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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21348/2026

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APOLI il 23/07/1962 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa deducendo la mancanza di motivazione o motivazione apparente, è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già prospettate in appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del proprio convincimento circa la riconducibilità del fatto all'imputato); che manifestamente infondata è la deduzione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 della sentenza impugnata); P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APOLI il 23/07/1962 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa deducendo la mancanza di motivazione o motivazione apparente, è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già prospettate in appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del proprio convincimento circa la riconducibilità del fatto all'imputato); che manifestamente infondata è la deduzione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 della sentenza impugnata); P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21348/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris