CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 19584/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 dalla Corte di Appello di Lecce nei confrontiCASALINI Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso,sentiti gli avvocati delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente che hanno chiesto didichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;lette le memorie inoltrate dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., con lequali si chiede l’annullamento della sentenza e le note spese depositate in udienza,letta la memoria di replica a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 27/06/2025 la Corte di appello di Lecce ha assolto2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il sostituto ProcuratoreGenerale della Corte di appello di Lecce, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582, comma 1 bis e 591 lett. c) cod. proc. pen.per inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena diinammissibilità, nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di dichiarare inammissibile,ai sensi dell'art 591, lett. c), cod. proc. pen. l'appello proposto dall'imputato per violazionedell’art. 582, comma 1 bis, cod. proc. pen.; il ricorrente censura l’omessa dichiarazione diinammissibilità dell'appello – e il rigetto dell'eccezione sollevata all'udienza del 27 giugno2025 da uno dei difensori delle parti civili -in quanto l'atto di appello è stato depositato incancelleria da un terzo soggetto sconosciuto, diverso dall'imputato e dal suo difensore, privodi formale delega al deposito dell’impugnazione e neppure qualificato come “delegato” deldifensore da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto nella relativa attestazione dideposito in calce allo stesso. Il ricorrente - citando giurisprudenza di legittimità in materia dicomma 1, cod. proc. pen. - rileva che è necessario che la qualifica di incaricato risulti dauna esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da unainequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentatadia atto della dichiarazione resa dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.Segnala il ricorrente che, nel caso di specie, mancano sia un'esplicita delega al deposito siala semplice attestazione da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'impugnazione delladichiarazione del presentatore dell'atto di agire per delega o su incarico orale del titolaredella difesa; né dagli atti è desumibile il rapporto eventualmente esistente tra il soggetto cheha depositato l'atto di appello e il titolare del potere di impugnazione, sussistendo cosìincertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, chedetermina l'inammissibilità dell'appello.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 416 cod. pen.per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifestaillogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha assoltol'imputato dal reato associativo ascrittogli; il ricorrente osserva innanzitutto che la Corteterritoriale ha disatteso l’onere di motivazione rafforzata che deve essere osservatoogniqualvolta si ritenga di ribaltare una precedente decisione, sia assolutoria che dicondanna; tale onere motivazionale non è stato rispettato a fronte dei numerosi elementiposti dal giudice di primo grado a sostegno della decisione di condanna indicativi dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso che ruotava attorno alla società Badigass.r.l., da lui amministrata, la quale svolgeva sistematicamente la propria attività commercialein maniera organizzata e totalmente delittuosa nei termini descritti dalla sentenza di primogrado con cui la Corte di merito non si è adeguatamente confrontata. Errata è anche laconsiderazione della Corte di appello circa la inconciliabilità tra fare parte dell’associazione enon avere commesso alcuno dei reati fine, che si porrebbe in contrasto con la costantegiurisprudenza di legittimità, che ammette la possibilità di configurare la partecipazione adun'associazione a delinquere anche a carico di colui il quale non abbia commesso alcuno deireati fine del sodalizio criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.1. Quanto al primo motivo la Corte di merito ha già puntualmente affrontato l’eccezione,facendo corretta applicazione della costante linea interpretativa di questa Corte, secondo laquale non è necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto diimpugnazione sia munito di delega scritta, essendo invece sufficiente una delega orale,desumibile anche dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti tra presentatore esottoscrittore dell'atto (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8096 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 235735 – 01; conf. Sez. 2, sent. n. 52195 del 07/10/2016, Rv. 268669 – 01). Si è altresì avuto modo diprecisare ulteriormente che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delleformalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concretaincertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (tra lepiù recenti, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982-02; Sez. 1, n. 17549 del12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 –01). Ebbene, nella specie, pur mancando in calce all’atto di appello l’attestazione delpubblico ufficiale della qualifica di “incaricato” o “delegato” dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalcomplessivo esame del documento, non pare dubitabile né la riferibilità dell’atto di appello altitolare del diritto di impugnazione (avv. [OSCURATO:PERSONA]), né l’identificazione dell’incaricatadel difensore dell’imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]), compiutamente generalizzatadall’impiegato che ha ricevuto l’atto (cfr. ultima pagina dell’atto di appello) e che, pertanto,non può essere definita soggetto “sconosciuto”, essendo stata identificata a mezzo tesserinodegli avvocati di Bari dal pubblico ufficialeaddetto alla ricezione presso la cancelleria delgiudice "a quo", il quale ha accettato l’atto, dopo avere indentificato l’incaricata, ponendo iltimbro di ricezione e scrivendo da quale documento avesse identificato la stessa, omettendosolo di indicare la qualifica di “incaricato”; omissione che, peraltro, alla luce dei sopra riportatiprincipi, non è tale da fare escludere la legittima provenienza dell'atto.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.2.1. Questa Corte ha con costanza affermato il principio per cui il giudice d'appello cheriformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimocompendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzionedibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionalegiustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusagli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (cfr. Sez. U.n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 2474 del15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021,sentenza “Troise”, in particolare, ha precisato che la presunzione d'innocenza e ilragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogodecisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmenteplausibile per l'assoluzione. La differenza comporta evidenti riflessi anche sull’obbligo dimotivazione, che, invero, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una onell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello siimpone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unicoricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici oinadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primogiudizio. Per il ribaltamento di una condanna, invece, il giudice di appello può limitarsi adun'operazione di tipo essenzialmente demolitivo, pur avendo cura di precisare che, in talcaso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cuiplausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali. Per giustificare il ribaltamento delladecisione di primo grado, si legge, infatti, nella sentenza “Troise”, occorre «che il dubbioragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile diessere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito alprocesso» ed è altresì necessario che «il giudice d'appello strutturi la motivazione delladecisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioniassunte». Il giudice, al fine di giustificare l’esito assolutorio, è tenuto a confrontarsi con leragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, riesaminando, sia pure in sintesi, ilmateriale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito,per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delledifformi conclusioni assunte. La sentenza impugnata, ad avviso del Collegio, si èconformata ai richiamati principi.2.2. Non hanno infatti fondamento i rilievi del ricorrente in punto di motivazionerafforzata giacché la sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, ha dato compiutamenteconto delle ragioni poste a fondamento del ribaltamento della decisione di primo grado,confutando in maniera precisa e persuasiva la tesi in questa sede riproposta dellaconsapevole partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso che ruotava intorno allaBadigas s.r.l. dei fratelli Zucaro, basata su elementi che la Corte di merito, anziché valutarenel loro insieme, secondo la difesa, avrebbe impropriamente parcellizzato. Al contrario, nellasentenza impugnata vengono esaminati puntualmente gli elementi posti a base dellasentenza di condanna di primo grado, evidenziandone l’insufficienza rispetto alla posizionedel ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Alle pagg. 4 e 5, richiamato l’ambito della devoluzione, limitato alruolo dell’imputato all’interno della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito ha evidenziato,da un lato, la natura di attività esclusivamente commerciali poste in essere da Casalininell'ambito della società di cui era formalmente amministratore e, dall’altro, la sua totaleestraneità alla commissione dei reati fine (per i quali è stato assolto dal giudice di primogrado), pur senza mettere in discussione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,la possibilità di rispondere di reato associativo a prescindere dal coinvolgimento nei reatifine. In tale ambito, il collegio distrettuale ha evidenziato i seguenti elementi: lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio viene fondamentalmente collegata solo adun'operazione di trasferimento societario tra [OSCURATO:SOCIETA]., gestita di fatto dai fratelli Zucaro,e la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], leggibile anche inchiave lecita, con riguardo alla posizione dell'imputato, il quale si è limitato ad occuparsidegli aspetti amministrativi e giuridici dell'operazione, senza che risulti la prova in ordine allaconoscenza degli eventuali profili di illiceità sottesi alla stessa; parimenti, ad avviso deigiudici di appello, non risulta provato che [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto anche dal primo giudicequale mero amministratore formale della [OSCURATO:SOCIETA]., gestita di fatto dai fratelli Zucaro,fosse consapevole delle attività illecite portate avanti dagli stessi con il [OSCURATO:PERSONA]; anche dallaconversazioni intercettate risulta che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse esclusivamente di questioniburocratiche ed amministrative, come confermato anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corsodel suo interrogatorio. La sentenza impugnata, in conclusione, ha fondato l’esito assolutoriosu una valutazione probatoria di inadeguatezza del compendio acquisito in esito ad unadeguato confronto critico con le ragioni esposte dal primo giudice con conseguenteinfondatezza delle censure proposte.3. Per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]