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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 24181/2024

Testo disponibile della fonte

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento R.G.N. 21104/2023 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Abdelmajid, elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; ricorrente e Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difes o dall’Avvocatura G enerale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi 12; resistente nonché [OSCURATO:PERSONA] di Torino; intimato avente ad oggetto l’Ordinanza n. 8570/2023di questa Corte Suprema di cassazione, Sezione Prima Civile, pubblicata il 27/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] - con atto depositato il 25/10/2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Abdelmajid ha segnalato, quale errore materiale suscettibile di essere corretto d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., la circostanza che due distinti ricorsi per cassazione dallo stesso presentati nell’interesse dello stesso ricorrente contro due diversi provvedimenti di proroga del trattenimento presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino, assunti rispettivamente in data 14/04/2021 e in data 14/05/2021, erano stati iscritti all’interno dello stesso procedimento R.G.N. 29000/2021, ma, poi, con l’Ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha statuito solo sull’impugnazione del primo provvedimento, adottato il 14/04/2021; RILEVATOCHE - n el procedimento iscritto al N.R.G. 2 9000 /202 1 risultano effettivamente inseriti due ricorsi proposti avverso due di versi provvedimenti del Giudice di pace di Torino di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino, adottati rispettivamente il 14/04/2021 e il 14/05/2021; [OSCURATO:PERSONA] -la segnalazione non prospetta un vero e proprio errore materiale nella redazione di un provvedimento, suscettibile di essere corretto anche d’ufficio exart. 391 bisc.p.c., fermo restando che i due ricorsi, proposti avverso due distinteordinanze del Giudice di pace di Torino , avrebbero dovuto essere registrati separatamente, in modo tale da far emergere anche al Registro Generale la pluralità dei provvedimenti impugnati;-il primo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 14/04/2021, risulta essere stato trattato e definito con Ordinanza n. 8570/2023 di questa Corte , mentre, invece, per il secondo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 14/05/2021, occorre disporre che laCancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale che contenga il ricorso e gli atti ad esso relativi; P.Q.M. dispone che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino, adottato dal Giudice di pace di Torino il 14/05/2021ed agli atti ad esso relativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento R.G.N. 21104/2023 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Abdelmajid, elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; ricorrente e Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difes o dall’Avvocatura G enerale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi 12; resistente nonché [OSCURATO:PERSONA] di Torino; intimato avente ad oggetto l’Ordinanza n. 8570/2023di questa Corte Suprema di cassazione, Sezione Prima Civile, pubblicata il 27/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] - con atto depositato il 25/10/2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Abdelmajid ha segnalato, quale errore materiale suscettibile di essere corretto d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., la circostanza che due distinti ricorsi per cassazione dallo stesso presentati nell’interesse dello stesso ricorrente contro due diversi provvedimenti di proroga del trattenimento presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, assunti rispettivamente in data 14/04/2021 e in data 14/05/2021, erano stati iscritti all’interno dello stesso procedimento R.G.N. 29000/2021, ma, poi, con l’Ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha statuito solo sull’impugnazione del primo provvedimento, adottato il 14/04/2021; RILEVATOCHE - n el procedimento iscritto al N.R.G. 2 9000 /202 1 risultano effettivamente inseriti due ricorsi proposti avverso due di versi provvedimenti del Giudice di pace di Torino di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, adottati rispettivamente il 14/04/2021 e il 14/05/2021; [OSCURATO:PERSONA] -la segnalazione non prospetta un vero e proprio errore materiale nella redazione di un provvedimento, suscettibile di essere corretto anche d’ufficio exart. 391 bisc.p.c., fermo restando che i due ricorsi, proposti avverso due distinteordinanze del Giudice di pace di Torino , avrebbero dovuto essere registrati separatamente, in modo tale da far emergere anche al Registro Generale la pluralità dei provvedimenti impugnati;-il primo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 14/04/2021, risulta essere stato trattato e definito con Ordinanza n. 8570/2023 di questa Corte , mentre, invece, per il secondo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 14/05/2021, occorre disporre che laCancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale che contenga il ricorso e gli atti ad esso relativi; P.Q.M. dispone che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, adottato dal Giudice di pace di Torino il 14/05/2021ed agli atti ad esso relativi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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