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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 15356/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26461/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 202/06/2019, depositata in data 20 marzo 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue.

La [OSCURATO:SOCIETA] impugnò l’avviso di rettifica dell’accertamento prot.

N. 22728/RU del 14 giugno 2018, a titolo di dazio, iva e interessi, e l’atto di irrogazione della sanzione ex art. 303 TULD, emesso dall’ Ufficio delle dogane di Ancona, con il quale era stato appurato che la contribuente aveva importato elementi di fissaggio (viti fasteners) in acciaio, voce doganale 7318.14.9998, dichiarati di origine taiwanese ma poi risultati essere di origine cinese e, pertanto, soggetti a dazi antidumping.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso della contribuente sull’assunto che la presunzione secondo cui gli elementi di fissaggio in acciaio fossero stati prodotti in Cina non fosse assistita da prova certa, non rilevando la riguardo il rapporto OLAF, emesso a distanza di quasi tre anni dall’introduzione della merce nel territorio europeo.

La decisione venne impugnata e la CTR di Ancona, ribaltando il ragionamento del giudice di prime cure, accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane.

La CTR, nel dettaglio, ritenne che l’Agenzia delle dogane avesse fornito ampia e dettagliata prova dell’origine cinese delle merci (“con dovizia di allegati”) e quindi la fondatezza delle indagini svolte dall’OLAF in Taiwan tra il 12 ed il 16 dicembre 2016, eseguite con l’assistenza ed il supporto del Dipartimento investigativo delle dogane di Taiwan (DOI).

Il giudice di seconde cure affermò che le indagini avevano dimostrato che la merce in discussione fosse entrata a Taiwan il 5 maggio 2014 con dichiarata origine cinese e ne fosse uscita il 7 maggio 2014 con la stessa voce e per le stesse quantità con destinazione dichiarata “Singapore”.

Al contempo si evidenziò come tuttavia la polizza di carico allegata alla dichiarazione doganale indicasse che la citata merce fosse stata spedita in Italia.

Si ritenne quindi che la merce fosse la stessa alla luce del peso (il medesimo) espresso in Kg. 19.116 (riscontrabili nell’allegato OLAF).

La CTR proseguì affermando “si tratta di elementi probatori – che questo Giudice valuta secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 cpc – dai quali emerge chiaramente l’origine cinese della merce, così come accertata dall’OLAF con la collaborazione dele Autorità taiwanesi (DOI).

L’effetto è quello di riconoscere la falsità ideologica del certificato in origine allegato alla dichiarazione”.

Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.

In prossimità dell’adunanza,la società ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 e 2729 c.c. oltre che dell’art. 11, comma 2, nonché del considerando n. 12 del reg.

UE n. 883 del 2013, laddove la sentenza attribuisce ad un rapporto di indagine predisposto dall’organismo antifrode (c.d.

OLAF) valore di prova diretta in ordine all’origine cinese dei prodotti anziché riconoscere a detto rapporto valore di prova presuntiva.

In particolare, viene censurata la decisione nella parte si afferma che “l’Ufficio ha fornito ampia e dettagliata prova dell’origine cinese delle merci in discussione…. ha dimostrato in misura più che sufficiente (con dovizia di allegati) la fondatezza delle immagini svolte dall’Olaf a Taiwan tra il 12 ed il 16 dicembre 2016… Indagini che hanno dimostrato che la merce in discussione è entrata a Taiwan il 5 maggio 2014 con dichiarata origine cinese e ne è uscita il 7 maggio 2014 con la stessa voce e per le stesse quantità con destinazione dichiarata “Singapore” (cfr pag. 3 sentenza impugnata).

E tuttavia la polizza di carico allegata alla dichiarazione doganale indica che la citata merce è stata spedita in Italia: che si tratti della stessa merce è dimostrato in particolare dal peso espresso in Kg. 19.116 (riscontrabili nell’allegato OLAF)…”.

Il giudice di seconde cure avrebbe quindi errato nel riconoscere l’origine cinese della merce così come accertata dall’OLAF.

Secondo la prospettazione del ricorrente il documento su cui si fonda la decisione non sarebbe il rapporto OLAF ma una mera comunicazione che si riporterebbe ad un presunto rapporto senza allegarlo e senza riprodurvi i contenuti.

Detto documento sarebbe stato valutato erroneamente perché avrebbe riconosciuto piena prova non alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato (Olaf) ma agli apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante.

In quest’ottica il contenuto del documento avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell’art. 2729 c.c. in ordine all’esistenza di elementi precisi, gravi e concordanti che avrebbero dovuto supportare la presunzione. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per carenza di motivazione.

Con il citato motivo si censura la sentenza laddove afferma di condividere le difese assunte in giudizio dall’agenzia delle dogane anche in virtù dei documenti da questa allegati, senza trascrivere o riassumere le argomentazioni recepite ovvero indicare e individuare i documenti reputati rilevanti, senza analizzarne i contenuti, e senza spiegare la ragione per la quale si ritenga condivisibile la tesi della Agenzia delle dogane, così risultando assente la motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente allorquando si afferma che le investigazioni OLAF sono state svolte correttamente e le conclusioni raggiunte condivisibili, nonostante la comunicazione dell’organismo fosse stata depositata in lingua inglese senza traduzione, né risulti che il giudice ne abbia compreso i contenuti.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 là dove è stata affermata la sanzionabilità amministrativa del contribuente in virtù del principio di presunzione di colpevolezza pur essendo, secondo la prospettazione del ricorrente, presenti elementi comprovanti l’assenza di rimproverabilità della condotta. 5.Con il quinto motivo si denuncia, infine, la violazione dell’art.346 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. là dove la decisione non si è pronunciata sui motivi rimasti assorbiti in primo grado e riproposti in appello relativi l’uno alla operatività dell’art. 220 del codice doganale previgente, in forza del quale l’importatore non risponde dei dazi in caso di fatto colposo dell’autorità pubblica, e l’altro alla erronea applicazione delle aliquote antidumping, in quanto se effettivamente fosse stata accertata l’origine cinese delle merce, avrebbero dovuto essere applicati i dazi relativi alla specifica azienda produttrice.

6. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da trattarsi preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, e congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati.

Com’è noto si ha motivazione apparente della sentenza quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili i motivi in fatto e diritto che hanno determinato la decisione del giudice” (da ultimo Cass. n. 5927 del 2023).

Nella specie è chiaro il ragionamento della Corte così come chiaro è il suo fondamento, e la sentenza rispetta infatti il cd. minimo costituzionale avendo chiarito le ragioni in forza delle quali ha ritenuto sussistere l’origine cinese dei prodotti importati e quindi respingere l’appello della società contribuente.

Deve evidenziarsi inoltre, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, che il giudice di seconde cure in alcun passaggio della decisione si riferisce esplicitamente al rapporto OLAF da intendersi quale rapporto finale.

Peraltro, è la stessa contribuente a fondare entrambi i citati motivi sul documento, da essa allegato al ricorso (rapporto/comunicazione OLAF) e sulla validità ed efficacia probatoria delle informazioni fornite dall’OLAF.

Da ultimo si osserva, in disparte la novità della questione, che non è necessario disporre la nomina di un interprete per la traduzione di atti depositati agli atti del processo che siano redatti in lingua diversa da quella italiana, né tanto meno un onere per il giudice di dover specificare di conoscere la lingua, circostanza quest’ultima peraltro palesemente emergente dal contenuto della sentenza che rinvia al documento OLAF nella sua motivazione.

Deve infatti ricordarsi che ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte (da ultimo Cass.V, n. 33079 del 2022).

Di talché le doglianze, anche sotto questo profilo, sono prive di pregio.

7. Il primo motivo è infondato.

E’ noto e deve qui ribadirsi che le indagini OLAF hanno pieno valore probatorio, così come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 2139 del 2020 la quale afferma che in tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro, ma non pone alcun limite all'utilizzabilità, nei procedimenti amministrativi e giudiziari di tale Stato, delle altre fonti di prova acquisite dall'OLAF nel corso delle indagini, come si evince dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la trasmissione alleautorità degli Stati membri interessati di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini. 8.Il quarto motivo è infondato.

Nella specie la Corte ha valutato le circostanze, motivando, ed ha ritenuto non sussistere le condizioni per riconoscere l’assenza di colpa in capo al contribuente.

Trattasi di valutazione di merito insindacabile in questa sede.

9. Il quinto motivo è fondato limitatamente all ’ omessa pronuncia sulla domanda formulata in punto di applicazione dei dazi in misura piena.

Effettivamente la società ricorrente ha riproposto, come anche riconosciuto nella sentenza e dalla agenzia delle dogane controricorrente, nelle proprie controdeduzioni sia l’eccezione di operatività dell’art. 220 del codice doganale sia l’eccezione sull’erronea applicazione dei dazi in misura piena anziché ridotta prevista per le produzioni della società cinese fornitrice.

Al riguardo, tuttavia, deve effettuarsi una precisazione.

Rispetto all’eccezione relativa alla mancata applicazione dell’art. 220 del codice doganale non sussiste alcuna omissione di pronuncia, atteso che essa deve ritenersi implicitamente rigettata alla luce della applicazione dei dazi doganali.

In buona sostanza la CTR ha ritenuto colpevole la condotta posta in essere dalla società contribuente, così come peraltro risulta dall’esame del quarto motivo anch’esso respinto, e, pertanto, ha implicitamente escluso la sussistenza della invocata buona fede ed applicato i dazi antidumpingin misura piena .

Diversamente deve ragionarsi in relazione alla ulteriore eccezione formulata in primo grado e riproposta in appello , sull’applicazione sub specie di un dazio antidumping ridotto.

Il giudice di seconde cure sul punto non si è in alcun modo pronunciato.

Al riguardo trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 11799 del 2017 (ribadito da ultimo da Cass. n. 14899 del 2022) secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.

Di talchéil giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di cui innanzi.

Ne consegue l’accoglimento del quinto motivo del ricorso limitatamente all’eccezione formulata in punto di quantificazione del dazio.

10. In conclusione , deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, devono essere respinti gli altri motivi e pertanto cassata la statuizione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il quinto motivo, nei termini di cui in parte motiva, rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26461/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 202/06/2019, depositata in data 20 marzo 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA] impugnò l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. N. 22728/RU del 14 giugno 2018, a titolo di dazio, iva e interessi, e l’atto di irrogazione della sanzione ex art. 303 TULD, emesso dall’ Ufficio delle dogane di Ancona, con il quale era stato appurato che la contribuente aveva importato elementi di fissaggio (viti fasteners) in acciaio, voce doganale 7318.14.9998, dichiarati di origine taiwanese ma poi risultati essere di origine cinese e, pertanto, soggetti a dazi antidumping. Il giudice di prime cure accolse il ricorso della contribuente sull’assunto che la presunzione secondo cui gli elementi di fissaggio in acciaio fossero stati prodotti in Cina non fosse assistita da prova certa, non rilevando la riguardo il rapporto OLAF, emesso a distanza di quasi tre anni dall’introduzione della merce nel territorio europeo. La decisione venne impugnata e la CTR di Ancona, ribaltando il ragionamento del giudice di prime cure, accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane. La CTR, nel dettaglio, ritenne che l’Agenzia delle dogane avesse fornito ampia e dettagliata prova dell’origine cinese delle merci (“con dovizia di allegati”) e quindi la fondatezza delle indagini svolte dall’OLAF in Taiwan tra il 12 ed il 16 dicembre 2016, eseguite con l’assistenza ed il supporto del Dipartimento investigativo delle dogane di Taiwan (DOI). Il giudice di seconde cure affermò che le indagini avevano dimostrato che la merce in discussione fosse entrata a Taiwan il 5 maggio 2014 con dichiarata origine cinese e ne fosse uscita il 7 maggio 2014 con la stessa voce e per le stesse quantità con destinazione dichiarata “Singapore”. Al contempo si evidenziò come tuttavia la polizza di carico allegata alla dichiarazione doganale indicasse che la citata merce fosse stata spedita in Italia. Si ritenne quindi che la merce fosse la stessa alla luce del peso (il medesimo) espresso in Kg. 19.116 (riscontrabili nell’allegato OLAF). La CTR proseguì affermando “si tratta di elementi probatori – che questo Giudice valuta secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 cpc – dai quali emerge chiaramente l’origine cinese della merce, così come accertata dall’OLAF con la collaborazione dele Autorità taiwanesi (DOI). L’effetto è quello di riconoscere la falsità ideologica del certificato in origine allegato alla dichiarazione”. Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. In prossimità dell’adunanza,la società ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 e 2729 c.c. oltre che dell’art. 11, comma 2, nonché del considerando n. 12 del reg. UE n. 883 del 2013, laddove la sentenza attribuisce ad un rapporto di indagine predisposto dall’organismo antifrode (c.d. OLAF) valore di prova diretta in ordine all’origine cinese dei prodotti anziché riconoscere a detto rapporto valore di prova presuntiva. In particolare, viene censurata la decisione nella parte si afferma che “l’Ufficio ha fornito ampia e dettagliata prova dell’origine cinese delle merci in discussione…. ha dimostrato in misura più che sufficiente (con dovizia di allegati) la fondatezza delle immagini svolte dall’Olaf a Taiwan tra il 12 ed il 16 dicembre 2016… Indagini che hanno dimostrato che la merce in discussione è entrata a Taiwan il 5 maggio 2014 con dichiarata origine cinese e ne è uscita il 7 maggio 2014 con la stessa voce e per le stesse quantità con destinazione dichiarata “Singapore” (cfr pag. 3 sentenza impugnata). E tuttavia la polizza di carico allegata alla dichiarazione doganale indica che la citata merce è stata spedita in Italia: che si tratti della stessa merce è dimostrato in particolare dal peso espresso in Kg. 19.116 (riscontrabili nell’allegato OLAF)…”. Il giudice di seconde cure avrebbe quindi errato nel riconoscere l’origine cinese della merce così come accertata dall’OLAF. Secondo la prospettazione del ricorrente il documento su cui si fonda la decisione non sarebbe il rapporto OLAF ma una mera comunicazione che si riporterebbe ad un presunto rapporto senza allegarlo e senza riprodurvi i contenuti. Detto documento sarebbe stato valutato erroneamente perché avrebbe riconosciuto piena prova non alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato (Olaf) ma agli apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante. In quest’ottica il contenuto del documento avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell’art. 2729 c.c. in ordine all’esistenza di elementi precisi, gravi e concordanti che avrebbero dovuto supportare la presunzione. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per carenza di motivazione. Con il citato motivo si censura la sentenza laddove afferma di condividere le difese assunte in giudizio dall’agenzia delle dogane anche in virtù dei documenti da questa allegati, senza trascrivere o riassumere le argomentazioni recepite ovvero indicare e individuare i documenti reputati rilevanti, senza analizzarne i contenuti, e senza spiegare la ragione per la quale si ritenga condivisibile la tesi della Agenzia delle dogane, così risultando assente la motivazione. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente allorquando si afferma che le investigazioni OLAF sono state svolte correttamente e le conclusioni raggiunte condivisibili, nonostante la comunicazione dell’organismo fosse stata depositata in lingua inglese senza traduzione, né risulti che il giudice ne abbia compreso i contenuti. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 là dove è stata affermata la sanzionabilità amministrativa del contribuente in virtù del principio di presunzione di colpevolezza pur essendo, secondo la prospettazione del ricorrente, presenti elementi comprovanti l’assenza di rimproverabilità della condotta. 5.Con il quinto motivo si denuncia, infine, la violazione dell’art.346 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. là dove la decisione non si è pronunciata sui motivi rimasti assorbiti in primo grado e riproposti in appello relativi l’uno alla operatività dell’art. 220 del codice doganale previgente, in forza del quale l’importatore non risponde dei dazi in caso di fatto colposo dell’autorità pubblica, e l’altro alla erronea applicazione delle aliquote antidumping, in quanto se effettivamente fosse stata accertata l’origine cinese delle merce, avrebbero dovuto essere applicati i dazi relativi alla specifica azienda produttrice. 6. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da trattarsi preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, e congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati. Com’è noto si ha motivazione apparente della sentenza quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili i motivi in fatto e diritto che hanno determinato la decisione del giudice” (da ultimo Cass. n. 5927 del 2023). Nella specie è chiaro il ragionamento della Corte così come chiaro è il suo fondamento, e la sentenza rispetta infatti il cd. minimo costituzionale avendo chiarito le ragioni in forza delle quali ha ritenuto sussistere l’origine cinese dei prodotti importati e quindi respingere l’appello della società contribuente. Deve evidenziarsi inoltre, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, che il giudice di seconde cure in alcun passaggio della decisione si riferisce esplicitamente al rapporto OLAF da intendersi quale rapporto finale. Peraltro, è la stessa contribuente a fondare entrambi i citati motivi sul documento, da essa allegato al ricorso (rapporto/comunicazione OLAF) e sulla validità ed efficacia probatoria delle informazioni fornite dall’OLAF. Da ultimo si osserva, in disparte la novità della questione, che non è necessario disporre la nomina di un interprete per la traduzione di atti depositati agli atti del processo che siano redatti in lingua diversa da quella italiana, né tanto meno un onere per il giudice di dover specificare di conoscere la lingua, circostanza quest’ultima peraltro palesemente emergente dal contenuto della sentenza che rinvia al documento OLAF nella sua motivazione. Deve infatti ricordarsi che ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte (da ultimo Cass.V, n. 33079 del 2022). Di talché le doglianze, anche sotto questo profilo, sono prive di pregio. 7. Il primo motivo è infondato. E’ noto e deve qui ribadirsi che le indagini OLAF hanno pieno valore probatorio, così come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 2139 del 2020 la quale afferma che in tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro, ma non pone alcun limite all'utilizzabilità, nei procedimenti amministrativi e giudiziari di tale Stato, delle altre fonti di prova acquisite dall'OLAF nel corso delle indagini, come si evince dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la trasmissione alleautorità degli Stati membri interessati di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini. 8.Il quarto motivo è infondato. Nella specie la Corte ha valutato le circostanze, motivando, ed ha ritenuto non sussistere le condizioni per riconoscere l’assenza di colpa in capo al contribuente. Trattasi di valutazione di merito insindacabile in questa sede. 9. Il quinto motivo è fondato limitatamente all ’ omessa pronuncia sulla domanda formulata in punto di applicazione dei dazi in misura piena. Effettivamente la società ricorrente ha riproposto, come anche riconosciuto nella sentenza e dalla agenzia delle dogane controricorrente, nelle proprie controdeduzioni sia l’eccezione di operatività dell’art. 220 del codice doganale sia l’eccezione sull’erronea applicazione dei dazi in misura piena anziché ridotta prevista per le produzioni della società cinese fornitrice. Al riguardo, tuttavia, deve effettuarsi una precisazione. Rispetto all’eccezione relativa alla mancata applicazione dell’art. 220 del codice doganale non sussiste alcuna omissione di pronuncia, atteso che essa deve ritenersi implicitamente rigettata alla luce della applicazione dei dazi doganali. In buona sostanza la CTR ha ritenuto colpevole la condotta posta in essere dalla società contribuente, così come peraltro risulta dall’esame del quarto motivo anch’esso respinto, e, pertanto, ha implicitamente escluso la sussistenza della invocata buona fede ed applicato i dazi antidumpingin misura piena . Diversamente deve ragionarsi in relazione alla ulteriore eccezione formulata in primo grado e riproposta in appello , sull’applicazione sub specie di un dazio antidumping ridotto. Il giudice di seconde cure sul punto non si è in alcun modo pronunciato. Al riguardo trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 11799 del 2017 (ribadito da ultimo da Cass. n. 14899 del 2022) secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. Di talchéil giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di cui innanzi. Ne consegue l’accoglimento del quinto motivo del ricorso limitatamente all’eccezione formulata in punto di quantificazione del dazio. 10. In conclusione , deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, devono essere respinti gli altri motivi e pertanto cassata la statuizione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il quinto motivo, nei termini di cui in parte motiva, rigetta
Sentenza Cassazione n. 15356/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris