il termine di durata del procedimento nella fase di appello e che la disciplina dell'improcedibilità debba applicarsi anche ai fatti commessi in epoca anteriore al 2020 (data di entrata in vigore della riforma). 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi sono volti a censurare l'esclusione dell'abnormità del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato, ha ritenuto di disporre la rinnovazione del decreto di giudizio immediato, al fine di consentirne la traduzione in lingua nota all'imputato.In tal modo, il giudice di primo grado ha implicitamente ritenuto sussistente la nullità del decreto di giudizio immediato e, per provvedere alla sanatoria, ne ha disposto la rinnovazione. Ciò è avvenuto, tuttavia, senza considerare che a seguito del primo decreto di giudizio immediato l'imputato aveva già optato per l'accesso al rito abbreviato, sicchè l'esercizio di tale facoltà difensiva determinava il superamento dell'eventuale nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato. Il giudice delle indagini preliminari, una volta ritualmente formulata la richiesta di abbreviato e fissata l'udienza per la trattazione, non aveva più il potere di rilevare l'eventuale nullità verificatasi nella fase precedente, essendo unicamente tenuto alla celebrazione del rito alternativo. Quanto detto comporta che la decisione di disporre la rinnovazione del decreto di giudizio immediato si è tradotta in una revoca, non consentita, dell'ammissione del giudizio abbreviato, che ha comportato la regressione del procedimento. 2.1. Acclarato che l'iter processuale non è sicuramente quello corretto, posto che, a seguito della richiesta di abbreviato legittimamente formulata, il giudice non era in alcun modo investito della verifica circa la regolarità dell'atto di esercizio dell'azione penale, si pone l'ulteriore quesito concernente la qualificabilità dell'atto come abnorme. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (Sez.6, n. 17716 del y• 17/4/2014, Russello, Rv. 259344; Sez.1, n. 36070 del 10/7/2019, TribV -276864; Sez.2, n. 13969 del 10/4/2020, Rame, Rv. 279035; si veda anche Sez.U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'arte, Rv. 253212). In senso contrario, si è sostenuto che è irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revochi, al di fuori degli specifici casi consentiti, quello adottato ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della formulazione - da parte dell'imputato - di richiesta di rito abbreviato non condizionato, procedendo all'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, giacché esula la ricorrenza di un'ipotesi di stasi procedimentale, in considerazione della possibilità per l'imputato, che abbia ritualmente eccepito dinanzi al giudice del dibattimento l'illegittima privazione della facoltà di essere giudicato con rito alternativo, di ottenere comunque dal medesimo, in caso di condanna, il recupero della diminuzione di pena per il rito (Sez.5, n. 15691 del 4/5/2020, Trupo, Rv. 279165). 2.2. Quest'ultimo orientamento appare preferibile, nella misura in cui si fonda sul consolidato principio secondo cui è affetto da vizio di abnormità il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale; ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la "stasi" del procedimento e, quindi, l'impossibilità di proseguirlo (Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Le Sezioni unite hanno altresì affermato che se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Si può concludere, quindi, che la regressione, sia pure indebita, di per sé non costituisce motivo di abnormità dell'atto e che il discrimine risieda piuttosto nelle conseguenze ad essa ricollegabili, trattandosi di valutare, appunto, l'abnormità dell'atto e non la sua illegittimità. Ciò che rileva, al fine di qualificare un atto come "abnorme", risulta essere, in primo luogo, il confronto tra l'atto posto in essere dal giudice ed il modello legale di riferimento, nel senso che nel caso in cui l'atto sia astrattamente espressivo di un potere conferito dalla legge, pur se erroneamente applicato, non può essere l'atto stesso qualificato abnorme se non quando la copertura del modello legale risulti, in realtà, solo apparente, essendo stato emesso al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite. In secondo luogo, è rilevante l'analisi delle conseguenze dell'atto, da qualificarsi abnorme solo ove imponga il compimento di una ulteriore attività viziata, e dunque ponga in pericolo l'equilibrio funzionale del procedimento (si veda in tal senso la già citata Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; ex nnultis, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598), ovvero implichi l'indebita regressione dello stesso procedimento (si veda Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238239; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017 Castaldi, Rv. 273651). Le Sezioni unite hanno ulteriormente specificato che la retrocessione del procedimento, di per sé, non costituisce un fattore integrante l'abnormità, posto che tale forma di invalidità sarà configurabile solo ove l'indebita regressione abbia comportato anche la stasi del procedimento, il che giustifica il ricorso ad una impugnazione extra ordinem. Viceversa, qualora la regressione non impedisca il compimento di attività propulsive legittime - come avvenuto nel caso di specie, in cui il giudizio è stato ritualmente svolto - l'abnormità non potrà ritenersi configurata. 2.3. Sulla base di tali premesse, deve in primo luogo rilevarsi che la regressione del procedimento è stata illegittimamente disposta, non essendo configurabile la nullità individuata dal giudice di merito. Sul punto, infatti, deve richiamarsi il principio secondo cui l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez.5, n. 11060 del 17/11/2017, dep.2018, Kovacs, Rv. 272861; Sez.3, n. 37364 del 5/6/2015, Rv. 265186). Al contempo, l'eventuale nullità del decreto di giudizio immediato non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 40002 del 24/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525). 2.4. Pur a fronte della sicura irregolarità procedurale denunciata, deve ritenersi che la regressione del giudizio non integra, nel caso di specie, l'ipotesi dell'atto abnorme, nella misura in cui non ha dato luogo alla stasi del procedimento. A ben vedere, infatti, a seguito della rinnovazione del decreto di giudizio immediato, la difesa ha conservato intatta la facoltà di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, con la conseguenza che nel caso di specie la regressione del procedimento, per quanto irrituale, non ha comportato né la stasi dello stesso, né il sacrificio di qualsivoglia diritto della difesa. In definitiva, quindi, deve ritenersi che la mancata celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato è stata la conseguenza della mancata rinnovazione della richiesta di parte, senza che sia configurabile alcuna abnormità nel provvedimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare. 3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, riproponendo la questione concernente la qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che è stata già adeguatamente risolta dalla Corte di appello. La difesa sostiene che la Corte di appello si sarebbe sottratta all'effettivo esame dei motivi di impugnazione, limitandosi a richiamare il solo dato ponderale e la diversità delle sostanze detenute quali ragioni sufficienti ad escludere l'ipotesi lieve, recependo per relationem le considerazioni svolte dal giudice di primo grado. Peraltro, tali argomentazioni sarebbero contrarie a quanto ritenuto dalle Sezioni unite in ordine ai criteri di valutazione dell'ipotesi lieve. Invero, la motivazione resa sul punto non appare in alcun modo carente, essendo stati individuati gli elementi idonei ad escludere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, indicati oltre che nel dato quantitativo e qualitativo, anche nella ritenuta stabile e continuativa attività di spaccio svolta dall'imputato. 3.1. Infine, per quanto concerne la presunta minor offensività della condotta dell'imputato rispetto a quella riferibile al correo, la Corte di appello t(specificato che entrambi gli imputati sono stati sorpresi nell'atto di confezionare le dosi di stupefacente, il che dimostra una integrale condivisione di intenti (si veda p.4, sentenza di appello). 4. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa alla dedotta improcedibilità ex art. 344-bis cod.proc.pen. Al riguardo, si ritiene che la nuova disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, di cui al novellato art. 344-bis, cod.proc.pen., non può trovare applicazione ai procedimenti per reati commessi in epoca antecedente al 10 gennaio 2020. Tale problematica è stata già affrontata e risolta da questa Corte con una soluzione pienamente condivisibile, essendosi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, in quanto detta disposizione ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporale applicativa (Sez.5, n. 334 del 5/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419; Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep.2022, lana, Rv. 282408; Sez.7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043-02). Il ricorrente contesta tale impostazione, sottolineando come la disciplina dell'improcedibilità, pur essendo declinata quale istituto di diritto processuale, ha una innegabile ricaduta sul piano sostanziale, nella misura in cui inibisce l'accertamento della commissione del reato, sicchè se ne invoca la retroattività ai sensi dell'art. 2 cod.pen. Invero, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha copertura costituzionale, non essendo contemplato dagli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, che, invece, disciplinano esclusivamente il divieto di retroattività della norma sopravvenuta deteriore rispetto a quella previgente. Quanto detto comporta che deve ritenersi costituzionalmente legittima la disciplina intertemporale che ha regolamentato il passaggio dal regime della prescrizione a quella della improcedibilità, introducendo una cesura netta e prevedendo che l'improcedibilità si applica solo ai reati rispetto ai quali non opera più il previgente regime della prescrizione. Ne consegue che un profilo di legittimità costituzionale sarebbe, in astratto, ipotizzabile solo ove si ritenesse la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra gli autori di reati commessi prima o dopo dell'entrata in vigore della norma "più favorevole", individuata dal ricorrente nell'art. 344-bis cod.proc.pen. Tuttavia, nel caso di specie non si ravvisa alcun profilo di irragionevolezza della disciplina in esame, proprio perché le diversità tra il precedente sistema basato sulla prescrizione e quello nuovo fondato sulla improcedibilità sono tali da giustificare appieno i'esclusione della retroattività del nuovo art. 344-bis cod.pen., in quanto la nuova disciplina si fonda su un sistema processuale e sostanziale profondamente mutato, il che non consente l'innesto delle nuove regole nel previgente regime governato dalla sola prescrizione (in tal senso Sez.6, n. 25173 del 13/4/2023, Costa, n.m.). 5. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a