CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, il 26 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice, a seguito dell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello congruamente giustificato il diniego dell'attenuante de quo sulla base della natura delle res ricettate ed osservando come i beni rinvenuti - in particolare, i documenti - potevano essere utilizzati per commettere altri reati (pag. 3), in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamato nel ricorso, secondo il quale «la "particolare tenuità" , nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res» (da ultimo si veda anche Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina CRI, Rv. 283338); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso