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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 32756/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito H Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 18 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Latina confermava il decreto del 4 ottobre 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Latina aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine a due ipotesi del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi E ed F), relativo rispettivamente agli anni 2018 (capo E) e 2019 (capo F), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di 728.165,32 euro, pari al profitto del reato, nonché il sequestro della medesima somma, oltre che degli automezzi di trasporto, nei confronti della SG Petroli s.r.I., società alla quale è stato contestato l'illecito amministrativo previsto dagli art. 5 comma 1 lett.

A e 25 quinquies del d.

Igs. n. 231 del 2001 (capo G).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pontino, Siniscalchi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art 125 e 325 cod. proc. pen., contestando la mancata valutazione da parte del Tribunale del difetto di motivazione del decreto di sequestro rispetto al periculum in mora e osservando che l'apparato argomentativo della misura adottata non può esaurirsi nella mera confiscabilità del bene, non essendovi traccia nel provvedimento impugnato della impossibilità anche transitoria e reversibile di poter apprendere il profitto diretto tra i beni nella disponibilità della società percettrice del vantaggio fiscale.

Con il secondo motivo, oggetto di dogfianza è la mancata risposta da parte del Tribunale al motivo della richiesta di riesame riguardante la restituzione dei beni attinenti alla società SG Petroli s.r.I., non avendo il Tribunale considerato che Siniscalchi ha agito anche quale legale rappresentante della citata società.

Del resto, quelli sequestrati alla società sono i beni di cui l'imputato era anche in possesso e non esistono altri beni sequestrati, se non quelli della società che Siniscalchi amministra, ad eccezione dei beni di carattere personale, come il terreno e le cisterne per il deposito dei petroli, concessi dallo stesso ricorrente in comodato alla società; dunque, essendo coincidenti nella stessa persona l'indagato e il legale rappresentante della persona giuridica, doveva ritenersi che il difensore nominato dall'indagato fosse legittimato a proporre richiesta di riesame nell'interesse della persona giuridica, tanto più che questa non era stata preventivamente avvisata dei suoi diritti e delle 'sue facoltà di legge.

2.1. Con memoria trasmessa il 5 maggio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un motivo aggiunto, con il quale, nel replicare alla iniziale requisitoria scritta del Procuratore generale, ha eccepito la violazione degli art. 309 comma 9, 293 e 324 comma 7 cod. proc. pen., ribadendo la doglianza relativa alla omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza di sequestro preventivo per difetto di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

L Iniziando dal primo motivo, per come integrato nella memoria trasmessa il 5 maggio 2022, occorre evidenziare che l'eccezione sul difetto di motivazione sul periculum in mora da parte del giudice della cautela reale non risulta sia stata formalmente sottoposta al Tribunale del Riesame, che non la riporta tra le quattro doglianze sollevate, riportate alle pag. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata.

Le censure, infatti, erano dedicate: alla dedotta carenza del fumus commgY delicti (motivi 1 e 2), alla "violazione del principio di sussidiarietà" di cui agli art.321 cod. proc. pen., 12 d.

Igs. n. 74 del 2000 e 19 del d.

Igs. n. 231 del 2001 (motivo 3), e alla non sequestrabilità dei beni perché appartenenti ad altro soggetto estraneo ai reati contestati o non qualificabili come profitto o prezzo dei reati (motivo 4).

Su ognuno di questi temi, il Tribunale del Riesame ha fornito risposte pertinenti, non soffermandosi sull'asserita lacuna motivazionale del decreto del G.I.P. solo perché tale profilo non era stato adeguatamente criticato nell'istanza di riesame, il che rende inammissibile l'odierna censura, non avendo la difesa del resto contestato l'elencazione delle doglianze difensive riportate nell'ordinanza impugnata, o comunque il "travisamento" del loro contenuto.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile, dovendosi rilevare che, in maniera corretta, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno rilevato che Siniscalchi ha proposto richiesta di riesame esclusivamente in proprio e non anche quale legale rappresentante della S.G.

Petroli s.r.I., soggetto distinto dalla persona fisica del suo amministratore, per cui coerentemente il ricorrente è stato ritenuto non legittimato a chiedere la restituzione dei beni della predetta società.

Tale impostazione appare immune da censure, essendo l'affermazione del Tribunale del Riesame non un "eccessivo formalismo", come lamentato nel ricorso, ma la naturale conseguenza dell'alterità soggettiva tra persona giuridica e persona fisica che ne esercita la rappresentanza, alterità soggettiva peraltro ben presente nell'impianto normativo del d.

Igs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, tanto è vero che, per restare all'ambito processuale, l'art. 39 del predetto decreto prevede che l'ente non possa partecipare al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, ove questi, come avvenuto nel caso di specie, sia imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo addebitato alla persona giuridica.

Di qui la correttezza del rilievo dell'ordinanza impugnata circa la carenza di legittimazione di Siniscalchi rispetto alla proponibilità delle censure riguardanti la distinta posizione della società, anch'ella coinvolta nell'odierno procedimento penale, di cui il ricorrente era legale rappresentante al momento delle condotte contestate, non potendosi esserci sovrapposizione tra persona fisica e persona giuridica.e-&

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Siniscalchi deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

" Così deciso il 06/05/2022 Il yglier5estenspre [OSCURATO:PERSONA] idente a io N-riG Gasto ru ndr azza - 6 322 CANC ,L , r [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE ‘scì vZ, _ 'TIY\eArnV\IA,-'e;kx ) 6 31, 1;i_. —04e (2, ( () \\, , .J., r3 kit,,,Q C_A-keft.---t.(Z\Ae -A.R.C2, ULY\Vne. 1),An.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito H Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 18 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Latina confermava il decreto del 4 ottobre 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Latina aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine a due ipotesi del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi E ed F), relativo rispettivamente agli anni 2018 (capo E) e 2019 (capo F), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di 728.165,32 euro, pari al profitto del reato, nonché il sequestro della medesima somma, oltre che degli automezzi di trasporto, nei confronti della SG Petroli s.r.I., società alla quale è stato contestato l'illecito amministrativo previsto dagli art. 5 comma 1 lett. A e 25 quinquies del d. Igs. n. 231 del 2001 (capo G). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pontino, Siniscalchi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art 125 e 325 cod. proc. pen., contestando la mancata valutazione da parte del Tribunale del difetto di motivazione del decreto di sequestro rispetto al periculum in mora e osservando che l'apparato argomentativo della misura adottata non può esaurirsi nella mera confiscabilità del bene, non essendovi traccia nel provvedimento impugnato della impossibilità anche transitoria e reversibile di poter apprendere il profitto diretto tra i beni nella disponibilità della società percettrice del vantaggio fiscale. Con il secondo motivo, oggetto di dogfianza è la mancata risposta da parte del Tribunale al motivo della richiesta di riesame riguardante la restituzione dei beni attinenti alla società SG Petroli s.r.I., non avendo il Tribunale considerato che Siniscalchi ha agito anche quale legale rappresentante della citata società. Del resto, quelli sequestrati alla società sono i beni di cui l'imputato era anche in possesso e non esistono altri beni sequestrati, se non quelli della società che Siniscalchi amministra, ad eccezione dei beni di carattere personale, come il terreno e le cisterne per il deposito dei petroli, concessi dallo stesso ricorrente in comodato alla società; dunque, essendo coincidenti nella stessa persona l'indagato e il legale rappresentante della persona giuridica, doveva ritenersi che il difensore nominato dall'indagato fosse legittimato a proporre richiesta di riesame nell'interesse della persona giuridica, tanto più che questa non era stata preventivamente avvisata dei suoi diritti e delle 'sue facoltà di legge. 2.1. Con memoria trasmessa il 5 maggio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un motivo aggiunto, con il quale, nel replicare alla iniziale requisitoria scritta del Procuratore generale, ha eccepito la violazione degli art. 309 comma 9, 293 e 324 comma 7 cod. proc. pen., ribadendo la doglianza relativa alla omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza di sequestro preventivo per difetto di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L Iniziando dal primo motivo, per come integrato nella memoria trasmessa il 5 maggio 2022, occorre evidenziare che l'eccezione sul difetto di motivazione sul periculum in mora da parte del giudice della cautela reale non risulta sia stata formalmente sottoposta al Tribunale del Riesame, che non la riporta tra le quattro doglianze sollevate, riportate alle pag. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata. Le censure, infatti, erano dedicate: alla dedotta carenza del fumus commgY delicti (motivi 1 e 2), alla "violazione del principio di sussidiarietà" di cui agli art.321 cod. proc. pen., 12 d. Igs. n. 74 del 2000 e 19 del d. Igs. n. 231 del 2001 (motivo 3), e alla non sequestrabilità dei beni perché appartenenti ad altro soggetto estraneo ai reati contestati o non qualificabili come profitto o prezzo dei reati (motivo 4). Su ognuno di questi temi, il Tribunale del Riesame ha fornito risposte pertinenti, non soffermandosi sull'asserita lacuna motivazionale del decreto del G.I.P. solo perché tale profilo non era stato adeguatamente criticato nell'istanza di riesame, il che rende inammissibile l'odierna censura, non avendo la difesa del resto contestato l'elencazione delle doglianze difensive riportate nell'ordinanza impugnata, o comunque il "travisamento" del loro contenuto. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, dovendosi rilevare che, in maniera corretta, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno rilevato che Siniscalchi ha proposto richiesta di riesame esclusivamente in proprio e non anche quale legale rappresentante della S.G. Petroli s.r.I., soggetto distinto dalla persona fisica del suo amministratore, per cui coerentemente il ricorrente è stato ritenuto non legittimato a chiedere la restituzione dei beni della predetta società. Tale impostazione appare immune da censure, essendo l'affermazione del Tribunale del Riesame non un "eccessivo formalismo", come lamentato nel ricorso, ma la naturale conseguenza dell'alterità soggettiva tra persona giuridica e persona fisica che ne esercita la rappresentanza, alterità soggettiva peraltro ben presente nell'impianto normativo del d. Igs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, tanto è vero che, per restare all'ambito processuale, l'art. 39 del predetto decreto prevede che l'ente non possa partecipare al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, ove questi, come avvenuto nel caso di specie, sia imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo addebitato alla persona giuridica. Di qui la correttezza del rilievo dell'ordinanza impugnata circa la carenza di legittimazione di Siniscalchi rispetto alla proponibilità delle censure riguardanti la distinta posizione della società, anch'ella coinvolta nell'odierno procedimento penale, di cui il ricorrente era legale rappresentante al momento delle condotte contestate, non potendosi esserci sovrapposizione tra persona fisica e persona giuridica.e-& 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Siniscalchi deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. " Così deciso il 06/05/2022 Il yglier5estenspre [OSCURATO:PERSONA] idente a io N-riG Gasto ru ndr azza - 6 322 CANC ,L , r [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ‘scì vZ, _ 'TIY\eArnV\IA,-'e;kx ) 6 31, 1;i_. —04e (2, ( () \\, , .J., r3 kit,,,Q C_A-keft.---t.(Z\Ae -A.R.C2, ULY\Vne. 1),An. N:4 f C j..)VA Q \Att\"-3 , A.: eAuke DAQek.{ kkeik-2„o.7-h. c,ile C 6 ,-) i z, Ne. W,2, v,,v,e , t, e ., 2 R?),--[ i ..i.,z) i 2. , Q k(ke Ce 4:( 9 ì`i-')A-n.81,,,e 6,It. Q . , , , ev‘e. ',A.- ofú\,.„,_ (A,-;' vvev„-'3-‘ (A{C \ tv.\\re V\k. -_\--'Je )n
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