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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02659/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile sotto vari e concorrenti profili, in quanto: deduce "mancanza di motivazione" senza indicare il punto della sentenza asseritamente affetto da tale vizio (l'affermazione di responsabilità, l'entità della pena); si risolve in assunti generici non agevolmente decifrabili; evoca istituti processuali non pertinenti (come "l'applicazione di concordato"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile sotto vari e concorrenti profili, in quanto: deduce "mancanza di motivazione" senza indicare il punto della sentenza asseritamente affetto da tale vizio (l'affermazione di responsabilità, l'entità della pena); si risolve in assunti generici non agevolmente decifrabili; evoca istituti processuali non pertinenti (come "l'applicazione di concordato"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris