CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VARESEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/199A inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero del Tribunale di Varese propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen., per avere - ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica, conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti - per colpa generica e per violazione di norme del codice della strada, cagionato, guaire conseguenza del sinistro stradale causato, la morte di [OSCURATO:PERSONA], che decedeva a causa delle lesioni riportate. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo di quella della revoca del medesimo titolo abilitativo. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, prevede che "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida". Nel caso in esame, pur essendo stato contestato il comma 2 dell'art. 589-bis cod. pen., il Giudice, in violazione delle richiamate disposizioni, ha disposto la sospensione della patente di guida. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che va eliminata. Deve, invece, essere disposta la revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA]