CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04157/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:RARO; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibille ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, con riferimento ad una norma processuale quale l'art. 546 cod. proc. pen. Il ricorso, laddove deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche, fondate sulle sole ragioni di diritto, senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non concretamente sottoposta a critica. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 202