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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22421/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2157-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, -intimati - avverso l'ordinanza n.

R.G. 4303/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di Sez.

VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 TARANTO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― E’ impugnato per cassazione provvedimento del Giudice di pace di Taranto con cui è stata respinta l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal locale Prefettoin danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. ― Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo.

L’Amministrazione non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il ricorrente oppone la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazionedegli artt. 13 d.lgs. n. 286/1998 e 18 d.P.R. n. 445/2000: il vizio motivazionale è riferito alla pronuncia sullaeccepita carenza di attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione notificato all’istante.

L’istante deduce di aver lamentato che la copia del decreto a lui notificata riportava unicamente un timbro e che la stessa era priva d ella sottoscrizione , da parte del pubblico ufficiale che avrebbe operato l’autenticazione, della data di apposizione dell’autentica.

2. ― Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha intesodesumere l’attestazione di conformità della copia notificata all’originaledell’indicazione, nella detta copia, della data e del luogo di rilascio della stessa, dal numero dei fogli di cui si componeva l’atto, del nome e cognome del pubblico ufficiale attestatore e del timbro dell’ufficio: nulla è detto quanto alla presenza , nella copia Sez.

VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 rilasciata all’espellendo,di una vera e propria attestazione di conformità della stessa all’originale.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C., è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (per tutte: Cass. 27 settembre 2019, n. 24119 ; Cass. 12 giugno 2014, n. 13304).

In tal senso, la carenza lamentata dall’odierno ricorrente avanti al Giudice di pace era munita di sicura decisività.

Ora, in base all’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, l’autenticazione «consiste nell'attestazione diconformit à con l'originale scritta alla fine della copia, a cura delpubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare ladata e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonchèapporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio».

Ben si intende, allora, come il provvedimento impugnato , in cui non si dà conto dell’attestazione di conformità ― che è, all’evidenza, il momento centrale della procedura di autenticazione ― risulti effettivamente privo di una motivazione intellegibile.

3. ― Il provvedimento in questioneva dunque cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Taranto, in persona di altro magistrato, il quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Taranto, in persona di diverso magistrato, Sez.

VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2157-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, -intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 4303/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di Sez. VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 TARANTO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnato per cassazione provvedimento del Giudice di pace di Taranto con cui è stata respinta l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal locale Prefettoin danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo. L’Amministrazione non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente oppone la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazionedegli artt. 13 d.lgs. n. 286/1998 e 18 d.P.R. n. 445/2000: il vizio motivazionale è riferito alla pronuncia sullaeccepita carenza di attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione notificato all’istante. L’istante deduce di aver lamentato che la copia del decreto a lui notificata riportava unicamente un timbro e che la stessa era priva d ella sottoscrizione , da parte del pubblico ufficiale che avrebbe operato l’autenticazione, della data di apposizione dell’autentica. 2. ― Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha intesodesumere l’attestazione di conformità della copia notificata all’originaledell’indicazione, nella detta copia, della data e del luogo di rilascio della stessa, dal numero dei fogli di cui si componeva l’atto, del nome e cognome del pubblico ufficiale attestatore e del timbro dell’ufficio: nulla è detto quanto alla presenza , nella copia Sez. VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 rilasciata all’espellendo,di una vera e propria attestazione di conformità della stessa all’originale. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (per tutte: Cass. 27 settembre 2019, n. 24119 ; Cass. 12 giugno 2014, n. 13304). In tal senso, la carenza lamentata dall’odierno ricorrente avanti al Giudice di pace era munita di sicura decisività. Ora, in base all’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, l’autenticazione «consiste nell'attestazione diconformit à con l'originale scritta alla fine della copia, a cura delpubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare ladata e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonchèapporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio». Ben si intende, allora, come il provvedimento impugnato , in cui non si dà conto dell’attestazione di conformità ― che è, all’evidenza, il momento centrale della procedura di autenticazione ― risulti effettivamente privo di una motivazione intellegibile. 3. ― Il provvedimento in questioneva dunque cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Taranto, in persona di altro magistrato, il quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Taranto, in persona di diverso magistrato, Sez. VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 22421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris