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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19813/2026

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ra [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 74/2023, pubblicato in data24/07/2023, nel procedimento RG n. 7687/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20012/2023Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 19813/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 74/2023, pubblicato in data24/07/2023, nel procedimento RG n. 7687/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20012/2023Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 19813/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Massimo Ferro
Decreto Cassazione n. 19813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris