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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 21885/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamerC.o con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 30 giugno 2023 nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed altri delitti a carico di diversi soggetti, tra i quali il suo convivente [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione rilevando che la procura conferita al difensore non aveva i requisiti di una procura speciale.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale denuncia violazione di legge ed in particolare dell'art.100 cod. proc. pen., sostenendo che la procura rilasciata al suo precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], possedeva i requisiti della procura speciale, poiché in essa erano menzionati, oltre alle generalità ed agli altri dati del difensore cui veniva conferito il potere di proporre la richiesta di riesame, i beni oggetto del sequestro e la qualità di terza interessata della richiedente; né era sostenibile che il conferimento della procura speciale richiedesse l'adozione di formule sacramentali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro — ma il principio è estensibile alla richiesta di riesame proposta dal terzo interessato avverso il decreto di sequestro preventivo —, che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato ai pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen. non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668, che ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata).

Il Tribunale del riesame ha sostenuto che la procura rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per proporre la richiesta di riesame non avrebbe i requisiti della procura speciale, senza, tuttavia, meglio precisare o argomentare tale conclusione.

In contrario deve osservarsi che la procura speciale apposta in calce alla richiesta di riesame contiene la indicazione dell'impugnazione che il difensore ha il potere di proporre, nonché gli estremi del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento di sequestro e i beni che hanno cpstituito oggetto di sequestro, cosicché deve concludersi che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conferita una procura speciale per proporre la richiesta di riesame avverso il suddetto decreto di sequestro.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamerC.o con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 30 giugno 2023 nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed altri delitti a carico di diversi soggetti, tra i quali il suo convivente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione rilevando che la procura conferita al difensore non aveva i requisiti di una procura speciale.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale denuncia violazione di legge ed in particolare dell'art.100 cod. proc. pen., sostenendo che la procura rilasciata al suo precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], possedeva i requisiti della procura speciale, poiché in essa erano menzionati, oltre alle generalità ed agli altri dati del difensore cui veniva conferito il potere di proporre la richiesta di riesame, i beni oggetto del sequestro e la qualità di terza interessata della richiedente; né era sostenibile che il conferimento della procura speciale richiedesse l'adozione di formule sacramentali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro — ma il principio è estensibile alla richiesta di riesame proposta dal terzo interessato avverso il decreto di sequestro preventivo —, che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato ai pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen. non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668, che ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata). Il Tribunale del riesame ha sostenuto che la procura rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per proporre la richiesta di riesame non avrebbe i requisiti della procura speciale, senza, tuttavia, meglio precisare o argomentare tale conclusione. In contrario deve osservarsi che la procura speciale apposta in calce alla richiesta di riesame contiene la indicazione dell'impugnazione che il difensore ha il potere di proporre, nonché gli estremi del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento di sequestro e i beni che hanno cpstituito oggetto di sequestro, cosicché deve concludersi che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conferita una procura speciale per proporre la richiesta di riesame avverso il suddetto decreto di sequestro. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di C
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