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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 49517/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Torino proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza di condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Vercelli e divenuta irrevocabile il 18 giugno 2019.

2. La Corte d'Appello rigettava l'istanza con ordinanza emessa 1'8 giugno 2023.

Osservava la Corte che: 1) il Lazri, con atto di nomina depositato presso la Procura della Repubblica di Vercelli, aveva nominato difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25/A, Bonferraro di Sorgà (VR); 2) successivamente il Lazri fermato all'Ufficio di frontiera presso l'aereoporto di Brindisi ed identificato dalla Polizia come persona sottoposta ad indagini, aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima, dichiarando altresì di risiedere a [OSCURATO:PERSONA] e di essere ospite presso la sorella in Italia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111; 3) con fax inviato alla Procura della Repubblica di Vercelli l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver dismesso il mandato e di averne dato comunicazione con raccomandata all'interessato, indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25/A, Bonferraro di Sorgà (VR);4) il decreto di citazione a giudizio era stato dunque notificato al difensore d'ufficio e al Lazri presso il domicilio eletto, e cioè allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4) l' elezione di domicilio conservava la sua validità, non potendosi sostenere, come aveva dedotto il Lazri nel ricorso, la sua mancata conoscenza della lingua italiana, riscontrata invece da vari indici, quali la accertata permanenza in Italia dal 2011, l'aver effettuato una precedente nomina di difensore, in atti, l'aver interloquito con la Polizia di frontiera compilando un modulo non prestampato; 5) tt9 lo stesso Lazri aveva prodotto in giudizio la dichiarazione di rinuncia al mandato dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], e pertanto doveva ritenersi a conoscenza della rinuncia medesima.

Concludeva quindi che il Lazri, personalmente rintracciato dalla polizia di frontiera, aveva consapevolmente eletto domicilio presso lo studio del difensore e si era colpevolmente disinteressato del processo a suo carico. 3.

Ricorre il Lazri a mezzo del proprio difensore articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. in ordine alla incolpevole conoscenza del processo.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Ismail aveva infatti chiarito che l'effettiva conoscenza del processo doveva essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in judicium, sicchè non poteva desumersi dalla dichiarazione di domicilio operata durante le indagini preliminari, come invece era avvenuto nel caso di specie.

Per di più, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso il domicilio eletto il 10 settembre 2015, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso il mandato già dal 4 marzo 2015, senza che vi fosse prova del fatto che il Lazri fosse stato informato della disnnissione del mandato.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva spedito la raccomandata al Lazri ad un indirizzo diverso da quello indicato dal predetto Lazri all'atto della identificazione da parte della polizia di frontiera, né risultava dagli atti la ricevuta comprovante la consegna della raccomandata.

Il comportamento del Lazri, inoltre, non poteva integrare la deliberata sottrazione al processo nel senso indicato dalla Sezioni Unite Ismail.

4. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Questa Corte di legittimità ha ormai chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez.

U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01).

A dette considerazioni si è aggiunta una ulteriore riflessione, sempre da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 , Lovric, Rv. 280931 - 02) sul sistema complessivo delle regole che disciplinano il processo in absentia ed il loro collegamento con i rimedi riparatori, quali l'istituto della rescissione del giudicato.

In particolare, si è osservato che " l'enunciazione di principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi e stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire ovvero se ricorrono le situazioni previste dal secondo comma, riceve attuazione mediante altre disposizioni, in correlazione logica con esso, che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione.

Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti, sono accomunati dall'essere basati sulla allegazione da parte dell'imputato della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», oppure, quando previsto, della «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore oppure altro legittimo impedimento» e dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole".

3. Al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto il giudice è quindi chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto.

Come indicato dalle Sezioni Unite Ismail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Si deve trattare all'evidenza di condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto aile quali è necessario un accertamento in fatto, perche, come gia indicato, l'articolo 420-bis non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni".* ( così testualmente Sez.

U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. peri, hanno ribadito i principi sopra evidenziati).

4. Tanto premesso, ,f a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno ritenuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; in questa ipotesi, con riferimento alle " vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01).

5. Nel caso di specie, se è vero che consta la nomina, da parte del Lazri, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il relativo studio legale, risulta però che detto difensore ha rinunciato al mandato anteriormente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, e che il tentativo di avvisare il proprio assistito non era andato a buon fine.

Il ricorrente, invero, aveva allegato al ricorso alla Corte d'appello la missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in atti del fascicolo della Procura della Repubblica, che risulta spedita ad un indirizzo diverso dal quello indicato al momento della identificazione del Lazri da parte della Polizia di frontiera, nonchè mancante dell'avviso di ricevimento.

6. Pertanto, pur se l'avvenuta rinuncia al mandato priva di effetti la elezione di domicilio e che dunque si può configurare una astratta regolarità formale della notifica (per gli effetti sulla validità della elezione di domicilio in caso di rinuncia al mandato cfr. Sez. 3 - n. 3568 del 17/09/2018, imputato P., Rv. 274824 - 01), i principi espressi dalle Sezioni Unite, sopra illustrati, impediscono di ritenere accertato che l'odierno ricorrente abbia avuto conoscenza del processo a suo carico, non potendosi, come detto, applicare il superato regime di presunzioni.

Né, in considerazione delle vicende illustrate, può ritenersi allo stato dimostrata l'instaurazione del rapporto professionale con l'avvocato nominato di fiducia, posto che, al contrario, è emerso che il difensore non sia riuscito contattare il proprio assistito per comunicargli di aver rinunciato al mandato.

La verifica da effettuare, alla stregua degli insegnamenti sopra ricordati, deve essere quindi condotta al fine di accertare se possano configurarsi comportamenti del Lazri che rivelino la volontà di sottrarsi al processo penale celebrato a suo carico, valutando, nel caso concreto, circostanze quali, a titolo di esempio, " la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso pur se apparentemente valido, o altro" (così testualmente Sez.

U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), ossia comunque condotte rivelatrici della volontà di sfuggire al giudizio, che, sempre secondo l'indirizzo ormai segnato dalle Sezioni unite , vanno apprezzate nel caso concreto senza alcun automatismo.6.

Si impone, conclusivamente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Torino.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Torino proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza di condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Vercelli e divenuta irrevocabile il 18 giugno 2019. 2. La Corte d'Appello rigettava l'istanza con ordinanza emessa 1'8 giugno 2023. Osservava la Corte che: 1) il Lazri, con atto di nomina depositato presso la Procura della Repubblica di Vercelli, aveva nominato difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25/A, Bonferraro di Sorgà (VR); 2) successivamente il Lazri fermato all'Ufficio di frontiera presso l'aereoporto di Brindisi ed identificato dalla Polizia come persona sottoposta ad indagini, aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima, dichiarando altresì di risiedere a [OSCURATO:PERSONA] e di essere ospite presso la sorella in Italia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111; 3) con fax inviato alla Procura della Repubblica di Vercelli l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver dismesso il mandato e di averne dato comunicazione con raccomandata all'interessato, indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25/A, Bonferraro di Sorgà (VR);4) il decreto di citazione a giudizio era stato dunque notificato al difensore d'ufficio e al Lazri presso il domicilio eletto, e cioè allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4) l' elezione di domicilio conservava la sua validità, non potendosi sostenere, come aveva dedotto il Lazri nel ricorso, la sua mancata conoscenza della lingua italiana, riscontrata invece da vari indici, quali la accertata permanenza in Italia dal 2011, l'aver effettuato una precedente nomina di difensore, in atti, l'aver interloquito con la Polizia di frontiera compilando un modulo non prestampato; 5) tt9 lo stesso Lazri aveva prodotto in giudizio la dichiarazione di rinuncia al mandato dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], e pertanto doveva ritenersi a conoscenza della rinuncia medesima. Concludeva quindi che il Lazri, personalmente rintracciato dalla polizia di frontiera, aveva consapevolmente eletto domicilio presso lo studio del difensore e si era colpevolmente disinteressato del processo a suo carico. 3. Ricorre il Lazri a mezzo del proprio difensore articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. in ordine alla incolpevole conoscenza del processo. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Ismail aveva infatti chiarito che l'effettiva conoscenza del processo doveva essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in judicium, sicchè non poteva desumersi dalla dichiarazione di domicilio operata durante le indagini preliminari, come invece era avvenuto nel caso di specie. Per di più, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso il domicilio eletto il 10 settembre 2015, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso il mandato già dal 4 marzo 2015, senza che vi fosse prova del fatto che il Lazri fosse stato informato della disnnissione del mandato. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva spedito la raccomandata al Lazri ad un indirizzo diverso da quello indicato dal predetto Lazri all'atto della identificazione da parte della polizia di frontiera, né risultava dagli atti la ricevuta comprovante la consegna della raccomandata. Il comportamento del Lazri, inoltre, non poteva integrare la deliberata sottrazione al processo nel senso indicato dalla Sezioni Unite Ismail. 4. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Questa Corte di legittimità ha ormai chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01). A dette considerazioni si è aggiunta una ulteriore riflessione, sempre da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 , Lovric, Rv. 280931 - 02) sul sistema complessivo delle regole che disciplinano il processo in absentia ed il loro collegamento con i rimedi riparatori, quali l'istituto della rescissione del giudicato. In particolare, si è osservato che " l'enunciazione di principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi e stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire ovvero se ricorrono le situazioni previste dal secondo comma, riceve attuazione mediante altre disposizioni, in correlazione logica con esso, che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione. Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti, sono accomunati dall'essere basati sulla allegazione da parte dell'imputato della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», oppure, quando previsto, della «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore oppure altro legittimo impedimento» e dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole". 3. Al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto il giudice è quindi chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Come indicato dalle Sezioni Unite Ismail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Si deve trattare all'evidenza di condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto aile quali è necessario un accertamento in fatto, perche, come gia indicato, l'articolo 420-bis non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni".* ( così testualmente Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. peri, hanno ribadito i principi sopra evidenziati). 4. Tanto premesso, ,f a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno ritenuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; in questa ipotesi, con riferimento alle " vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01). 5. Nel caso di specie, se è vero che consta la nomina, da parte del Lazri, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il relativo studio legale, risulta però che detto difensore ha rinunciato al mandato anteriormente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, e che il tentativo di avvisare il proprio assistito non era andato a buon fine. Il ricorrente, invero, aveva allegato al ricorso alla Corte d'appello la missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in atti del fascicolo della Procura della Repubblica, che risulta spedita ad un indirizzo diverso dal quello indicato al momento della identificazione del Lazri da parte della Polizia di frontiera, nonchè mancante dell'avviso di ricevimento. 6. Pertanto, pur se l'avvenuta rinuncia al mandato priva di effetti la elezione di domicilio e che dunque si può configurare una astratta regolarità formale della notifica (per gli effetti sulla validità della elezione di domicilio in caso di rinuncia al mandato cfr. Sez. 3 - n. 3568 del 17/09/2018, imputato P., Rv. 274824 - 01), i principi espressi dalle Sezioni Unite, sopra illustrati, impediscono di ritenere accertato che l'odierno ricorrente abbia avuto conoscenza del processo a suo carico, non potendosi, come detto, applicare il superato regime di presunzioni. Né, in considerazione delle vicende illustrate, può ritenersi allo stato dimostrata l'instaurazione del rapporto professionale con l'avvocato nominato di fiducia, posto che, al contrario, è emerso che il difensore non sia riuscito contattare il proprio assistito per comunicargli di aver rinunciato al mandato. La verifica da effettuare, alla stregua degli insegnamenti sopra ricordati, deve essere quindi condotta al fine di accertare se possano configurarsi comportamenti del Lazri che rivelino la volontà di sottrarsi al processo penale celebrato a suo carico, valutando, nel caso concreto, circostanze quali, a titolo di esempio, " la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso pur se apparentemente valido, o altro" (così testualmente Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), ossia comunque condotte rivelatrici della volontà di sfuggire al giudizio, che, sempre secondo l'indirizzo ormai segnato dalle Sezioni unite , vanno apprezzate nel caso concreto senza alcun automatismo.6. Si impone, conclusivamente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Torino. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
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